LEGGE REGIONALE – UMBRIA 16 marzo 2022, n. 3
Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all’Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Art. 1
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF)
1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per gli scaglioni di reddito previsti all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), applicando all’aliquota di base le seguenti maggiorazioni:
a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 0,39 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 0,44 per cento;
d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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- Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF del Ministero delle Finanze
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