Legislazione – UE – Regolamento 19 novembre 2021, n. 2021/2036
Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
a) è inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi che figura in allegato al presente regolamento;
b) l’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, l’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, l’IFRS 9 Strumenti finanziari, l’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti, il Principio contabile intemazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio, lo IAS 7 Rendiconto finanziario, lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, lo IAS 19 Benefici per i dipendenti, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, lo IAS 38 Attività immateriali, lo IAS 40 Investimenti immobiliari e l’interpretazione dello Standard Interpretation Committee (SIC) 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing sono modificati conformemente all’IFRS 17 che figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
1. Le imprese applicano la modifica di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2023 o successivamente.
2. In deroga al paragrafo 1, le imprese possono scegliere di non applicare l’obbligo di cui al paragrafo 22 dell’allegato del presente regolamento a:
a) gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta e gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali quali definiti nell’appendice A dell’allegato del presente regolamento e con flussi finanziari che influenzano i flussi finanziari destinati ad assicurati titolari di altri contratti o ne sono influenzati di cui all’appendice B, paragrafi B67 e B68, di tale allegato;
b) gruppi di contratti assicurativi gestiti su più generazioni di contratti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 77 ter della direttiva 2009/138/CE e che hanno ottenuto l’approvazione delle autorità di vigilanza per l’applicazione dell’aggiustamento di congruità.
Se le imprese non applicano l’obbligo di cui al punto 22 dell’allegato del presente regolamento conformemente al paragrafo 2, lettera a), o al paragrafo 2, lettera b), esse lo indicano, conformemente al Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio, nelle note come principio contabile rilevante e forniscono altre informazioni esplicative, ad esempio i portafogli ai quali è stata applicata l’esenzione.
Articolo 3
La Commissione riesamina la possibilità di esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, entro il 31 dicembre 2027 e, se del caso, propone di modificarla o di porvi fine.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Allegato
IFRS 17 CONTRATTI ASSICURATIVI
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 17
CONTRATTI ASSICURATIVI
OBIETTIVO
1. L’IFRS 17 Contratti assicurativi stabilisce i principi per la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l’informativa in relazione ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione del Principio stesso. Obiettivo dell’IFRS 17 è garantire che l’entità fornisca informazioni pertinenti che diano un quadro fedele dei contratti. Le informazioni forniscono agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto dei contratti assicurativi sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità.
2. L’entità deve applicare l’IFRS 17 tenendo conto dei suoi diritti e delle sue obbligazioni sostanziali, siano essi derivanti da contratto, legge o regolamento. Per contratto si intende l’accordo tra due o più parti che crea diritti e obbligazioni esigibili. L’esigibilità dei diritti e delle obbligazioni nel contratto è disciplinata dalla legge. Il contratto può essere scritto, orale o derivare implicitamente dalle pratiche commerciali abituali dell’entità. Per termini contrattuali si intendono tutti i termini del contratto, espliciti o impliciti, ma l’entità non deve tener conto dei termini privi di sostanza commerciale (ossia, che non hanno alcun effetto identificabile sulla componente economica del contratto). Per termini contrattuali impliciti si intendono tra l’altro i termini imposti per legge o regolamento. Le pratiche e le procedure di conclusione dei contratti con i clienti variano da una giurisdizione all’altra, da un settore all’altro e da un’entità all’altra. Possono inoltre variare anche all’interno della stessa entità (per esempio in funzione della categoria di clienti o della natura dei beni o servizi verso cui vi è l’impegno).
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. L’entità deve applicare l’IFRS 17 ai seguenti contratti:
a) i contratti assicurativi, inclusi i contratti di riassicurazione, che emette;
b) i contratti di riassicurazione che detiene; e
c) i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali che emette, purché l’entità emetta anche contratti assicurativi.
4. Ogni riferimento ai contratti assicurativi contenuto nell’IFRS 17 si applica anche ai seguenti contratti:
a) i contratti di riassicurazione detenuti, tranne nei casi seguenti:
i) quando il riferimento riguarda i contratti assicurativi emessi; e
ii) nei casi di cui ai paragrafi 60-70 A;
b) i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali di cui al paragrafo 3, lettera c), ad eccezione del riferimento ai contratti assicurativi di cui al paragrafo 3, lettera c), e nel caso descritto al paragrafo 71.
5. Ogni riferimento ai contratti assicurativi emessi contenuto nell’IFRS 17 si applica anche ai contratti assicurativi acquisiti dall’entità in un trasferimento di contratti assicurativi o in un’aggregazione aziendale, diversi dai contratti di riassicurazione detenuti.
6. La definizione di contratto assicurativo è contenuta nell’appendice A e ulteriormente precisata nell’appendice B, paragrafi B2-B30.
7. L’entità non deve applicare l’IFRS 17 agli elementi seguenti:
a) le garanzie fornite al cliente dal produttore, dal commerciante o dal dettagliante in relazione alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti);
b) le attività e le passività del datore di lavoro derivanti da piani di benefici per i dipendenti (cfr. lo IAS 19 Benefici per i dipendenti e l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni) e le obbligazioni per benefici pensionistici rilevate dai piani pensionistici a benefici definiti (cfr. lo IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione);
c) i diritti o le obbligazioni contrattuali dipendenti dall’utilizzo futuro o dal diritto di utilizzo di un elemento non finanziario (per esempio, taluni tipi di diritti di licenza, royalties, pagamenti variabili per leasing e altri canoni potenziali di locazione ed elementi simili: cfr. l’IFRS 15, lo IAS 38 Attività immateriali e l’IFRS 16 Leasing);
d) le garanzie sul valore residuo concesse dal produttore, dal commerciante o dal dettagliante e le garanzie sul valore residuo concesse dal locatario, quando sono incorporate in un leasing (cfr. IFRS 15 e IFRS 16);
e) i contratti di garanzia finanziaria, a meno che l’emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerarli contratti assicurativi e abbia applicato loro il trattamento contabile previsto per i contratti assicurativi. L’emittente deve scegliere se applicare a tali contratti di garanzia finanziaria l’IFRS 17 o lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative e l’IFRS 9 Strumenti finanziari. L’emittente può effettuare tale scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta fatta è poi irrevocabile;
f) i corrispettivi potenziali da pagare o da ricevere in un’operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali);
g) i contratti assicurativi in cui l’entità è l’assicurato, a meno che si tratti di contratti di riassicurazione detenuti [cfr. paragrafo 3, lettera b)];
h) i contratti di carta di credito o contratti analoghi, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se, e solo se, l’entità non riflette la valutazione del rischio assicurativo associato al singolo cliente nella determinazione del prezzo del contratto con detto cliente (cfr. IFRS 9 e altri IFRS applicabili). Tuttavia, se, e solo se, l’IFRS 9 impone all’entità di separare la componente di copertura assicurativa (cfr. paragrafo 2.1, lettera e), punto iv), dell’IFRS 9) incorporata nel contratto, l’entità deve applicare l’IFRS 17 a detta componente.
8. Alcuni contratti soddisfano la definizione di contratto assicurativo, sebbene il loro obiettivo primario sia la fornitura di servizi a un prezzo fisso. L’entità che emette tali contratti può scegliere di applicare loro l’IFRS 15 invece dell’IFRS 17 se, e solo se, sono soddisfatte specifiche condizioni. L’entità può effettuare tale scelta per ogni singolo contratto, ma la scelta fatta è poi irrevocabile. Le condizioni sono le seguenti:
a) il prezzo fissato dall’entità per il contratto concluso con il cliente non riflette una valutazione del rischio associato a detto cliente;
b) il contratto prevede come corrispettivo per il cliente la prestazione di servizi, anziché il pagamento in contanti; e
c) il rischio assicurativo trasferito dal contratto deriva principalmente dall’utilizzo dei servizi da parte del cliente, anziché dall’incertezza sul costo di tali servizi.
8 A Alcuni contratti rientrano nella definizione di contratto assicurativo, ma limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato creata dal contratto (ad esempio prestiti con rinuncia in caso di morte). L’entità deve scegliere di applicare l’IFRS 17 o l’IFRS 9 a detti contratti che emette a meno che siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17 a norma del paragrafo 7. L’entità deve compiere detta scelta per ogni portafoglio di contratti assicurativi e la scelta è irrevocabile.
Combinazione di contratti assicurativi
9. Un insieme o una serie di contratti assicurativi conclusi con la stessa controparte o con una controparte ad essa collegata può conseguire, o può essere destinato a conseguire, un effetto commerciale complessivo. Per rappresentare la sostanza di tali contratti, può essere necessario considerare l’insieme o la serie di contratti nel loro complesso. Per esempio, se i diritti o le obbligazioni di un contratto non fanno che annullare integralmente i diritti o le obbligazioni di un altro contratto concluso contestualmente con la stessa controparte, l’effetto combinato dei due contratti è l’inesistenza dei diritti o delle obbligazioni.
Separazione delle componenti del contratto assicurativo (paragrafi B31-B35)
10. Il contratto assicurativo può contenere una o più componenti che rientrerebbero nell’ambito di applicazione di un altro Principio se costituissero contratti distinti. Per esempio, il contratto assicurativo può includere una componente di investimento o una componente di servizi diversi dai servizi assicurativi (o entrambe). Per determinare e contabilizzare le componenti del contratto, l’entità deve applicare i paragrafi 11-13.
11. L’entità deve:
a) applicare l’IFRS 9 per determinare se vi è un derivato incorporato da separare e, in caso affermativo, in che modo contabilizzarlo;
b) separare la componente di investimento dal contratto assicurativo primario se, e solo se, si tratta di una componente distinta (cfr. paragrafi B31-B32). L’entità deve applicare l’IFRS 9 per contabilizzare la componente di investimento separata, a meno che si tratti di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 [cfr. paragrafo 3, lettera c)].
