LEGGE n. 84 del 8 giugno 2023
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni:
a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 24 della Convenzione e dall’articolo 8 del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 8 della Convenzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
CONVENZIONE GINEVRA 22 GIUGNO 1981, N. 155
Allegato B