Legge Fallimentare – Disposizioni Generali
Pubblichiamo il testo coordinato della Legge Fallimentare aggiornato al D.L. Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Titolo I – Disposizioni Generali (Artt. 1-4)
Titolo II – Del fallimento (Artt. 5-159)
Titolo III – Del concordato preventivo (Artt. 160-186 bis)
Titolo IV – Dell’amministrazione controllata (Artt. 187-193)
Titolo V – Della liquidazione coatta amministrativa (Artt. 194-215)
Titolo VI – Disposizioni penali (Artt. 216-241)
Titolo VII – Disposizioni transitorie (Artt. 242-266)
Legge Fallimentare
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1)
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
(1) Questo articolo è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successivamente dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.
Art. 2.
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento
1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.
2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.
3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell’art. 196.
Art. 3.
Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata.
1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.
(…) (1)
(1) Il comma: “Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.” è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Art. 4. (1)
Rinvio a leggi speciali
(…)
(1) L’articolo che così recitava: “1. L’agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d’imposta.” è stato abrogato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
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