12. Dopo aver applicato il paragrafo 11 per separare eventuali flussi finanziari legati a derivati incorporati e a componenti di investimento distinte, l’entità deve separare dal contratto assicurativo primario gli impegni di trasferire all’assicurato beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi, applicando il paragrafo 7 dell’IFRS 15. L’entità deve contabilizzare gli impegni applicando l’IFRS 15. Per separare gli impegni, in applicazione del paragrafo 7 dell’IFRS 15, l’entità deve applicare i paragrafi B33-B35 dell’IFRS 17 e, in sede di rilevazione iniziale, deve:
a) applicare l’IFRS 15 per ripartire i flussi finanziari in entrata tra la componente assicurativa e gli impegni di fornire beni o servizi distinti diversi dai servizi assicurativi; e
b) ripartire i flussi finanziari in uscita tra la componente assicurativa e i beni per cui vi è l’impegno o i servizi per cui vi è l’impegno diversi dai servizi assicurativi, contabilizzati applicando l’IFRS 15, in modo che:
i) i flussi finanziari in uscita correlati direttamente a ciascuna componente siano a questa attribuiti; e
ii) i flussi finanziari in uscita restanti siano attribuiti secondo modalità sistematiche e razionali che riflettano i flussi finanziari in uscita che l’entità si aspetterebbe se la componente costituisse un contratto distinto.
13. Dopo aver applicato i paragrafi 11-12, l’entità deve applicare l’IFRS 17 a tutte le restanti componenti del contratto assicurativo primario. Di seguito, tutti i riferimenti contenuti nell’IFRS 17 ai derivati incorporati si applicano ai derivati che non sono stati separati dal contratto assicurativo primario e tutti i riferimenti alle componenti di investimento si applicano alle componenti di investimento che non sono state separate dal contratto assicurativo primario (tranne nei paragrafi B31-B32).
LIVELLO DI AGGREGAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
14. L’entità deve individuare i portafogli di contratti assicurativi. Un portafoglio comprende i contratti soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente. Si presume che i contratti appartenenti alla stessa linea di prodotti comportino rischi analoghi e debbano pertanto far parte dello stesso portafoglio se gestiti congiuntamente. I contratti appartenenti a linee di prodotti diverse (per esempio, una rendita fissa a premio unico rispetto a un’assicurazione vita temporanea classica) non dovrebbero comportare rischi simili e dovrebbero pertanto far parte di portafogli diversi.
15. I paragrafi 16-24 si applicano ai contratti assicurativi emessi. Le disposizioni relative al livello di aggregazione dei contratti di riassicurazione detenuti sono stabilite al paragrafo 61.
16. L’entità deve suddividere il portafoglio di contratti assicurativi emessi almeno nei gruppi seguenti:
a) il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale sono onerosi, se ne esistono;
b) il gruppo dei contratti che al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito, se ne esistono; e
c) il gruppo costituito dagli altri contratti del portafoglio, se ne esistono.
17. Se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le consentano di concludere che un insieme di contratti sarà tutto classificato nello stesso gruppo, in applicazione del paragrafo 16, l’entità può valutare l’insieme per determinare se i contratti sono onerosi (cfr. il paragrafo 47) o se non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito (cfr. paragrafo 19). Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili che le consentano di concludere che un insieme di contratti sarà tutto classificato nello stesso gruppo, l’entità deve determinare il gruppo di appartenenza dei contratti considerandoli singolarmente.
18. Per i contratti emessi ai quali l’entità applica il metodo della ripartizione dei premi (cfr. paragrafi 53-59), l’entità deve supporre che nessuno dei contratti del portafoglio sia oneroso al momento della rilevazione iniziale, a meno che i fatti e le circostanze indichino il contrario. L’entità deve valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito valutando la probabilità di cambiamenti nei fatti e nelle circostanze applicabili.
19. Per i contratti emessi ai quali l’entità non applica il metodo della ripartizione dei premi (cfr. paragrafi 53-54), per valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non abbiano alcuna possibilità significativa di diventarlo in seguito, l’entità deve basarsi su quanto segue:
a) la probabilità di cambiamenti delle ipotesi tali che, qualora si verifichino, i contratti diventerebbero onerosi;
b) le informazioni sulle stime fornite nell’informativa interna dell’entità. Pertanto, nel valutare se i contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale non hanno alcuna possibilità significativa di diventarlo in seguito:
i) l’entità non deve tralasciare le informazioni fornite nella sua informativa interna circa l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti sulla possibilità che diventino onerosi; tuttavia
ii) l’entità non è tenuta a raccogliere informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nell’informativa interna circa l’effetto dei cambiamenti delle ipotesi relative ai diversi contratti.
20. Se, in applicazione dei paragrafi 14-19, i contratti di uno stesso portafoglio rientrano in gruppi diversi solo perché leggi o regolamenti limitano specificamente la capacità dell’entità di fissare un prezzo o un livello di prestazioni diversi in funzione delle caratteristiche dell’assicurato, l’entità può includere tali contratti nello stesso gruppo. L’entità non deve applicare per analogia questo paragrafo ad altri elementi.
21. L’entità può suddividere i gruppi di cui al paragrafo 16. Per esempio, l’entità può decidere di suddividere i portafogli in:
a) vari gruppi di contratti che non sono onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l’informativa interna dell’entità fornisce informazioni che consentono di distinguere:
i) livelli diversi di reddittività; o
ii) differenze nella possibilità che i contratti diventino onerosi dopo la rilevazione iniziale; e
b) più di un gruppo di contratti onerosi al momento della rilevazione iniziale, se l’informativa interna dell’entità fornisce informazioni aventi un livello di dettaglio maggiore circa la misura dell’onerosità dei contratti.
22. L’entità non deve classificare nello stesso gruppo i contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve pertanto, se necessario, suddividere ulteriormente i gruppi di cui ai paragrafi 16-21.
23. Un gruppo di contratti assicurativi deve comprendere un unico contratto se ciò risulta dall’applicazione dei paragrafi 14-22.
24. L’entità deve applicare ai gruppi di contratti determinati applicando i paragrafi 14-23 le disposizioni sulla rilevazione e sulla valutazione dell’IFRS 17. L’entità deve costituire i gruppi al momento della rilevazione iniziale e aggiungere contratti ai gruppi applicando il paragrafo 28. L’entità non deve rivalutare successivamente la composizione dei gruppi. Per valutare un gruppo di contratti, l’entità può stimare i flussi finanziari di adempimento a un livello di aggregazione superiore al gruppo o al portafoglio, purché l’entità sia in grado di includere in modo appropriato nella valutazione del gruppo i flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo 32, lettera a), del paragrafo 40, lettera a), punto i), e del paragrafo 40, lettera b), attraverso la ripartizione delle stime tra i gruppi di contratti.
RILEVAZIONE
25. L’entità deve rilevare il gruppo di contratti assicurativi che essa emette a partire dalla prima delle seguenti date:
a) la data d’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti;
b) la data alla quale è dovuto il primo pagamento da parte di un assicurato titolare di un contratto compreso nel gruppo; e
c) in caso di gruppo di contratti onerosi, la data alla quale il gruppo diventa oneroso.
26. Se il contratto non stabilisce una data di pagamento, si considera che il primo pagamento dell’assicurato è dovuto alla data in cui è ricevuto. L’entità è tenuta a determinare se vi sono contratti che costituiscono un gruppo di contratti onerosi, applicando il paragrafo 16 prima della prima delle date indicate al paragrafo 25, lettere a) e b), se i fatti e le circostanze indicano che un tale gruppo esiste.
27. [eliminato]
28. Per rilevare un gruppo di contratti assicurativi in un periodo di riferimento, l’entità deve tener conto solo dei contratti che individualmente soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 25 e deve stimare i tassi di attualizzazione alla data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafo B73) e le unità di copertura fornite nel periodo di riferimento (cfr. paragrafo B119). Fatti salvi i paragrafi 14-22, l’entità può includere altri contratti nel gruppo dopo la fine del periodo di riferimento. L’entità deve aggiungere un contratto al gruppo nel periodo di riferimento in cui il contratto soddisfa uno dei criteri di cui al paragrafo 25. Ciò può comportare un cambiamento dei tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale in applicazione del paragrafo B73. L’entità deve applicare i tassi rivisti a partire dall’inizio del periodo di riferimento nel quale i nuovi contratti sono aggiunti al gruppo.
Flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione (paragrafi B35 A-B35D)
28 A L’entità deve ripartire i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione tra i gruppi di contratti assicurativi secondo un metodo sistematico e razionale applicando i paragrafi B35 A-B35B, a meno che scelga di considerarli come costi applicando il paragrafo 59, lettera a).
28B L’entità che non applica il paragrafo 59, lettera a), deve rilevare come attività i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione pagati (o i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione per i quali è stata rilevata una passività applicando un altro IFRS) prima che sia rilevato il relativo gruppo di contratti assicurativi. L’entità deve rilevare detta attività per ogni gruppo di contratti assicurativi collegati.
28C L’entità deve eliminare contabilmente l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione quando questi sono inclusi nella valutazione del rispettivo gruppo di contratti assicurativi in applicazione del paragrafo 38, lettera c), punto i), o del paragrafo 55, lettera a), punto iii).
28D Se applica il paragrafo 28, l’entità deve applicare i paragrafi 28B-28C conformemente al paragrafo B35C.
28E Alla fine di ciascun periodo di riferimento l’entità deve valutare la recuperabilità dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione se i fatti e le circostanze indicano che l’attività potrebbe aver subito una riduzione di valore (cfr. paragrafo B35D). Se individua una perdita per riduzione di valore, l’entità deve rettificare il valore contabile dell’attività e rilevare la perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio.
