LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013). (12G0252)
(GU n. 302 del 29-12-2012)
TABELLA DI SINTESI DELLE NOVITA’ DELLA LEGGE DI STABILITA’ (legge 228 del 2012)
Commi | Argomento | Sintesi |
Da 9 a 13 | Riforma dei Patronati | Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di Patronato e di assistenza sociale, nonché un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, sono apportate le seguenti principali modificazioni alla legge 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Patronati:a) le confederazioni nazionali dei lavoratori devono essere costituite e operative da almeno 8 anni anziché 3;b) abbiano dal 2015 sedi proprie in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale;c) alla domanda di riconoscimento deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura dal 2015 di sedi in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale. Per l’anno 2014, i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), devono essere riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale. |
Patronati esistenti | Gli istituti di Patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della delle (1° gennaio 2013) adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data ossia entro il 1° gennaio 2014. In caso di mancato adeguamento l’istituto di Patronato è sciolto e nominato un liquidatore.A decorrere dal 1º gennaio 2013, in attesa della rivisitazione ministeriale dei punteggi per le prestazioni erogate, sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative. | |
17/18 | Spese processuali | All’articolo 13 del Testo unico di cui al Dpr 30 maggio 2002, n.115, in materia di contributi unificati dovuti nel processo civile, amministrativo e tributario, in relazione ai procedimenti iniziati dal 30 gennaio 2013 quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. L’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. |
19 | Processo civile | A decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. |
74 | Sgravio marittimi | I benefici di cui all’articolo 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, in materia di occupazione della gente di mare alle dipendenze delle imprese armatrici sono corrisposti:- nel limite del 63,2% per gli anni 2013 e 2014;- del 57,5% per l’anno 2015;- del 50,3% a decorrere dall’anno 2016. Si tratta del beneficio dello sgravio totale (dal 2013 ridotto nei termini indicati) a favore del personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale. |
95/97 | Credito imposta | A decorrere dall’anno 2013, è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti da apposito decreto interministeriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale. Il credito di imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano |
Commi | Argomento | Sintesi |
attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca od organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. | ||
98/101 | Indennità fine servizio | Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 la legge di stabilità abroga dal 2011 l’articolo 12, comma 10 della legge n. 122/2010 in materia di indennità di fine servizio.Tale norma disciplinava l’erogazione dei trattamenti di fine servizio, calcolandolo secondo le regole dell’articolo 2120 c.c., con applicazione dell’aliquota del 6,91%.Con effetto dal giorno 29 dicembre 2012 (data pubblicazione in G.U.) i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima del 31 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185), sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data e quindi entro il 31 ottobre 2013, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. |
109/110 | Invalidità civile | Nell’ambito delle attività di verifica delle invalidità civili (articolo 20, comma 2, legge n. 102/2009) l’Inps, nel periodo 2013-2015, realizzerà un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.Le eventuali risorse derivanti dall’attività di controllo sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. |
113 | Assegno accompagnatore militare | Viene prorogata la vigenza della legge 3 dicembre 2009, n. 184, in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, anche per il biennio 2013/2014. L’indennità prevista dalla predetta legge verrà erogata negli anni 2013 e 2014. |
114 | CUD enti previdenziali | A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. |
229 | Cassa integrazione settore pesca | Per l’anno 2013 nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. |
231/235 e 237 | Salvaguardia pensionistica: destinatari | La legge di stabilità allarga la platea dei lavoratori salvaguardati che possono cioè beneficiare dell’accesso alla pensione con i requisiti preesistenti alla riforma della legge n. 214/2011, anche dopo il 2012, purché rientrino nelle seguenti categorie:a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; – perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 ossia entro il 6 dicembre 2014; c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti in sede di conciliazione ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: – abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro; – perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 e cioè entro il 6 dicembre 2014; |
Commi | Argomento | Sintesi |
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, e cioè entro il 6 dicembre 2014. | ||
Salvaguardia pensionistica: attuazione | L’individuazione numerica dei predetti soggetti dovrà essere effettuata da apposito decreto entro 60 giorni. | |
Salvaguardia pensionistica: monitoraggio Inps | L’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori indicati in precedenza, sulla base:a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione degli accordi. | |
Salvaguardia pensionistica: risorse | Il predetto beneficio della salvaguardia pensionistica è ammesso nel limite massimo di:- 64 milioni di euro per il 2013;- 134 milioni di euro per l’anno 2014;- 135 milioni di euro per l’anno 2015; – 107 milioni di euro per l’anno 2016; – 46 milioni di euro per l’anno 2017; – 30 milioni di euro per l’anno 2018; – 28 milioni di euro per l’anno 2019; – 10 milioni di euro per l’anno 2020. Presso il Ministero del lavoro è istituito un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l’anno 2013 per attuare i precedenti decreti attuativi del 1° giugno 2012 e del successivo ancora in corso di pubblicazione. | |
