Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 388 a 394 – Immobili pubblici
388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l’Agenzia del demanio, nell’ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l’amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell’ambito della propria competenza di monitoraggio, l’Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell’applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
389. Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388 del presente articolo della presente legge non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
390. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all’assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all’Agenzia del demanio, all’esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall’esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».
391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
392. All’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell’articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall’ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
393. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all’Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
394. All’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
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