Legge di stabilità 2014 – articolo 1 comma da 591 a 605 – Imposte di bollo, spese concorsi
591. All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».
592. Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento ».
593. All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00»
594. Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’articolo 6-bis è abrogato.
596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
597. All’articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico».
599. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
600. All’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
601.All’articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
602. All’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese per il concorso sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
603. All’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 è dovuto per le sessioni d’esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.
605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.