Legge Fallimentare – Dell’amministrazione controllata
Pubblichiamo il testo coordinato della Legge Fallimentare aggiornato al D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Titolo I – Disposizioni Generali (Artt. 1-4)
Titolo II – Del fallimento (Artt. 5-159)
Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186 bis)
Titolo IV – Dell’amministrazione controllata (Artt. 187-193)
Titolo V – Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
Titolo VI – Disposizioni penali (Artt. 216-241)
Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 242-266)
Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
(1) Titolo interamente abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 187.
Domanda di ammissione alla procedura. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 187. Domanda di ammissione alla procedura.
1. L’imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell’articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell’amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore a due anni.
2. La domanda si propone nelle forme stabilite dall’articolo 161.”
Art. 188.
Ammissione alla procedura. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 188. Ammissione alla procedura.
1. Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli artt. 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l’intera procedura.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli artt. 167 e 168.
3. Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 a 173.”
Art. 189.
Adunanza dei creditori. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 189. Adunanza dei creditori.
1. Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli artt. 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178 primo, secondo e terzo comma.
2. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purché pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
3. La proposta del debitore è approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore.
4. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.”
Art. 190.
Provvedimenti del giudice delegato. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 190. Provvedimenti del giudice delegato.
1. Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all’adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale.
2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.”
Art. 191.
Poteri di gestione del commissario giudiziale. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 191. Poteri di gestione del commissario giudiziale.
1. Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d’ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.
2. Il decreto è pubblicato a norma dell’art. 166.
3. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell’art. 116.”
Art. 192.
Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 192. Relazioni dell’amministrazione e revoca dell’amministrazione controllata.
1. Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull’andamento dell’impresa.
2. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell’amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza.
3. Se in qualunque momento risulta che l’amministrazione controllata non può utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell’imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.”
Art. 193.
Fine dell’amministrazione controllata. (1)
(…)
(1) Questo articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Il testo in vigore fino al 15 luglio 2006 prevede:
“Art. 193. Fine dell’amministrazione controllata.
1. Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni può chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell’art. 17.
2. Se al termine dell’amministrazione controllata risulta che l’impresa non è in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.”
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