LEGGE n. 98 del 23 giugno 2025
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 26 dell’Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l’anno 2025, 9,7 milioni di euro per l’anno 2026, 12 milioni di euro per l’anno 2027, 13,6 milioni di euro per l’anno 2028, 13,8 milioni di euro per l’anno 2029, 15,4 milioni di euro per l’anno 2030, 17,3 milioni di euro per l’anno 2031, 18 milioni di euro per l’anno 2032, 18,4 milioni di euro per l’anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l’anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l’anno 2027, 3,9 milioni di euro per l’anno 2028, 4,1 milioni di euro per l’anno 2029, 5,7 milioni di euro per l’anno 2030, 7,6 milioni di euro per l’anno 2031, 8,3 milioni di euro per l’anno 2032, 8,7 milioni di euro per l’anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Dall’attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
(1) Ai fini dell’applicazione del presente Accordo:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana; il termine «Moldova» designa la Repubblica di Moldova;
b) il termine «legislazione» designa le norme vigenti, attualmente o in futuro, di ciascuna Parte aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all’Articolo 2 del presente Accordo;
c) il termine «Autorità competente» designa, per quanto riguarda l’Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda la Moldova, il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale della Repubblica di Moldova;
d) il termine «Istituzione competente» indica l’Istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l’Istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni, o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte in cui tale Istituzione si trova e designa:
i. per la Repubblica di Moldova:
la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;
il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa;
ii. per la Repubblica italiana:
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
e) il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorità competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti delle due Parti ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
f) il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attività lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all’Articolo 2 del presente Accordo;
g) il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
h) il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
i) il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
l) il termine «residenza» designa la dimora abituale;
m) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
n) il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione applicabile;
o) il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione di ciascuna Parte.
(2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile di ciascuna Parte.
Articolo 2
Campo di applicazione materiale
(1) Il presente Accordo si applica:
a. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:
i) la pensione per limite d’età;
ii) la pensione di disabilità causata da una malattia generale;
iii) la pensione e l’indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
iv) la pensione ai superstiti;
b. per la Repubblica italiana:
i) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
ii) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
(2) Il presente Accordo si applicherà, inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1).
(3) Il presente Accordo non si applica:
a. per la Repubblica italiana: all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale parziale carico della fiscalità generale, nonchè all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia;
b. per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.
(4) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
Articolo 3
Campo di applicazione personale
(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonchè ai loro familiari e superstiti.
(2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, ai sensi della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione relativa allo status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo 4
Parità di trattamento
Salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo, le persone alle quali si applica il presente Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuna Parte alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.
Articolo 5
Esportabilità delle prestazioni
Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perchè un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell’altra Parte, non si applicherà per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell’altra Parte.
TITOLO II
Disposizioni sulla legislazione applicabile
Articolo 6
Disposizioni generali
Salvo quanto diversamente previsto dagli Articoli 7 e 8 del presente Accordo, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione della Parte in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Articolo 7
Disposizioni particolari
(1) Le disposizioni stabilite dall’Articolo 6 del presente Accordo ammettono le seguenti eccezioni:
a. Il lavoratore dipendente da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti, che sia stato inviato nel territorio dell’altra Parte, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte, a condizione che la sua occupazione nell’altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi;
b. La persona che esercita un’attività autonoma abitualmente nel territorio di una delle Parti e che si reca ad esercitare tale attività nel territorio dell’altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere assicurata in base alla legislazione della prima Parte, purchè la sua permanenza nel territorio dell’altra Parte non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro (24) mesi;
c. Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada o per ferrovia, rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l’impresa;
d. I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera. I lavoratori assunti per lavori di carico e scarico della nave, di riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell’altra Parte, sono soggetti alla legislazione della Parte al quale appartiene il porto;
e. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonchè il personale amministrativo e tecnico appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono inviati nel territorio dell’altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono;
f. I lavoratori dipendenti da una pubblica amministrazione e il personale equiparato di una delle Parti, che nell’esercizio delle loro funzioni, vengono inviati nel territorio dell’altra Parte, rimangono assoggettati alla legislazione della Parte alla quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono.
(2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni del presente Articolo e del precedente Articolo 6, per la gestione di casi particolari per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.
