LEGGE n. 47 del 31 marzo 2025

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

Art. 1

1. All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

2. All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».