LEGGE n. 212 del 27 luglio 2000
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 1
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effetti tributari, come presunzioni semplici.”
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell’incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
Art. 6-bis
(Principio del contraddittorio)
Ha inoltre disposto (con l’art. 7-bis, comma 2) che “Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”.
Art. 7
Chiarezza e motivazione degli atti
Art. 7-bis
(( (Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria). ))
Art. 7-ter
(( (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria). ))
Art. 7-quater
(( (Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria). ))
Art. 7-quinquies
(( (Vizi dell’attività istruttoria). ))
Art. 7-sexies
(( (Vizi delle notificazioni). ))
Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale
Ha inoltre disposto (con l’art. 17, comma 2-quinquies) che “In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione”.
Art. 9
Rimessione in termini
Art. 9-bis
(( (Divieto di bis in idemnel procedimento tributario). ))
Art. 9-ter
(( (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti). ))
Art. 10
Tutela dell’affidamento e della buona fede.
Errori del contribuente
Art. 10-bis
(Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale).
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 5) che le disposizioni del presente articolo “hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo”.
Art. 10-ter
(( (Principio di proporzionalità nel procedimento tributario). ))
Art. 10-quater
(Esercizio del potere di autotutela obbligatoria)
Art. 10-quinquies
(( (Esercizio del potere di autotutela facoltativa). ))
Art. 10-sexies
(( (Documenti di prassi). ))
Art. 10-septies
(( (Circolari). ))
Art. 10-octies
(Consulenza giuridica)
Art. 10-novies
(Consultazione semplificata)
1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all’articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L’accesso al servizio di cui al comma 1 è offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilità semplificata.
3. La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all’articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L’utilizzazione del servizio di cui al presente articolo è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.
4-bis. ((Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalità di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell’interpello di cui all’articolo 11.))
Art. 11
(Interpello)
Art. 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. ((25))
Art. 13
(( (Garante nazionale del contribuente). ))
Art. 14
Contribuenti non residenti
Art. 15
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie
Art. 16
Coordinamento normativo
Art. 17
Concessionari della riscossione
Art. 18
Disposizioni di attuazione
Art. 19
Attuazione del diritto di interpello del contribuente
Art. 20
Art. 21
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.