Articolo 8
Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera f) dell’Articolo 7 del presente Accordo, nonchè il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Rappresentanze diplomatiche e Uffici consolari, può esercitare l’opzione per l’applicazione della legislazione dello Stato d’invio secondo le disposizioni dell’Intesa Amministrativa di cui all’Articolo 15 del presente Accordo, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Articolo 9
Totalizzazione
Ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero da parte del lavoratore interessato del diritto alle prestazioni in denaro, previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di una Parte, sono totalizzati, se necessario, con i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti ai sensi della legislazione dell’altra Parte, sempre che non si sovrappongano.
TITOLO III
Disposizioni Particolari
Articolo 10
Pensioni dovute secondo la legislazione di una Parte in regime autonomo
Se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di una Parte per acquisire il diritto alle prestazioni, senza dovere ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’Articolo 9 del presente Accordo, l’Istituzione competente di questa Parte deve concedere l’importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto, rispetto all’altra Parte, a una prestazione calcolata ai sensi dell’Articolo 11 del presente Accordo.
Articolo 11
Pensioni dovute secondo la legislazione delle due Parti, totalizzazione internazionale e pro-rata
(1) Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di una Parte per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l’Istituzione competente di detta Parte applica le disposizioni di cui all’Articolo 9 del presente Accordo.
(2) Se la legislazione di una Parte subordina la concessione di prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta a un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell’altra Parte o, in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell’altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non consente l’acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale.
(3) Ai fini della determinazione delle prestazioni spettanti in applicazione delle disposizioni di cui all’Articolo 9 del presente Accordo, l’Istituzione competente di ciascuna Parte procede come segue:
a. determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione del proprio Stato;
b. stabilisce quindi l’importo effettivo della prestazione cui ha diritto l’interessato, riducendo l’importo teorico di cui alla lettera a) del presente paragrafo, in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti;
c. se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di una delle Parti per beneficiare di una prestazione completa, l’Istituzione competente prende in considerazione questa durata massima, in luogo della durata totale dei periodi in questione.
(4) Se la legislazione di una Parte prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo dei salari, dei redditi o dei contributi dei lavoratori interessati, l’Istituzione competente di tale Parte prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che essa applica.
Articolo 12
Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
Nonostante quanto disposto all’Articolo 11 del presente Accordo, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge per il lavoratore interessato alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l’Istituzione competente di tale Parte non è tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall’Istituzione competente dell’altra Parte, sia ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
Articolo 13
Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni delle due Parti
Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all’Articolo 9 del presente Accordo, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambe le Parti, il suo diritto alla pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.
Articolo 14
Disposizioni particolari
Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altra Parte o può far valere rispetto a quest’ultima un diritto a prestazioni.
Articolo 15
Intesa amministrativa
Le Autorità competenti delle Parti concorderanno la normativa di attuazione del presente Accordo in un’Intesa amministrativa che acquisterà efficacia contemporaneamente all’entrata in vigore dell’Accordo.
Articolo 16
Scambio di informazioni
Le Autorità competenti delle Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate su:
a. tutti i provvedimenti presi per l’applicazione del presente Accordo;
b. tutte le difficoltà che potranno manifestarsi sul piano tecnico per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo;
c. tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l’applicazione del presente Accordo.
Articolo 17
Collaborazione amministrativa
(1) Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l’applicazione del presente Accordo. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari, di mezzi istruttori nel territorio dell’altra Parte, per il tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.
(2) Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento italiani che collaborano all’applicazione del presente Accordo, operano nell’ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche con specifico riguardo agli adempimenti di cui al presente Titolo.
(3) Una Parte mette a disposizione dell’altra gratuitamente la documentazione relativa agli accertamenti e ai controlli sanitari già acquisita che riguardi le persone che risiedono o soggiornano nel territorio di tale ultima Parte, ai fini del presente Accordo.
Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l’applicazione della legislazione di una Parte e che riguardano le persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altra Parte debbono essere disposti dall’Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno, su richiesta dell’Istituzione competente e a carico di questa. Nell’Intesa amministrativa di cui all’Articolo 15 del presente Accordo, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese per gli accertamenti e i controlli sanitari effettuati nell’interesse delle Istituzioni competenti di entrambe le Parti non danno luogo a rimborsi.