28F L’entità deve rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio lo storno di parte o della totalità della perdita per riduzione di valore precedentemente rilevata in applicazione del paragrafo 28E e aumentare il valore contabile dell’attività, qualora le condizioni all’origine della riduzione di valore non sussistano più o siano migliorate.
VALUTAZIONE (PARAGRAFI B36-B119F)
29. L’entità deve applicare i paragrafi 30-52 a tutti i gruppi di contratti assicurativi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, con le seguenti eccezioni:
a) per i gruppi di contratti assicurativi che soddisfano uno dei criteri di cui al paragrafo 53, l’entità può semplificare la valutazione del gruppo utilizzando il metodo della ripartizione dei premi descritto ai paragrafi 55-59;
b) per i gruppi di contratti di riassicurazione detenuti, l’entità deve applicare i paragrafi 32-46 come prescritto ai paragrafi 63-70 A. Il paragrafo 45 (sui contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta) e i paragrafi 47-52 (sui contratti onerosi) non si applicano ai gruppi di contratti di riassicurazione detenuti;
c) per i gruppi di contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali, l’entità deve applicare i paragrafi 32-52 con le modifiche di cui al paragrafo 71.
30. Ai fini dell’applicazione dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere a un gruppo di contratti assicurativi che generano flussi finanziari in valuta estera, l’entità deve trattare il gruppo di contratti, compreso il margine sui servizi contrattuali, come elemento monetario.
31. Nel bilancio dell’entità che emette contratti assicurativi, i flussi finanziari di adempimento non devono riflettere il rischio di inadempimento da parte dell’entità (il rischio di inadempimento è definito nell’IFRS 13 Valutazione del fair value).
Valutazione in sede di rilevazione iniziale (paragrafi B36-B95F)
32. In sede di rilevazione iniziale l’entità deve valutare il gruppo di contratti assicurativi al totale dei due importi seguenti:
a) i flussi finanziari di adempimento, che comprendono i seguenti elementi:
i) le stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi 33-35);
ii) una rettifica per tener conto del valore temporale del denaro e dei rischi finanziari connessi con i flussi finanziari futuri, nella misura in cui tali rischi finanziari non sono inclusi nelle stime dei flussi finanziari futuri (paragrafo 36); e
iii) un aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 37);
b) il margine sui servizi contrattuali, valutato applicando i paragrafi 38-39.
Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi B36-B71)
33. Nella valutazione del gruppo di contratti assicurativi l’entità deve includere tutti i flussi finanziari futuri compresi entro il limite di ciascun contratto del gruppo (cfr. paragrafo 34). In applicazione del paragrafo 24, l’entità può stimare i flussi finanziari futuri a un livello di aggregazione superiore e ripartire poi i flussi finanziari di adempimento risultanti tra i singoli gruppi di contratti. Le stime dei flussi finanziari futuri devono:
a) includere, in maniera oggettiva, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, ottenibili senza costi o sforzi eccessivi, sull’importo, sulla tempistica e sull’incertezza dei flussi finanziari futuri (cfr. paragrafi B37-B41). A tal fine, l’entità deve stimare il valore atteso (ossia la media ponderata per la probabilità) di tutta la gamma di risultati possibili;
b) rispecchiare il punto di vista dell’entità, purché le stime delle variabili di mercato pertinenti siano coerenti con i prezzi di mercato osservabili per tali variabili (cfr. paragrafi B42-B53);
c) essere aggiornate: le stime devono riflettere le condizioni esistenti alla data della valutazione, comprese le ipotesi sul futuro a quella data (cfr. paragrafi B54-B60);
d) essere esplicite: l’entità deve stimare l’aggiustamento per il rischio non finanziario separatamente dalle altre stime (cfr. paragrafo B90). L’entità deve anche stimare i flussi finanziari separatamente dalla rettifica per il valore temporale del denaro e dal rischio finanziario, a meno che la tecnica di valutazione più appropriata combini queste stime (cfr. paragrafo B46).
34. I flussi finanziari rientrano nel limite del contratto assicurativo se derivano dai diritti e dalle obbligazioni sostanziali esistenti nel periodo di riferimento nel quale l’entità può costringere l’assicurato a pagare i premi o nel quale l’entità ha un’obbligazione sostanziale a fornirgli servizi assicurativi (cfr. paragrafi B61-B71). L’obbligazione sostanziale a fornire servizi assicurativi si estingue quando:
a) l’entità è in grado di valutare nuovamente i rischi dell’assicurato e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un livello di prestazioni che riflette pienamente tali rischi; o
b) sono soddisfatti entrambi i seguenti criteri:
i) l’entità è in grado di valutare nuovamente i rischi del portafoglio di contratti assicurativi in cui è incluso il contratto in oggetto e può, di conseguenza, fissare un prezzo o un livello di prestazioni che riflette pienamente il rischio del portafoglio; e
ii) la determinazione dei premi fino alla data in cui i rischi sono nuovamente valutati non tiene conto dei rischi relativi ai periodi successivi alla data della nuova valutazione.
35. L’entità non deve rilevare come passività o come attività gli importi relativi a premi o sinistri attesi non rientranti nel limite del contratto assicurativo. Tali importi si riferiscono a contratti assicurativi futuri.
Tassi di attualizzazione (paragrafi B72-B85)
36. L’entità deve rettificare le stime dei flussi finanziari futuri per riflettere il valore temporale del denaro e i rischi finanziari connessi ai flussi finanziari futuri, nella misura in cui i rischi finanziari non sono inclusi nelle stime dei flussi finanziari futuri. I tassi di attualizzazione applicati alle stime dei flussi finanziari futuri di cui al paragrafo 33 devono:
a) riflettere il valore temporale del denaro, le caratteristiche dei flussi finanziari e le caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi;
b) essere coerenti con i prezzi correnti di mercato osservabili (se ve ne sono) degli strumenti finanziari i cui flussi finanziari hanno caratteristiche corrispondenti a quelle dei contratti assicurativi, per esempio, in termini di scadenze, valuta e liquidità; e
c) escludere l’effetto di fattori che pur influenzando i prezzi di mercato osservabili non influenzano i flussi finanziari futuri dei contratti assicurativi.
Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafi B86-B92)
37. L’entità deve rettificare la stima del valore corrente dei flussi finanziari futuri per rispecchiare la remunerazione che l’entità esige per assumere l’incertezza sull’importo e sulla tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario.
Margine sui servizi contrattuali
38. Il margine sui servizi contrattuali è una componente dell’attività o della passività del gruppo di contratti assicurativi che rappresenta l’utile non realizzato che l’entità rileverà nel futuro al momento della prestazione dei servizi assicurativi. L’entità deve valutare il margine sui servizi contrattuali in sede di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi a un importo che, a meno che si applichi il paragrafo 47 (sui contratti onerosi) o il paragrafo B123 A [sui ricavi assicurativi in relazione al paragrafo 38, lettera c), punto ii)], non determini ricavi o costi derivanti:
a) dalla rilevazione iniziale di un importo per i flussi finanziari di adempimento, valutati applicando i paragrafi 32-37;
b) dai flussi finanziari derivanti dai contratti inclusi nel gruppo a quella data;
c) dall’eliminazione contabile alla data di rilevazione iniziale di:
i) attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione applicando il paragrafo 28C; e
ii) qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo di contratti come specificato al paragrafo B66 A.
39. Per i contratti assicurativi acquisiti nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi o di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, l’entità deve applicare il paragrafo 38 conformemente ai paragrafi B93-B95F.
Valutazioni successive
40. Alla fine di ciascun periodo di riferimento il valore contabile del gruppo di contratti assicurativi deve essere pari alla somma:
a) della passività per residua copertura comprendente i seguenti elementi:
i) i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri attribuiti al gruppo a tale data, valutati applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92;
ii) il margine sui servizi contrattuali del gruppo a tale data, valutato applicando i paragrafi 43-46; e
b) la passività per sinistri accaduti, comprendente i flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi passati attribuiti al gruppo a tale data, valutati applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92.
41. L’entità deve rilevare ricavi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per residua copertura:
a) ricavi assicurativi: per la riduzione della passività per residua copertura in ragione dei servizi prestati nel corso del periodo, valutati applicando i paragrafi B120-B124;
b) costi per servizi assicurativi: per le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite (cfr. paragrafi 47-52); e
c) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi: per l’effetto del valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.
42. L’entità deve rilevare ricavi e costi per le seguenti variazioni del valore contabile della passività per sinistri accaduti:
a) costi per servizi assicurativi: per l’aumento della passività a causa di sinistri accaduti e per i costi sostenuti nel periodo, escluse le componenti di investimento;
b) costi per servizi assicurativi: per le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti e ai costi sostenuti; e
c) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi: per l’effetto del valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, come specificato al paragrafo 87.
Margine sui servizi contrattuali (paragrafi B96-B119B)
43. Il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento rappresenta il profitto del gruppo di contratti assicurativi non ancora rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in quanto si riferisce al servizio che sarà prestato in futuro in base ai contratti del gruppo.
44. Per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, il valore contabile del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti alla fine del periodo di riferimento è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento rettificato per gli elementi seguenti:
a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) l’interesse maturato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento, valutato ai tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera b);
c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B96-B100, a meno che:
i) l’aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita [cfr. paragrafo 48, lettera a)]; o
ii) la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);
d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione del trasferimento dei servizi assicurativi nel periodo, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione) nel periodo di copertura corrente e restante, applicando il paragrafo B119.