236 | Perequazione pensioni | Per l’anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell’Inps.Non è inoltre riconosciuta, per l’anno 2014, la rivalutazione automatica, se prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell’esercizio dell’autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni.Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall’Inps, provvede a monitorare gli esiti dell’attuazione, anche in termini finanziari, delle precedenti disposizioni. |
238 | Ricongiunzione | Per gli iscritti alle Casse pensioni di dipendenti pubblici elencate di seguito per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione alle predette Casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.Le Casse interessate sono:- Cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (Cpdel);- Cassa per le pensioni ai sanitari (Cps); – Cassa per le pensioni agli insegnanti d’asilo e di scuole elementari parificate (Cpi); – Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (Cpug). L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto. L’esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. |
239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248 | Cumulo contributi | Viene introdotta una nuova possibilità di cumulo di periodi assicurativi al fine di ottenere un’unica pensione, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa. Questi ultimi, come è noto, permettono:- la totalizzazione di sommare gratuitamente diversi periodi assicurativi per maturare i requisiti specifici della pensione totalizzata (65 anni di età e 20 anni di contributi oppure i soli 40 anni di contributi);- la ricongiunzione di accentrare in modo oneroso i contributi in una sola gestio- |
Commi | Argomento | Sintesi |
ne trasferendone una parte da un’altra gestione. La pensione è poi raggiunta nel rispetto dei requisiti in vigore nella gestione accentrante.Col nuovo meccanismo i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive (es. ex Enpals) ed esclusive della medesima (es. ex Inpdap), che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare tutti i periodi assicurativi non coincidenti (non è possibile un cumulo parziale) al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia da parte di soggetti già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, con i requisiti anagrafici della riforma del 2011 per ottenere la pensione di vecchiaia (nel 2013 per il solo settore privato, 62 anni e 3 mesi per le donne e 66 anni e 3 mesi per gli uomini) con almeno 20 anni di anzianità contributiva, nonché i trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.La pensione di vecchiaia è conseguita in presenza di requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pagamento – Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per il pagamento dei trattamenti liquidati, si fa rinvio alle disposizioni del Dlgs n. 42/2006 e cioè il pagamento verrà effettuato dall’Inps. Anzianità contributiva – Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle diverse gestioni fermo restando la regola in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Revoca ricongiunzione – Coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione dal 1° luglio 2010 senza avere maturato un trattamento pensionistico e che abbiano i requisiti per chiedere il cumulo dei contributi maturati in diverse gestioni come sopra descritto, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dal 1° gennaio 2013. Revoca totalizzazione – Gli assicurati che hanno fatto domanda di totalizzazione in grado di chiedere il cumulo dei contributi come sopra descritto, possono presentare la relativa domanda, a condizione che il relativo procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso. | ||
240, 242 | Pensione inabilità e ai superstiti | Per i soggetti iscritti a due o più forme di Ago per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, anche se tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di tali gestioni.Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42. Pertanto il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante, mentre per quella ai superstiti nella gestione a cui era iscritto l’assicurato deceduto. |
250 | Aspi | All’articolo 2 della legge 28.6.2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:1) a decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi anche in relazione ai trattamenti brevi;2) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi. |
Commi | Argomento | Sintesi |
Mini-Aspi – L’indennità mini-Aspi, in vigore dal 2013, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.Applicabilità – Alle prestazioni liquidate dall’Assicurazione sociale per l’impiego si applicano, in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.Contributo di licenziamento – Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% (e non più 50%) del massimale mensile di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione.Contributo agenzie somministrazione – La riduzione del contributo del 4% dovuto dalle agenzie di somministrazione allo specifico Fondo di riqualificazione che avrebbe dovuto ridursi al 2,6% dal 2013, sarà ridotto dal 2014. | ||
251 | Fondi bilaterali | Il termine entro cui le organizzazioni sindacali devono siglare gli accordi istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterale non è più di 6 mesi ma di 12 mesi.Importo dell’assegno erogato dai Fondi – l fondi bilaterali obbligatori devono assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall’articolo 6, commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all’utilizzo in via continuativa dell’istituto dell’integrazione salariale. Pertanto:- non superiore ad periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi;- dopo 12 mesi continuativi, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Prestazioni integrative – I Fondi bilaterali erogano rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali. |
252 | Incentivi occupazione | Resta confermato, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, relativo all’erogazione dell’incentivo per stabilizzazione di rapporti a termine. |