Articolo 18
Assistenza diplomatica e consolare
Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte possono rivolgersi direttamente alle Autorità competenti, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell’altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato che ritengano essere titolari di diritti sulla base del presente Accordo e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Articolo 19
Esenzioni e riconoscimento degli attestati
(1) Qualora la legislazione di una Parte preveda l’esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell’applicazione del presente Accordo, tale esenzione si applica anche alla documentazione prodotta nel territorio dell’altra Parte.
(2) Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbano essere presentati per l’attuazione del presente Accordo sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari delle Parti.
(3) L’attestazione, rilasciata dalle Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento di una Parte, relativa all’autenticità di un certificato o documento, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dell’altra Parte.
Articolo 20
Organismi di collegamento
Per facilitare l’attuazione del presente Accordo e consentire un più rapido collegamento tra le Istituzioni competenti delle Parti, le Autorità competenti designeranno degli Organismi di collegamento.
Articolo 21
Domande, dichiarazioni e ricorsi
(1) Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorità competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorità competente, Istituzione competente od Organismo di collegamento dell’altra Parte.
(2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto a una Autorità competente o Istituzione competente di una Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorità competente o Istituzione competente dell’altra Parte. In tal caso l’Autorità o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all’Autorità competente o all’Istituzione competente dell’altra Parte.
Articolo 22
Corrispondenza tra Autorità competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
Le Autorità competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l’attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.
Articolo 23
Pagamento delle prestazioni
(1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari è effettuato nella valuta nazionale della Parte che effettua il pagamento in conformità alla legislazione che essa applica.
(2) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell’altra Parte è effettuato in euro.
(3) Ai fini del paragrafo 2 del presente Articolo, i tassi di cambio di riferimento sono:
– per l’Italia, quelli pubblicati dalla Banca d’Italia il giorno del pagamento;
– per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati dalla Banca Nazionale Moldova il giorno del pagamento.
Articolo 24
Recuperi
L’Istituzione competente di una Parte, che abbia erogato una prestazione non dovuta o per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all’Istituzione competente dell’altra Parte di recuperare le somme indebitamente corrisposte sugli arretrati dei ratei di pensione o su altra prestazione da essa eventualmente dovuti al beneficiarlo.
L’Istituzione competente della Parte incaricata del recupero opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione dalla medesima applicata. Gli importi così trattenuti sono trasferiti all’Istituzione competente creditrice.
Articolo 25
Protezione dei dati personali
Qualsiasi dato relativo alle singole persone che, per l’attuazione del presente Accordo, viene trasmesso da una Parte all’altra, è mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni in base al presente Accordo. Tutti gli scambi di dati tra le Parti sono regolati da quanto stabilito dall’Allegato 1 del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 26
Entrata in vigore
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Simultaneamente all’entrata in vigore del presente Accordo, acquisterà efficacia l’Intesa amministrativa di cui all’Articolo 15 del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo resterà valido per un periodo di tempo indeterminato, esso potrà essere denunciato da ciascuna Parte tramite notifica all’altra Parte, per via diplomatica, della propria intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per la cessazione.
(3) In caso di denuncia del presente Accordo:
a. i diritti acquisiti dai beneficiari saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
b. tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
c. i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo successivi accordi da stipularsi tra le Parti.
(4) Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021, cesserà di esplicare i propri effetti.
Articolo 27
Decorrenza
(1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore.
(2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
(3) Il presente Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
(4) Un diritto a prestazioni è acquisito in virtù del presente Accordo, anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.
Articolo 28
Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia nell’interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Articolo 29
Emendamenti
Le Parti possono emendare il presente Accordo per iscritto di comune intesa. L’Accordo emendativo entrerà in vigore secondo le stesse procedure stabilite dall’Articolo 26, paragrafo 1.
Allegato 1
Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all’art. 1 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale
Considerati l’art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l’art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali.
Ciascuna «Istituzione competente» di una Parte (in seguito Istituzione), di cui all’art. 1 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione competente dell’altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.