45. Per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafi B101-B118), il valore contabile del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti alla fine del periodo di riferimento è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento rettificato per gli elementi specificati alle successive lettere da a) a e). L’entità non è tenuta a presentare le rettifiche separatamente, ma per alcune di esse, o per la totalità, può invece determinare un importo complessivo. Le rettifiche si riferiscono ai seguenti elementi:
a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) la variazione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [cfr. paragrafo B104, lettera b), punto i)], a meno che:
i) si applichi il paragrafo B115 (sull’attenuazione del rischio);
ii) la diminuzione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48); o
iii) l’aumento dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti annulli l’importo di cui al punto ii);
c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi ai servizi futuri, come specificato nei paragrafi B101-B118, a meno che:
i) si applichi il paragrafo B115 (sull’attenuazione del rischio);
ii) l’aumento dei flussi finanziari di adempimento ecceda il valore contabile del margine sui servizi contrattuali, dando luogo ad una perdita (cfr. paragrafo 48); o
iii) la diminuzione dei flussi finanziari di adempimento sia attribuita alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 50, lettera b);
d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato come ricavi assicurativi in ragione della prestazione nel periodo di servizi assicurativi, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione) al periodo di copertura corrente e a quello restante, applicando il paragrafo B119.
46. Alcune variazioni del margine sui servizi contrattuali compensano le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alla passività per residua copertura, il che lascia invariato il valore contabile totale di quest’ultima. Nella misura in cui le variazioni del margine sui servizi contrattuali non compensano le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alla passività per residua copertura, l’entità deve, in applicazione del paragrafo 41, rilevare ricavi e costi per dette variazioni.
Contratti onerosi
47. Il contratto assicurativo è oneroso alla data della rilevazione iniziale se la somma dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al contratto, dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione rilevati in precedenza e dei flussi finanziari derivanti dal contratto alla data della rilevazione iniziale costituisce un flusso in uscita netto. L’entità deve raggruppare tali contratti separatamente dai contratti che non sono onerosi, in applicazione del paragrafo 16, lettera a). Se si applica il paragrafo 17, l’entità può definire il gruppo di contratti onerosi valutando l’insieme dei contratti piuttosto che i singoli contratti. L’entità deve rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio la perdita per il deflusso netto per il gruppo di contratti onerosi, con conseguente valore contabile della passività per il gruppo pari ai flussi finanziari di adempimento e margine sui servizi contrattuali del gruppo pari a zero.
48. Il gruppo di contratti assicurativi diventa oneroso (o più oneroso) in sede di valutazione successiva se i seguenti importi superano il valore contabile del margine sui servizi contrattuali:
a) le variazioni sfavorevoli relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo derivanti da variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri e dall’aggiustamento per rischio non finanziario; e
b) per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, la diminuzione dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.
In applicazione del paragrafo 44, lettera c), punto i), del paragrafo 45, lettera b), punto ii), e del paragrafo 45, lettera c) , punto ii), l’entità deve rilevare una perdita nell’utile (perdita) d’esercizio pari all’entità dell’eccedenza.
49. L’entità deve determinare (o aumentare) la componente di perdita della passività per residua copertura per il gruppo oneroso in modo da rispecchiare le perdite rilevate applicando i paragrafi 47-48. La componente di perdita determina gli importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio come recuperi di perdite sui gruppi onerosi e, di conseguenza, esclusi dalla determinazione dei ricavi assicurativi.
50. Dopo aver rilevato la perdita sul gruppo oneroso di contratti assicurativi, l’entità deve:
a) ripartire su base sistematica le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per residua copertura specificate al paragrafo 51 tra:
i) la componente di perdita della passività per residua copertura; e
ii) la passività per residua copertura, ad esclusione della componente di perdita;
b) unicamente la componente di perdita fino a che tale componente sia ridotta a zero:
i) le eventuali diminuzioni successive relative a servizi futuri dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo derivanti da variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri e l’aggiustamento per rischio non finanziario; e
ii) gli eventuali aumenti successivi dell’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.
Nell’applicare il paragrafo 44, lettera c), punto ii), il paragrafo 45, lettera b), punto iii), e il paragrafo 45, lettera c), punto iii), l’entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali solo per l’eccesso della diminuzione rispetto all’importo attribuito alla componente di perdita.
51. Le variazioni successive dei flussi finanziari di adempimento della passività per residua copertura da attribuire in applicazione del paragrafo 50, lettera a), sono le seguenti:
a) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri per sinistri e costi svincolati dalla passività per residua copertura a causa dei costi per servizi assicurativi sostenuti;
b) le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione della riduzione dal rischio; e
c) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione.
52. La ripartizione sistematica di cui al paragrafo 50, lettera a), determina importi totali attribuiti alla componente di perdita conformemente ai paragrafi 48-50 pari a zero alla scadenza del periodo di copertura di un gruppo di contratti.
Metodo dell’allocazione dei premi
53. L’entità può semplificare la valutazione del gruppo di contratti assicurativi utilizzando il metodo dell’allocazione dei premi descritto ai paragrafi 55-59 se, e solo se, alla creazione del gruppo:
a) l’entità ritiene ragionevolmente che la valutazione della passività per residua copertura risultante da tale semplificazione non sarebbe significativamente diversa da quella che si otterrebbe applicando le disposizioni dei paragrafi 32-52; o
b) il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo (compresi i servizi assicurativi derivanti da tutti i premi compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data applicando il paragrafo 34) non supera un anno.
54. Il criterio di cui al paragrafo 53, lettera a), non è soddisfatto se alla creazione del gruppo l’entità si aspetta, nell’intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di adempimento che avrebbe un’incidenza sulla valutazione della passività per residua copertura. La variabilità dei flussi finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:
a) l’entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b) la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti.
55. Quando utilizza il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità deve valutare la passività per residua copertura come segue:
a) in sede di rilevazione iniziale il valore contabile della passività è pari ai seguenti elementi:
i) i premi eventualmente ricevuti al momento della rilevazione iniziale;
ii) meno eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione a detta data, a meno che l’entità scelga di rilevare i pagamenti come costi in applicazione del paragrafo 59, lettera a); e
iii) più o meno eventuali importi derivanti dall’eliminazione contabile a detta data di:
1. eventuali attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione applicando il paragrafo 28C; e
2. qualsiasi altra attività o passività precedentemente rilevata per flussi finanziari connessi al gruppo di contratti come specificato al paragrafo B66 A.
b) alla fine di ogni successivo periodo di riferimento il valore contabile della passività è pari al valore contabile all’inizio del periodo di riferimento:
i) più i premi ricevuti nel corso del periodo;
ii) meno i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione, a meno che l’entità scelga di rilevare i pagamenti come costi applicando il paragrafo 59, lettera a);
iii) più eventuali importi relativi all’ammortamento dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione rilevati come costi nel periodo di riferimento; a meno che l’entità scelga di rilevare i flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione come costi applicando il paragrafo 59, lettera a);
iv) più eventuali rettifiche della componente di finanziamento, applicando il paragrafo 56;
v) meno l’importo rilevato come ricavi assicurativi per servizi forniti in detto periodo (cfr. paragrafo B126); e
vi) meno eventuali componenti di investimento pagate o trasferite alla passività per sinistri accaduti.
56. Se i contratti assicurativi del gruppo hanno una componente di finanziamento significativa, l’entità deve rettificare il valore contabile della passività per residua copertura per riflettere il valore temporale del denaro e l’effetto del rischio finanziario utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 come determinati in sede di rilevazione iniziale. L’entità non è tenuta a rettificare il valore contabile della passività per residua copertura per riflettere il valore temporale del denaro e l’effetto del rischio finanziario, se al momento della rilevazione iniziale l’entità si aspetta che l’intervallo di tempo tra la fornitura di ciascuna parte dei servizi e la data di pagamento del relativo premio non superi un anno.
57. Se in un qualsiasi momento durante il periodo di copertura i fatti e le circostanze indicano che un gruppo di contratti assicurativi è oneroso, l’entità deve calcolare la differenza tra i due elementi seguenti:
a) il valore contabile della passività per residua copertura determinato applicando il paragrafo 55; e
b) i flussi finanziari di adempimento relativi alla residua copertura del gruppo, applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92. Tuttavia, se in applicazione del paragrafo 59, lettera b), non rettifica la passività per sinistri accaduti per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, l’entità non include detta rettifica nei flussi finanziari di adempimento.
58. Nella misura in cui i flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo 57, lettera b), superano il valore contabile di cui alla lettera a) dello stesso paragrafo, l’entità deve rilevare una perdita nell’utile (perdita) d’esercizio e aumentare la passività per residua copertura.
59. Nell’applicare il metodo dell’allocazione dei premi l’entità:
a) può scegliere di rilevare gli eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dell’assicurazione come costi, nel momento in cui sostiene detti costi, purché al momento della rilevazione iniziale il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo non superi un anno;
b) deve valutare la passività per sinistri accaduti per il gruppo di contratti assicurativi all’importo dei flussi finanziari di adempimento relativi ai sinistri accaduti, applicando i paragrafi 33-37 e B36-B92. Tuttavia, l’entità non è tenuta a rettificare i flussi finanziari futuri per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario, se si prevede che tali flussi finanziari saranno pagati o ricevuti entro un termine non superiore a un anno a decorrere dalla data in cui il sinistro si è verificato.
Contratti di riassicurazione detenuti
60. Per i contratti di riassicurazione detenuti le disposizioni dell’IFRS 17 sono modificate come indicato nei paragrafi 61-70 A.
61. L’entità deve dividere i portafogli di contratti di riassicurazione detenuti applicando i paragrafi 14-24, tranne che i riferimenti ai contratti onerosi in detti paragrafi sono sostituiti dal riferimento ai contratti per i quali esiste un guadagno netto al momento della rilevazione iniziale. Per alcuni contratti di riassicurazione detenuti, l’applicazione dei paragrafi 14-24 darà come risultato un gruppo comprendente un unico contratto.
