LEGGE n. 25 del 4 marzo 2024

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

Art. 1

Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell’Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l’Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull’attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all’Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

2. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;

d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento e delle problematiche comportamentali;

e) vigilare sull’attuazione, nell’ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;

g) proporre al Ministero dell’istruzione e del merito l’adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;

h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonchè a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l’alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;

i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell’esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

3. L’Osservatorio acquisisce i dati relativi all’entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.

4. Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.

Art. 2

Promozione dell’informazione

1. Il Ministro dell’istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 3

Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico

1. È istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4

Modifica all’articolo 61 del codice penale

1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente:

«11-novies) l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5

Modifiche all’articolo 336 del codice penale

1. All’articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;

b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».

Art. 6

Modifica all’articolo 341-bis del codice penale

1. All’articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.