Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 581a 585 – Tassazione rendite finanziarie
581. All’articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l’anno 2013 e 2 per mille a decorrere dall’anno 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter è sostituito dai seguenti: «Limitatamente all’anno 2012, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l’anno 2013, l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall’anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l’imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000».
582. Al comma 20 dell’articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell’1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell’1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».
583. A partire dall’anno d’imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
584. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
585. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell’Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l’accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.
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