Rilevazione
62. Invece di applicare il paragrafo 25, l’entità deve rilevare il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti a partire dalla prima delle seguenti date:
a) la data d’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti; e
b) la data in cui l’entità rileva un sottostante gruppo oneroso di contratti assicurativi applicando il paragrafo 25, lettera c), se l’entità ha stipulato il relativo contratto di riassicurazione detenuto ricompreso nel gruppo di contratti di riassicurazione detenuti a tale data o prima di essa.
62 A Nonostante il paragrafo 62, lettera a), l’entità deve rinviare la rilevazione del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti che offrono una copertura proporzionata fino alla data in cui sia inizialmente rilevato ogni contratto assicurativo sottostante, se tale data è successiva all’inizio del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
Valutazione
63. Nell’applicare le disposizioni relative alla valutazione di cui ai paragrafi 32-36 ai contratti di riassicurazione detenuti, nella misura in cui anche i contratti sottostanti sono valutati secondo gli stessi paragrafi, l’entità ai fini della stima del valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti deve utilizzare ipotesi coerenti con quelle utilizzate per stimare il valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al/ai gruppo/i di contratti assicurativi sottostanti. Inoltre, l’entità deve includere nelle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti l’effetto del rischio di inadempimento dell’emittente del contratto di riassicurazione, compresi gli effetti di garanzie reali e di perdite dovute a controversie.
64. Invece di applicare il paragrafo 37, l’entità deve determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario in modo che corrisponda all’importo del rischio trasferito dal titolare del gruppo di contratti di riassicurazione all’emittente di tali contratti.
65. Le disposizioni del paragrafo 38, relative alla determinazione del margine sui servizi contrattuali in sede di rilevazione iniziale, sono modificate per tener conto del fatto che nel caso di un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti non vi sono utili non realizzati, quanto piuttosto un costo netto o un utile netto per l’acquisto della riassicurazione. Pertanto, a meno che si applichi il paragrafo 65 A, al momento della rilevazione iniziale l’entità deve rilevare il costo netto o l’utile netto per l’acquisto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti come margine sui servizi contrattuali valutato a un importo pari alla somma:
a) dei flussi finanziari di adempimento;
b) dell’importo eliminato contabilmente a tale data delle attività o passività rilevate in precedenza per i flussi finanziari relativi al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c) dei flussi finanziari che sorgono a tale data; e
d) dei ricavi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 66 A.
65 A Se il costo netto di acquisizione della copertura riassicurativa si riferisce a eventi accaduti prima dell’acquisto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, nonostante le disposizioni di cui al paragrafo B5, l’entità deve rilevare detto costo immediatamente nell’utile (perdita) d’esercizio come costo.
66. Invece di applicare il paragrafo 44, per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti l’entità deve valutare il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento come pari al valore contabile determinato all’inizio del periodo di riferimento, rettificato per:
a) l’effetto dei nuovi contratti aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo 28);
b) l’interesse accreditato sul valore contabile del margine sui servizi contrattuali, valutato ai tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera b);
ba) i ricavi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento applicando il paragrafo 66 A;
bb) i recuperi della componente di recupero delle perdite rilevata applicando il paragrafo 66B (cfr. paragrafo B119F) nella misura in cui tali recuperi non siano variazioni dei flussi finanziari di adempimento del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti;
c) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento, valutate ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c), nella misura in cui la variazione si riferisca a servizi futuri, a meno che:
i) la variazione derivi da una variazione dei flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo di contratti assicurativi sottostanti che non determina una rettifica del margine sui servizi contrattuali per detto gruppo di contratti assicurativi sottostanti; o
ii) la variazione derivi dall’applicazione dei paragrafi 57-58 (sui contratti onerosi), se l’entità valuta il gruppo di contratti assicurativi sottostanti applicando il metodo dell’allocazione dei premi;
d) l’effetto delle differenze di cambio sul margine sui servizi contrattuali; e
e) l’importo rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione dei servizi ricevuti nel periodo, determinato mediante ripartizione del margine sui servizi contrattuali restante alla fine del periodo di riferimento (prima della ripartizione), relativo al gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, al periodo di copertura corrente e a quello restante, applicando il paragrafo B119.
66 A L’entità deve rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti e, di conseguenza, rilevare i ricavi, quando l’entità rileva una perdita al momento della rilevazione iniziale del gruppo oneroso di contratti assicurativi sottostanti o dell’aggiunta di contratti di assicurazione onerosi a un gruppo (cfr. paragrafi B119C-B119E).
66B L’entità deve determinare (o rettificare) la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti in modo da rispecchiare il recupero delle perdite rilevate applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e il paragrafo 66 A. La componente di recupero delle perdite determina gli importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio come recuperi di recuperi delle perdite sui gruppi di contratti di riassicurazione detenuti e, di conseguenza, esclusi dalla allocazione dei premi versati al riassicuratore (cfr. paragrafo B119F).
67. Le variazioni dei flussi finanziari di adempimento dovute alle variazioni del rischio di inadempimento dell’emittente del contratto di riassicurazione detenuto non si riferiscono ai servizi futuri e non rettificano il margine sui servizi contrattuali.
68. I contratti di riassicurazione detenuti non possono essere onerosi. Di conseguenza, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 47-52.
Metodo dell’allocazione dei premi per i contratti di riassicurazione detenuti
69. L’entità può utilizzare il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-56 e 59 (adattato in modo da riflettere le caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio il fatto che generano costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi) per semplificare la valutazione del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti, se alla creazione del gruppo:
a) l’entità ritiene ragionevolmente che la conseguente valutazione non produrrebbe un risultato significativamente diverso da quello che si otterrebbe applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 63-68; o
b) il periodo di copertura di ciascun contratto del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti (compresa la copertura assicurativa derivante da tutti i premi compresi entro il limite contrattuale determinato a detta data applicando il paragrafo 34) non supera un anno.
70. La condizione di cui al paragrafo 69, lettera a), non può essere soddisfatta, se alla creazione del gruppo l’entità si aspetta, nell’intervallo di tempo prima del verificarsi del sinistro, una variabilità significativa dei flussi finanziari di adempimento che avrebbe un’incidenza sulla valutazione dell’attività per residua copertura. La variabilità dei flussi finanziari di adempimento aumenta, per esempio, in funzione dei seguenti fattori:
a) l’entità dei flussi finanziari futuri relativi ai derivati eventualmente incorporati nei contratti; e
b) la durata del periodo di copertura del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
70 A Se valuta un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti applicando il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità
applica il paragrafo 66 A rettificando il valore contabile dell’attività per residua copertura invece di rettificare il margine sui servizi contrattuali.
Contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali
71. Il contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali non include il trasferimento di un rischio assicurativo significativo. Di conseguenza, per i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali le disposizioni dell’IFRS 17 relative ai contratti assicurativi sono modificate come segue:
a) la data della rilevazione iniziale (cfr. paragrafi 25 e 28) è la data in cui l’entità diventa parte del contratto;
b) il limite contrattuale (cfr. paragrafo 34) è modificato in modo che nel limite contrattuale ricadano flussi finanziari derivanti dall’obbligazione sostanziale dell’entità di consegnare disponibilità liquide a una data presente o futura. L’entità non ha l’obbligazione sostanziale di consegnare disponibilità liquide se ha la capacità pratica di fissare, per l’impegno di consegnare disponibilità liquide, un prezzo che rifletta pienamente l’importo per cui vi è l’impegno e i relativi rischi;
c) la ripartizione del margine sui servizi contrattuali [cfr. paragrafo 44, lettera e), e paragrafo 45, lettera e)] è modificata in modo tale che l’entità rilevi il margine sui servizi contrattuali per tutta la durata del gruppo di contratti in modo sistematico così da riflettere il trasferimento dei servizi di investimento nel quadro del contratto.
MODIFICA ED ELIMINAZIONE CONTABILE
Modifica del contratto assicurativo
72. Se i termini del contratto assicurativo sono modificati, per esempio mediante accordo tra le parti del contratto o a seguito di modifica della regolamentazione, l’entità deve eliminare contabilmente il contratto iniziale e rilevare il contratto modificato come nuovo contratto, applicando l’IFRS 17 o altri Principi applicabili se, e solo se, è soddisfatta una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c). L’esercizio di un diritto previsto dai termini del contratto non costituisce modifica. Le condizioni sono le seguenti:
a) se i termini modificati fossero stati inclusi alla stipula del contratto:
i) il contratto modificato sarebbe stato escluso dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17, in applicazione dei paragrafi 3-8 A;
ii) l’entità avrebbe separato componenti diverse del contratto assicurativo primario in applicazione dei paragrafi 10-13, per cui avrebbe applicato l’IFRS 17 a un diverso contratto assicurativo;
iii) il contratto modificato avrebbe avuto un limite contrattuale sostanzialmente diverso applicando il paragrafo 34; o
iv) il contratto modificato sarebbe stato incluso in un gruppo di contratti diverso in applicazione dei paragrafi 14-24;
b) il contratto iniziale soddisfaceva la definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta, ma il contratto modificato non soddisfa più tale definizione, o viceversa; o
c) l’entità ha applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o 69-70 al contratto iniziale, ma a causa delle modifiche il contratto non soddisfa più i criteri di ammissibilità per detto metodo di cui al paragrafo 53 o al paragrafo 69.
73. Se la modifica del contratto non soddisfa nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 72, l’entità deve trattare le variazioni dei flussi finanziari dovute alla modifica come variazioni delle stime dei flussi finanziari di adempimento applicando i paragrafi 40-52.