I. Definizioni
Ai fini delle presenti clausole s’intende per:
(a) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato») ai sensi dell’Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d’identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(b) «dati particolari»: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
(c) «dati penali»: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
(d) «dati comuni»: dati personali che non sono particolari oppure penali;
(e) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(f) «trasferimento»: invio di dati personali da un’Istituzione di una Parte ad un’Istituzione dell’altra Parte;
(g) «comunicazione ulteriore»: invio di dati personali da un’Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese;
(h) «trasferimento ulteriore»: invio di dati personali da un’Istituzione ricevente a un terzo in un Paese diverso dalle Parti;
(i) «profilazione»: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;
(j) «violazione di dati personali»: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
(k) «requisiti di legge applicabili»: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
(l) «segreto d’ufficio»: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
(m) «diritti degli Interessati»:
i. «diritto a ricevere informazioni»: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile;
ii. «diritto di accesso»: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
iii. «diritto di rettifica»: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
iv. «diritto di cancellazione»: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
v. «diritto di opposizione»: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato, tra cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
vi. «diritto di limitazione del trattamento»: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l’Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
vii. «diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione»: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
II. Ambito di applicazione
Le presenti Clausole si applicano alle categorie di persone fisiche citate all’art. 3 dell’Accordo con riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari per assicurare le prestazioni elencate all’art. 2 dello stesso Accordo.
III. Garanzie per la protezione dei dati personali
1. Limitazione delle finalità
Le Istituzioni hanno come finalità l’accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all’art. 2 dell’Accordo e l’erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di perseguire tali finalità. Le Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinchè i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.
2. Proporzionalità e qualità dei dati
L’Istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Accordo.
L’Istituzione trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un’istituzione venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un’altra Istituzione sono inesatti, ne informerà l’Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.
3. Trasparenza
Ciascuna Istituzione fornirà un’informativa generale agli Interessati su:
(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
(b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
(c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell’invio;
(d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
(e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all’esercizio di tali diritti;
(f) i contatti per sollevare una controversia o far valere una pretesa.
Ciascuna Istituzione diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all’Accordo. Una copia dell’informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.
4. Sicurezza e riservatezza
Ciascuna Istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza.
Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l’archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l’adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l’altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. Qualora un’Istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l’Istituzione trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell’avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.
5. Modalità per l’esercizio dei diritti
Ciascuna Istituzione adotterà misure appropriate affinchè, su richiesta di un Interessato, possa:
(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l’origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all’altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole;
(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all’altra Istituzione.
Ciascuna Istituzione darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l’esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l’invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell’informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un’Istituzione può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccesiva.
Ciascuna Istituzione può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.
I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, nonchè lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operanti nell’esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finchè persiste la ragione che le ha originate.
6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali
6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali
Un’Istituzione ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell’Istituzione trasferente e purchè il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.
Un’Istituzione ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell’istituzione trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:
– tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un’altra persona fisica;
– accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
– svolgimento di un’indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.
Nei predetti casi, l’Istituzione ricevente informerà previamente l’Istituzione trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l’organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l’Istituzione ricevente dovrà informare l’Istituzione trasferente dell’avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l’Istituzione trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L’Istituzione ricevente si adopererà affinchè sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.
6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali
Un’Istituzione ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell’Istituzione trasferente e purchè il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette Clausole.
Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonchè sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.
7. Durata di conservazione dei dati
Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.
8. Tutela amministrativa e giudiziaria
Se un Interessato ritiene che un’Istituzione non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un’Autorità di controllo indipendente ed un ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione (1). L’interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell’Istituzione trasferente, dell’Istituzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo al trattamento dei dati personali dell’Interessato, le Istituzioni si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.
Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l’Istituzione trasferente ritenga che l’Istituzione ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente.
L’Istituzione trasferente informerà sugli sviluppi della questione l’Interessato e la propria Autorità di controllo.
IV. Vigilanza
1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo indipendenti menzionate al punto III.8.
2. Ciascuna Istituzione condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Istituzione, l’Istituzione interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all’Istituzione che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un’Istituzione ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l’Istituzione trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all’Istituzione ricevente fino a quando quest’ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l’Istituzione ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un’Istituzione trasferente ritenga che un’Istituzione ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l’Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all’Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest’ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l’Istituzione trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.
V. Revisione delle Clausole
1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.
2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.
—
(1) In Italia l’Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’art. 77 dell’RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).
Sempre con riferimento all’Italia, l’Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 79 dell’RGPD, è l’Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall’art. 152 del citato Codice. Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati personali, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, è l’Organismo di controllo per il trattamento dei dati personali, la cui attività è disciplinata dal Capitolo IV della predetta Legge.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato da un trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un’Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti.
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