Il decreto legge n. 69/2013 convertito con modificazione dalla legge n. 98/2013 ha istituito un fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti di 2,5 miliardi di euro che banche ed intermediari che hanno aderito alla convenzione possono utilizzare per concedere finanziamenti alle piccole e medie imprese. Dopo l’emanzione del decreto interministeriale 27 novembre 2013 e la sottoscrizione della convenzione da parte dellìAbi, la Cassa depositi e prestiti e il ministero dello Sviluppo economico che dà attuazione alla cosiddetta “nuova Sabatini” viene pubblicata la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4567 del 10 febbraio 2014, che stabilisce i termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo per l’acquisto o il leasing di macchinari e impianti da parte delle Pmi.
Pertanto per la “nuova Sabatini” le imprese potranno presentare le domande, in formato elettronico, a partire dalle 9 del 31 marzo 2014.
Le imprese possono accedere al contributo per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature nuove a uso produttivo, oltre a quelli in hardware, software e tecnologie digitali. Anche per il leasing è possibile accedere al contributo della nuova Sabatini.
Il contributo, che coprirà parzialmente gli interessi del finanziamento, per le Pmi che hanno ottenuto i finanziamenti è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo viene calcolato secondo modalità inserite in un’appendice alla circolare e consultabili sul sito del ministero.
È prevista inoltre la possibilità di accedere alla garanzia del Fondo centrale Pmi sul finanziamento, fino all’80%, con priorità d’accesso.
La domanda di agevolazione e le richieste di finanziamento vanno compilate in formato elettronico e devono essere, pena l’invalidità, sottoscritta mediante firma digitale.
Le predette domande vanno inoltrate a partire dalle 9 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio con posta elettronica (Pec) certificata agli indirizzi Pec delle banche convenzionate il cui elenco sarà disponibile sui siti www.mise.gov.it e www.cassaddpp.it. La domanda di agevolazione e i relativi allegati dovranno essere compilati utilizzando esclusivamente i moduli che saranno disponibili entro il 10 marzo sul sito dello Sviluppo economico. Per le agevolazioni che superano la soglia di 150mila euro, la concessione del contributo è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia. In merito alla tempistica, nella circolare il Ministero puntualizza che le agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della documentazione antimafia. Ma il ministero, decorsi 45 giorni (prorogabili dalla Prefettura di altri 30 giorni) dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, può procedere alla concessione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva.
Sempre nella circolare viene precisato che le imprese hanno diritto alle agevolazioni solo nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le banche o gli intermediari finanziari trasmettono a Cdp, ogni mese, la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond da 2,5 miliardi. Le richieste sono poi prese in considerazione dal ministero, ai fini della prenotazione del contributo, seguendo l’ordine cronologico di prenotazione. In caso di risorse insufficienti, la prenotazione è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno delle operazioni.
Il contributo verrà erogato dal ministero entro sei anni dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali. Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, entro il 30 giugno 2014, e saranno evase dallo Sviluppo entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, «subordinatamente all’effettiva disponibilità di cassa».
Gli investimenti ammissibili devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo (regolamento 1857/2006) che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.
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