Eliminazione contabile
74. L’entità deve eliminare contabilmente il contratto assicurativo quando, e solo quando:
a) il contratto è estinto, ossia quando l’obbligazione specificata nel contratto assicurativo è scaduta, adempiuta o cancellata; o
b) è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 72.
75. Quando il contratto assicurativo è estinto, l’entità non è più esposta al rischio e non è quindi più tenuta a trasferire risorse economiche per soddisfare il contratto assicurativo. Per esempio, quando acquista una riassicurazione, l’entità deve eliminare contabilmente il/i contratto/i assicurativo/i sottostante/i se, e solo se, il/i contratto/i assicurativo/i sottostante/i è/sono estinto/i.
76. L’entità elimina contabilmente il contratto assicurativo dal gruppo di contratti, applicando le seguenti disposizioni dell’IFRS 17:
a) i flussi finanziari di adempimento attribuiti al gruppo sono rettificati per eliminare il valore corrente dei flussi finanziari futuri e l’aggiustamento per il rischio non finanziario relativo ai diritti e alle obbligazioni che sono stati eliminati contabilmente dal gruppo, applicando il paragrafo 40, lettera a), punto i), e lettera b);
b) il margine sui servizi contrattuali del gruppo è rettificato per le variazioni dei flussi finanziari di adempimento di cui alla lettera a), nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c), a meno che si applichi il paragrafo 77; e
c) il numero di unità di copertura per i servizi assicurativi è rettificato in modo da riflettere le unità di copertura eliminate contabilmente dal gruppo e l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento si basa sul numero rettificato applicando il paragrafo B119.
77. Quando elimina contabilmente il contratto assicurativo, perché lo trasferisce a un terzo o per rilevare un nuovo contratto in applicazione del paragrafo 72, invece di applicare il paragrafo 76, lettera b), l’entità deve:
a) rettificare il margine sui servizi contrattuali del gruppo al quale apparteneva il contratto eliminato contabilmente, nella misura di quanto disposto dal paragrafo 44, lettera c), e dal paragrafo 45, lettera c), per la differenza tra l’elemento di cui al punto i) e l’elemento di cui al punto ii), per i contratti trasferiti a terzi, o l’elemento di cui al punto iii) per i contratti eliminati contabilmente in applicazione del paragrafo 72:
i) la variazione del valore contabile del gruppo di contratti assicurativi derivante dall’eliminazione contabile del contratto, in applicazione del paragrafo 76, lettera a);
ii) il premio richiesto dal terzo;
iii) il premio che l’entità avrebbe applicato se alla data della modifica del contratto avesse stipulato un contratto con termini equivalenti a quelli del nuovo contratto, al netto di eventuali premi aggiuntivi applicati per la modifica;
b) valutare il nuovo contratto rilevato applicando il paragrafo 72, ipotizzando che l’entità abbia ricevuto il premio di cui alla lettera a), punto iii), alla data della modifica.
PRESENTAZIONE NEL PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
78. L’entità deve presentare separatamente nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria il valore contabile dei portafogli di:
a) contratti assicurativi emessi che sono attività;
b) contratti assicurativi emessi che sono passività;
c) cessioni in riassicurazione che costituiscono attività; e
d) cessioni in riassicurazione che costituiscono passività.
79. L’entità deve includere eventuali attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B nel valore contabile dei relativi portafogli di contratti assicurativi emessi, ed eventuali attività o passività per flussi finanziari relativi a portafogli di contratti di riassicurazione detenuti [cfr. paragrafo 65, lettera b)] nel valore contabile dei portafogli di contratti di riassicurazione detenuti.
RILEVAZIONE E PRESENTAZIONE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO (PARAGRAFI B120-B136)
80. In applicazione dei paragrafi 41 e 42, l’entità deve disaggregare nelle seguenti voci gli importi rilevati nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (di seguito «prospetto/i del risultato economico»):
a) il risultato dei servizi assicurativi (paragrafi 83-86), comprendente i ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi; e
b) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione (paragrafi 87-92).
81. L’entità non è tenuta a disaggregare la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario tra il risultato dei servizi assicurativi e i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione. Se non effettua questa disaggregazione, l’entità deve includere per intero la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario nel risultato dei servizi assicurativi.
82. L’entità deve presentare i ricavi o costi relativi ai contratti di riassicurazione detenuti separandoli dai ricavi o costi relativi ai contratti assicurativi emessi.
Risultato dei servizi assicurativi
83. L’entità deve presentare nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi assicurativi derivanti dai gruppi di contratti assicurativi emessi. I ricavi assicurativi devono riflettere la fornitura di servizi derivanti dal gruppo di contratti assicurativi per un importo che rispecchia il corrispettivo a cui l’entità si aspetta di avere diritto in cambio di tali servizi. I paragrafi B120-B127 specificano come l’entità deve valutare i ricavi assicurativi.
84. L’entità deve presentare nell’utile (perdita) d’esercizio i costi per servizi assicurativi derivanti da un gruppo di contratti assicurativi emessi, comprendenti i sinistri accaduti (esclusi i rimborsi di elementi di investimento), altri costi per servizi assicurativi sostenuti e altri importi, come descritto al paragrafo 103, lettera b).
85. I ricavi assicurativi e i costi per servizi assicurativi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio devono escludere le componenti di investimento. L’entità non può presentare le informazioni sui premi nell’utile (perdita) d’esercizio se tali informazioni non sono conformi al paragrafo 83.
86. L’entità può presentare un importo unico per i ricavi e i costi derivanti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti (cfr. paragrafi 60-70 A), diversi dai ricavi finanziari o dai costi finanziari di assicurazione; oppure l’entità può presentare separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore e l’allocazione dei premi versati che in totale danno un importo netto pari all’importo unico. Se presenta separatamente gli importi recuperati dal riassicuratore e l’allocazione dei premi pagati, l’entità deve:
a) trattare i flussi finanziari derivanti dalla riassicurazione subordinati al verificarsi dei sinistri coperti dai contratti sottostanti come parte dei sinistri di cui il contratto di riassicurazione detenuto prevede il rimborso;
b) portare gli importi che prevede di ricevere dal riassicuratore non subordinati al verificarsi dei sinistri coperti dai contratti sottostanti (per esempio, alcuni tipi di commissioni di cessione) a riduzione dei premi da pagare al riassicuratore;
ba) trattare gli importi relativi al recupero delle perdite rilevati applicando il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e i paragrafi 66 A-66B come importi recuperati dal riassicuratore; e
c) non presentare l’allocazione dei premi versati come riduzione delle entrate.
Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi (cfr. paragrafi B128-B136)
87. I ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione comprendono la variazione del valore contabile del gruppo di contratti assicurativi dovuta ai seguenti elementi:
a) l’effetto del valore temporale del denaro e delle sue variazioni; e
b) l’effetto del rischio finanziario e delle sue variazioni; ad eccezione,
c) per i gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, delle variazioni che determinerebbero una rettifica del margine sui servizi contrattuali, ma non hanno detto effetto se si applica il paragrafo 45, lettera b), punto ii), o punto iii), lettera c), punto ii) o punto iii). Queste sono incluse nei costi per servizi assicurativi.
87 A L’entità deve applicare:
a) il paragrafo B117 A ai ricavi o ai costi finanziari di assicurazione derivanti dall’applicazione del paragrafo B115 (attenuazione del rischio); e
b) i paragrafi 88 e 89 a tutti gli altri ricavi o costi finanziari di assicurazione.
88. Nell’applicare il paragrafo 87 A, lettera b), a meno che si applichi il paragrafo 89, l’entità deve scegliere se applicare l’uno o l’altro dei seguenti principi contabili:
a) includere nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione relativi al periodo di riferimento; o
b) disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione del periodo di riferimento per includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato mediante la ripartizione sistematica del totale atteso dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione per tutta la durata del gruppo di contratti, applicando i paragrafi B130-B133.
89. In applicazione del paragrafo 87 A, lettera b), per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detiene gli elementi sottostanti, l’entità deve scegliere se applicare l’uno o l’altro dei seguenti principi contabili:
a) includere nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione relativi al periodo di riferimento; o
b) disaggregare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione per il periodo per includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo che elimini i disallineamenti contabili con i ricavi o i costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio sugli elementi sottostanti detenuti, applicando i paragrafi B134-B136.
90. Se sceglie il principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), o quello di cui al paragrafo 89, lettera b), l’entità deve includere nelle altre componenti di conto economico complessivo la differenza tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione, valutati sulla base delle disposizioni degli stessi paragrafi, e il totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione del periodo.
91. Se trasferisce il gruppo di contratti assicurativi o elimina contabilmente un contratto assicurativo applicando il paragrafo 77, l’entità:
a) deve riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1 Presentazione del bilancio) gli eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, perché l’entità aveva scelto il principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b);
b) non deve riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) gli eventuali importi residui relativi al gruppo (o al contratto) precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, perché l’entità aveva scelto il principio contabile di cui al paragrafo 89, lettera b).
92. Il paragrafo 30 impone all’entità di trattare il contratto assicurativo come elemento monetario ai sensi dello IAS 21, ai fini della conversione degli elementi in valuta estera nella valuta funzionale dell’entità. L’entità include le differenze di cambio sulle variazioni del valore contabile dei gruppi di contratti assicurativi nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio, a meno che esse riguardino variazioni del valore contabile di gruppi di contratti assicurativi inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 90, nel qual caso sono incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo.