255 | Ammortizzatori in deroga | L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7 della legge n. 236/1993, confluita nel Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, è incrementata di euro 200 milioni per l’anno 2013. |
256 | Contratti di solidarietà | L’intervento di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 1º luglio 2009, n. 102, è prorogato per l’anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. Pertanto anche per il 2013 nei predetti limiti finanziari l’integrazione salariale erogata per i contratti di solidarietà difensivi sarà incrementata del 20% portando l’integrazione dovuta all’80% della retribuzione. |
271 | Politiche sociali | Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2013. |
285/287 | Borse studio universitari | È istituito un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Dlgs 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014. All’onere relativo all’anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca. |
336/337 e 362 | Maternità | Al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al Dlgs n. 151/2001, la legge di stabilità apporta le seguenti modifiche convertendo in legge il decreto legge n. 216/2012: 1) alle lavoratrici autonome del settore agricolo beneficiarie di un’indennità in caso di maternità vengono aggiunte le pescatrici autonome della piccola pesca |
Commi | Argomento | Sintesi |
marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (art. 66, Testo unico maternità);2) alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto un’indennità giornaliera pari all’80% del massimale giornaliero del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (art. 68 Testo unico maternità);3) il contributo annuo di maternità si applica, altresì alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo speciale (art. 82, Testo unico maternità);4) le disposizioni previste dall’articolo 69, commi 1 e 1-bis del Dlgs n. 151/2001, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. In pratica viene esteso ai predetti soggetti il congedo parentale per una durata di 3 mesi entro l’anno di vita del bambino con indennizzo al 30%. | ||
338 | Pari opportunità | Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in materia di parità tra uomo e donna sono apportate le seguenti modificazioni:a) agli organismi di parità previsti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti;b) il principio del divieto di discriminazione all’accesso al lavoro tra sessi differenti si estende anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. |
339 | Maternità | Viene integrato l’articolo 32 del Testo unico di maternità delegando i contratti collettivi a disciplinare l’utilizzo del congedo parentale previsto per entrambi i genitori nel limite massimo di 10 mesi per ogni figlio, salvo alcune eccezioni già previste dalla legge stessa.In particolare la contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.Inoltre i genitori che richiedono il congedo, nel preavvisare il datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni, devono indicare l’inizio e la fine del periodo di congedo.Infine durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, se necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. |
351/356 | Sgravio totale Venezia e Chioggia | Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (entro il 1° marzo 2013) l’Inps provvederà a richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sottoforma di sgravio contributivo, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia i dati corredati dell’idonea documentazione, necessari per l’identificazione dell’aiuto di Stato illegale, anche con riferimento all’idoneità dell’agevolazione concessa.Le informazioni vanno rese nei successivi 30 giorni dalla comunicazione e in caso contrario, l’Inps provvede al recupero integrale dell’agevolazione di cui l’impresa ha beneficiato, intimando il pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo nonché degli interessi, maturati dalla data in cui si è fruito dell’agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.I processi pendenti al 1° gennaio 2013 e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti indicati si estinguono di diritto. L’estinzione è dichiarata con decreto, anche d’ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. |
365/373 | Sisma 2012: finanziamenti | A fronte del danno economico diretto subito dai soggetti indicati di seguito a causa del sisma del mese di maggio 2012 che ha colpito diversi comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, sarà possibile accedere al finanziamento previsto presentando domanda entro i termini che saranno stabiliti da apposito decreto ministeriale. Il beneficio si applica ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di |
Commi | Argomento | Sintesi |
riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:a) una diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, che sia superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall’Istat dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell’anno 2012, rispetto all’anno 2011;b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (Cigo-Cics e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;c) riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici; d) contrazione superiore del 20%, registrato nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita. | ||
378/379 | Sisma 2012: regolarizzazione ritenute non effettuate | La regolarizzazione delle ritenute fiscali che doveva essere operata entro il 20 dicembre 2012 dal sostituto di imposta nei comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012 (art. 11, comma 5, legge n. 213/2012), riguardano anche i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell’impresa sia per quella a carico del lavoratore.Conseguentemente anche la ritenuta sui lavoratori e sostituiti opera nei limiti di un quinto. |
388 | Proroga di termini | Vedi box allegato alla tabella che recepisce i contenuti del decreto legge Milleproroghe non emanato e confluito nella legge di stabilità. |
400/402 | Pubblico impiego: contratti a termine | Le amministrazioni pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti. |
Pubblico impiego: concorsi per assunzione | Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:- con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno 3 anni;- per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al precedente punto e di coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione. | |