INFORMATIVA
93. Le disposizioni in materia di informativa mirano a far sì che nelle note l’entità fornisca informazioni che, assieme alle informazioni fornite nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) del risultato economico e nel rendiconto finanziario, diano agli utilizzatori del bilancio gli elementi per valutare l’effetto che i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 hanno sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell’entità. A questo scopo, l’entità deve fornire informazioni quantitative e qualitative su tutti gli elementi seguenti:
a) importi rilevati nel bilancio per i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 97-116);
b) i giudizi significativi formulati e le relative modifiche in sede di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 117-120); e
c) la natura e l’entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. paragrafi 121-132).
94. L’entità deve considerare il livello di dettaglio necessario per soddisfare l’obiettivo dell’informativa e l’enfasi da dare a ciascuno degli obblighi informativi. Se le informazioni fornite in applicazione dei paragrafi 97-132 non sono sufficienti per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 93, l’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie per realizzarlo.
95. L’entità deve aggregare o disaggregare le informazioni in maniera tale da evitare che informazioni utili siano oscurate includendo una profusione di dettagli irrilevanti o aggregando elementi aventi caratteristiche diverse.
96. I paragrafi 29-31 dello IAS 1 stabiliscono le disposizioni relative alla rilevanza e all’aggregazione delle informazioni. Come basi appropriate di aggregazione delle informazioni sui contratti assicurativi si possono considerare a titolo di esempio:
a) il tipo di contratto (per esempio, le principali linee di prodotti);
b) la zona geografica (per esempio, paesi o regioni); o
c) il settore oggetto di informativa ai sensi dell’IFRS 8 Settori operativi.
Spiegazione degli importi rilevati
97. Tra le informazioni previste dai paragrafi 98-109 A, solo quelle di cui ai paragrafi 98-100, 102-103, 105-105B e 109 A si applicano ai contratti ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi. Se utilizza il metodo dell’allocazione dei premi, l’entità deve anche indicare:
a) quale dei criteri di cui ai paragrafi 53 e 69 ha soddisfatto;
b) se ha effettuato una rettifica per il valore temporale del denaro e per l’effetto del rischio finanziario in applicazione del paragrafo 56, del paragrafo 57, lettera b), e del paragrafo 59, lettera b); e
c) il metodo scelto per rilevare i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 59, lettera a).
98. L’entità deve presentare le riconciliazioni che mostrano in che modo il valore contabile netto dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 è variato nel periodo di riferimento a causa dei flussi finanziari e dei ricavi e dei costi rilevati nel prospetto del risultato economico. Devono essere presentate riconciliazioni separate per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti. L’entità deve adattare le disposizioni dei paragrafi 100-109 per tener conto delle caratteristiche dei contratti di riassicurazione detenuti che differiscono da quelle dei contratti assicurativi emessi, per esempio, il fatto di generare costi o riduzioni di costi piuttosto che ricavi.
99. Nelle riconciliazioni l’entità deve fornire informazioni sufficienti in modo da permettere agli utilizzatori del bilancio di individuare le variazioni dei flussi finanziari e degli importi rilevati nel prospetto del risultato economico. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve:
a) presentare, in forma tabellare, le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-105B; e
b) presentare per ciascuna riconciliazione il valore contabile netto all’inizio e alla fine del periodo di riferimento, disaggregato in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono attività e in un totale per i portafogli di contratti che costituiscono passività, pari agli importi presentati nel prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria in applicazione del paragrafo 78.
100. L’entità deve presentare le riconciliazioni tra i saldi di apertura e di chiusura separatamente per ciascuno dei seguenti elementi:
a) le passività (o attività) nette per la componente della residua copertura, escludendo la componente di perdita;
b) la componente di perdita (cfr. paragrafi 47-52 e 57-58);
c) le passività per sinistri accaduti. Per i contratti assicurativi ai quali è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve presentare riconciliazioni separate per gli elementi seguenti:
i) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri; e
ii) l’aggiustamento per il rischio non finanziario.
101. Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve ugualmente presentare le riconciliazioni dei saldi di apertura e di chiusura separatamente per ognuno dei seguenti elementi:
a) le stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri;
b) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
c) il margine sui servizi contrattuali.
102. L’obiettivo delle riconciliazioni di cui ai paragrafi 100 e 101 è fornire diversi tipi di informazioni sul risultato dei servizi assicurativi.
103. Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 100 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi:
a) i ricavi assicurativi;
b) i costi per servizi assicurativi, presentando separatamente;
i) i sinistri accaduti (ad esclusione delle componenti di investimento) e gli altri costi per servizi assicurativi;
ii) l’ammortamento dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;
iii) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimento relativi alle passività per sinistri accaduti; e
iv) le variazioni riferite ai servizi futuri, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite;
c) le componenti di investimento escluse dai ricavi assicurativi e dai costi per servizi assicurativi [combinate ai rimborsi dei premi, a meno che detti rimborsi siano presentati come parte dei flussi finanziari nel periodo come descritto al paragrafo 105, lettera a), punto i)].
104. Nelle riconciliazioni richieste dal paragrafo 101 l’entità deve presentare separatamente, se del caso, ciascuno dei seguenti importi in relazione ai servizi:
a) le variazioni riferite ai servizi futuri, in applicazione dei paragrafi B96-B118, presentando separatamente:
i) le variazioni delle stime che rettificano il margine sui servizi contrattuali;
ii) le variazioni delle stime che non rettificano il margine sui servizi contrattuali, ossia le perdite sui gruppi di contratti onerosi e gli recuperi di tali perdite; e
iii) l’effetto dei contratti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento;
b) le variazioni riferite ai servizi attuali, ossia:
i) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per rispecchiare il trasferimento dei servizi;
ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario che non si riferisce ai servizi futuri o passati; e
iii) le rettifiche basate sull’esperienza passata [cfr. paragrafo B97, lettera c), e paragrafo B113, lettera a)], esclusi gli importi relativi all’aggiustamento per il rischio non finanziario di cui al punto ii).
c) le variazioni riferite ai servizi passati, ossia le variazioni dei flussi finanziari di adempimentorelativi ai sinistri accaduti [cfr. paragrafo B97, lettera b), e paragrafo B113, lettera a)].
105. Per completare le riconciliazioni di cui ai paragrafi 100-101, l’entità deve anche presentare, se del caso, separatamente ciascuno dei seguenti importi non riferiti ai servizi prestati nel periodo di riferimento:
a) i flussi finanziari nel periodo di riferimento, tra cui:
i) i premi ricevuti per contratti assicurativi emessi (o pagati per i contratti di riassicurazione detenuti);
ii) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi; e
iii) i pagamenti effettuati per i sinistri accaduti e gli altri costi per servizi assicurativi sostenuti per i contratti assicurativi emessi (o recuperati in virtù di contratti di riassicurazione detenuti), esclusi i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;
b) l’effetto delle variazioni del rischio di inadempimento dell’emittente dei contratti di riassicurazione detenuti;
c) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione; e
d) ogni altra voce aggiuntiva necessaria per comprendere la variazione del valore contabile netto dei contratti assicurativi.
105 A L’entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi rilevati applicando il paragrafo 28B. L’entità deve aggregare le informazioni per la riconciliazione a un livello coerente con quello per la riconciliazione dei contratti assicurativi, applicando il paragrafo 98.
105B L’entità deve indicare separatamente nella riconciliazione richiesta dal paragrafo 105 A tutte le perdite per riduzione di valore e i relativi recuperi applicando i paragrafi 28E-28F.
106. Per i contratti assicurativi emessi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59, l’entità deve presentare l’analisi dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento, tra cui:
a) gli importi delle variazioni della passività per residua copertura, come specificato al paragrafo B124, presentando separatamente:
i) i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo B124, lettera a);
ii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario, come specificato al paragrafo B124, lettera b);
iii) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in ragione del trasferimento di servizi assicurativi nel periodo di riferimento, come specificato al paragrafo B124, lettera c); e
iv) altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull’esperienza passata per incassi di premi diversi da quelli relativi a servizi futuri, come specificato al paragrafo B124, lettera d);
b) l’importo della quota dei premi attribuiti al recupero dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafo B125).
107. Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve presentare separatamente l’effetto sul prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria dei contratti assicurativi emessi e dei contratti di riassicurazione detenuti inizialmente rilevati nel periodo di riferimento, indicando il loro effetto al momento della rilevazione iniziale sugli elementi seguenti:
a) le stime del valore corrente dei futuri flussi finanziari in uscita, indicando separatamente l’importo dei flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi;
b) le stime del valore corrente dei futuri flussi finanziari in entrata;
c) l’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
d) il margine sui servizi contrattuali.
108. Quando presenta le informazioni richieste dal paragrafo 107, l’entità deve indicare separatamente gli importi risultanti dagli elementi seguenti:
a) i contratti che ha acquisito da altre entità nel quadro del trasferimento di contratti assicurativi o di aggregazioni di imprese; e
b) i gruppi di contratti che sono onerosi.
109. Per i contratti assicurativi ai quali non è stato applicato il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59 o ai paragrafi 69-70 A, l’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio il margine sui servizi contrattuali che residua alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni devono essere presentate separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti.
109 A L’entità deve indicare quantitativamente, in fasce temporali adeguate, quando prevede di eliminare contabilmente l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi applicando il paragrafo 28C.
Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi
110. L’entità deve indicare e spiegare l’importo totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione nel periodo di riferimento. In particolare, l’entità deve spiegare il rapporto tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione e il rendimento degli investimenti sulle sue attività, per consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le fonti dei ricavi finanziari o dei costi finanziari rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e nelle altre componenti di conto economico complessivo.
111. Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, l’entità deve descrivere la composizione degli elementi sottostanti e indicare il loro fair value (valore equo).
112. Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se sceglie di non rettificare il margine sui servizi contrattuali per alcune variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in applicazione del paragrafo B115, l’entità deve indicare l’effetto di tale scelta sulla rettifica del margine sui servizi contrattuali nel periodo di riferimento in corso.