405 | Ammortizzatori sociali | La legge di stabilità proroga, per l’anno 2013, l’applicazione delle seguenti disposizioni dell’art. 19 della legge n. 2/2009 nel limite di 35 milioni di euro:- comma 14: iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori oggetto di licenziamenti plurimi individuali senza diritto alla relativa indennità;- commi 15 e 16: proroghe fino a ventiquattro mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività nonché i contributi di funzionamento per Italia Lavoro Spa.L’intervento di cui al comma 16, relativo a Italia Lavoro, è prorogato per l’anno 2013 nella misura del 90%. |
418 | Appalti pubblici | In sede di prima applicazione i predetti obblighi, anziché decorrere dal 31 gennaio 2013 sono prorogati al 31 marzo 2013: l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti web istituzionali la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. |
480 | Iva | A decorrere dal 1º luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21% è rideterminata nella misura del 22%. |
Commi | Argomento | Sintesi |
481/482 | Detassazione | Per la proroga, nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione che troverà applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per l’anno 2014.Con Dpcm verranno stabilite le modalità di attuazione e qualora non sia emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuoverà un’apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse stanziate a politiche per l’incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.Per il 2014 il termine per emanare il decreto è fissato al 15 gennaio 2014. |
483 | Detrazioni fiscali | A decorrere dal 1º gennaio 2013, nell’articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986), vengono aumentate le detrazioni per figli a carico:- 950 euro (al posto di 800 euro) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;- 1.220 euro (anziché 900 euro) per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro (anziché 220 euro) per ogni figlio portatore di handicap. |
484/485 | Irap | Le disposizioni dell’articolo 11 del Dlgs n. 446/1997 in materia di Irap di seguito illustrate si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:1) deduzioni dalla base imponibile: per i soggetti passivi dell’Irap (salvo le amministrazioni pubbliche) escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro (anziché 4.600 euro), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro (anziché 10.600 euro) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;2) deduzione dalla base imponibile per le stesse imprese (salvo esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di un importo fino a 15.000 euro (anziché 9.200 euro), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro (anziché 15.200 euro) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. Per gli stessi soggetti passivi dell’Irap sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91; Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e cioè persone fisiche e società personali, l’importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625. |
515 | Irap: esclusioni | Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’Irap le persone fisiche esercenti le attività commerciali, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l’anno 2014, di 252 milioni di euro per l’anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. |
522 | Sciopero servizi essenziali | Vengono modificate le sanzioni connesse alla violazione degli scioperi nei servizi essenziali. Infatti alla legge 12 giugno 1990, n.146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Commi | Argomento | Sintesi |
a) all’articolo 4 della legge n. 146/1990 nel caso di inosservanza al divieto di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell’astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a 2.500 euro (anziché euro 5.000);b) i dirigenti pubblici che contravvengono ai divieti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro (anziché euro 5.000) a euro 50.000;c) le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all’ordinanza di ripresa del servizio in caso di pericolo imminente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro (anziché euro 5.000) ad euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza all’ordinanza. | ||
526 | Detrazioni non residenti | Le detrazioni per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti sono confermate anche per il 2013. La detrazione relativa all’anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto Irpef per l’anno 2014. |
537/544 | Riscossione | Dal 1° gennaio 2013 gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione entro 90 giorni da parte del debitore, limitatamente alle partite relative ai seguenti atti interessati:a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. Le predette disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro intrapresa successivamente al 1° gennaio 2013, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione indicata in precedenza non si deve procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. |
549 | Reddito frontalieri | Sono prorogati di un anno i regimi fiscali di favore per i lavoratori frontalieri. La norma pertanto stabilisce che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;b) per l’anno 2012 e 2013, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per gli anni 2013 e 2014 non si tiene conto dei predetti benefici fiscali. |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Prodotti energetici - Gasoli paraffinici di sintesi o da idrotrattamento - Estensione applicazione agevolazioni previste per il gasolio commerciale e per il gasolio impiegato negli usi di cui alla tabella a allegata al D.Lgs. n. 504/95 - Circolare n.…
- MINISTERO SALUTE - Decreto 29 luglio 2022 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e…
- INPS - Messaggio 18 maggio 2020, n. 2053 - Chiarimenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246 - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 ottobre 2022, n. 29831 - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957 - Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…