113. Per i contratti con elementi di partecipazione diretta, se modifica la base di disaggregazione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo B135, l’entità deve indicare gli elementi seguenti per il periodo nel quale è introdotta la modifica:
a) il motivo per cui l’entità ha dovuto modificare la base di disaggregazione;
b) l’importo di ogni rettifica operata, distintamente per ogni voce del bilancio interessata; e
c) il valore contabile, alla data della modifica, del gruppo di contratti assicurativi a cui la modifica è stata applicata.
Importi transitori
114. L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di individuare l’effetto dei gruppi di contratti assicurativi valutati alla data di transizione applicando il metodo dell’applicazione retroattiva modificata (cfr. paragrafi C6-C19 A) o il metodo del fair value (valore equo) (cfr. paragrafi C20-C24B) sul margine sui servizi contrattuali e sui ricavi assicurativi in periodi successivi. Pertanto, l’entità deve presentare la riconciliazione del margine sui servizi contrattuali di cui al paragrafo 101, lettera c), e l’importo dei ricavi assicurativi di cui al paragrafo 103, lettera a), separatamente per ciascuno dei tipi di contratti assicurativi seguenti:
a) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo dell’applicazione retroattiva modificata;
b) i contratti assicurativi in essere alla data di transizione ai quali l’entità ha applicato il metodo del fair value (valore equo); e
c) tutti gli altri contratti assicurativi.
115. Per tutti i periodi di riferimento per i quali l’entità fornisce, in applicazione del paragrafo 114, lettere a) o b), informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e l’importanza dei metodi utilizzati e dei giudizi formulati per determinare gli importi transitori, essa deve spiegare in che modo ha determinato la valutazione dei contratti assicurativi alla data di transizione.
116. Se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo, l’entità applica il paragrafo C18, lettera b), il paragrafo C19, lettera b) , e il paragrafo C24, lettere b) e c), per determinare la differenza cumulativa tra i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione che sarebbero stati rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e il totale dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione alla data di transizione per i gruppi di contratti assicurativi ai quali si applica la disaggregazione. Per tutti i periodi di riferimento in cui sono disponibili importi determinati applicando i predetti paragrafi, l’entità deve presentare la riconciliazione del saldo di apertura e di chiusura degli importi cumulati inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo per le attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo correlate ai gruppi di contratti assicurativi. La riconciliazione deve includere, per esempio, gli utili o le perdite rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo nel periodo di riferimento e gli utili o le perdite rilevati in precedenza nelle altre componenti di conto economico complessivo ma riclassificati nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo di riferimento.
Giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17
117. L’entità deve indicare i giudizi significativi formulati ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17, nonché i relativi cambiamenti. In particolare, l’entità deve presentare gli input, le ipotesi e le tecniche di stima utilizzati, tra cui:
a) i metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 e i processi per stimare gli input di tali metodi. Se fattibile, l’entità deve anche fornire informazioni quantitative sugli input;
b) le eventuali modifiche dei metodi e dei processi per la stima degli input utilizzati per valutare i contratti, la ragione di ogni modifica e il tipo di contratti interessati;
c) se non già indicato in applicazione della lettera a), il metodo utilizzato:
i) per distinguere le variazioni delle stime dei flussi finanziari futuri derivanti dall’esercizio del potere discrezionale dalle altre variazioni delle stesse stime, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafo B98);
ii) per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, anche al fine di decidere se presentare le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario disaggregate tra la componente di servizi assicurativi e la componente di finanziamento assicurativo, o se presentarle nella loro totalità nel risultato dei servizi assicurativi;
iii) per determinare i tassi di attualizzazione;
iv) per determinare le componenti di investimento; e
v) per determinare la ponderazione relativa delle prestazioni fornite dal servizio di copertura assicurativa e dai servizi collegati al rendimento degli investimenti o dal servizio di copertura assicurativa e dal servizio relativo agli investimenti (cfr. paragrafi B119-B119B).
118. Se, applicando il paragrafo 88, lettera b), o il paragrafo 89, lettera b), l’entità sceglie di disaggregare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione in importi presentati nell’utile (perdita) d’esercizio e in importi presentati nelle altre componenti di conto economico complessivo, l’entità deve fornire una spiegazione dei metodi utilizzati per determinare i ricavi o i costi finanziari di assicurazione rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio.
119. L’entità deve indicare l’intervallo di confidenza utilizzato per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario. Se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, l’entità deve indicare la tecnica utilizzata e l’intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.
120. L’entità deve indicare la curva dei rendimenti (o la serie di curve dei rendimenti) utilizzata, in applicazione del paragrafo 36, per attualizzare i flussi finanziari che non variano in base ai rendimenti degli elementi sottostanti. Quando presenta questa informazione in forma aggregata per diversi gruppi di contratti assicurativi, l’entità deve comunicarla in forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17
121. L’entità deve fornire le informazioni che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura, l’importo, la tempistica e l’incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. I paragrafi 122-132 specificano le informazioni che l’entità sarebbe di norma tenuta a fornire per soddisfare tale condizione.
122. Tali informazioni riguardano in particolare i rischi assicurativi e i rischi finanziari derivanti dai contratti assicurativi e il modo in cui sono gestiti. Per rischi finanziari si intendono di norma, ma non unicamente, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di mercato.
123. Se le informazioni fornite dall’entità sulla sua esposizione al rischio alla fine del periodo di riferimento non sono rappresentative della sua esposizione al rischio durante il periodo di riferimento, l’entità deve indicarlo e precisare le ragioni della non rappresentatività, oltre a fornire informazioni supplementari rappresentative della sua esposizione al rischio durante il periodo.
124. Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:
a) le esposizioni al rischio e la loro origine;
b) gli obiettivi, le politiche e i processi di gestione dei rischi e i metodi utilizzati per valutare i rischi; e
c) qualsiasi modifica di a) o b) rispetto al periodo precedente.
125. Per ogni tipo di rischio derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:
a) informazioni quantitative sintetiche sulla sua esposizione al rischio alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni devono basarsi sulle informazioni comunicate internamente ai dirigenti dell’entità con responsabilità strategiche;
b) le informazioni richieste dai paragrafi 127-132, nella misura in cui non siano già state fornite in applicazione della lettera a).
126. L’entità deve fornire informazioni sugli effetti del quadro normativo che disciplina la sua attività, per esempio, i requisiti patrimoniali minimi o le garanzie sui tassi di interesse richieste. Se l’entità applica il paragrafo 20 per determinare i gruppi di contratti assicurativi ai quali applica le disposizioni sulla rilevazione e sulla valutazione dell’IFRS 17, tale fatto deve essere indicato.
Tutti i tipi di rischio – concentrazione del rischio
127. L’entità deve presentare informazioni sulle concentrazioni dei rischi derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, precisando in che modo determina le concentrazioni e quale è la caratteristica comune che distingue ogni concentrazione (per esempio, il tipo di evento assicurato, il settore di attività, la zona geografica o la valuta). Per esempio, la concentrazione del rischio finanziario potrebbe derivare da garanzie sui tassi d’interesse che si attivano allo stesso livello per un gran numero di contratti. Ma potrebbe anche essere dovuta a una concentrazione del rischio non finanziario, per esempio, se l’entità che assicura le società farmaceutiche contro la responsabilità civile prodotti detiene anche investimenti nelle stesse società.
Rischio assicurativo e rischio di mercato – analisi di sensitività
128. L’entità deve fornire informazioni sulla sensitività alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Per rispettare questa disposizione, l’entità deve presentare:
a) un’analisi di sensitività che mostri quale sarebbe stato l’effetto sull’utile (perdita) d’esercizio e sul patrimonio netto di cambiamenti delle variabili di rischio ragionevolmente possibili alla fine del periodo di riferimento:
i) per il rischio assicurativo: in modo da mostrare l’effetto sui contratti assicurativi emessi, prima e dopo l’attenuazione del rischio mediante i contratti di riassicurazione detenuti; e
ii) per ogni tipo di rischio di mercato: in modo da spiegare il rapporto esistente tra la sensibilità alle variazioni delle variabili di rischio derivanti dai contratti assicurativi e quelle derivanti dalle attività finanziarie detenute dall’entità;
b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività; e
c) le modifiche dei metodi e delle ipotesi utilizzati nella preparazione delle analisi di sensitività rispetto al periodo precedente, e le ragioni di dette modifiche.
129. Se prepara un’analisi di sensitività che dimostra l’effetto delle variazioni delle variabili di rischio su importi diversi da quelli specificati al paragrafo 128, lettera a), e se utilizza tale analisi di sensitività per gestire i rischi derivanti dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità può utilizzare l’analisi di sensitività invece dell’analisi specificata al paragrafo 128, lettera a). L’entità deve inoltre fornire:
a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e l’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base delle informazioni fornite; e
b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e la descrizione degli eventuali limiti che possono risultarne nelle informazioni fornite.
Rischio assicurativo – sviluppo dei sinistri
130. L’entità deve fornire informazioni sui sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti dell’importo non attualizzato dei sinistri (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni sullo sviluppo dei sinistri devono risalire al primo periodo nel corso del quale si è verificato un sinistro significativo per il quale alla fine del periodo di riferimento vi è ancora incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti; non è però obbligatorio che le informazioni risalgano a oltre 10 anni prima della fine del periodo di riferimento. L’entità non è tenuta a fornire informazioni relative allo sviluppo dei sinistri per i sinistri nei quali l’incertezza sull’importo e sulla tempistica dei pagamenti è risolta di norma entro un anno. L’entità deve riconciliare le informazioni sullo sviluppo dei sinistri con il valore contabile aggregato dei gruppi di contratti assicurativi, che l’entità comunica in applicazione del paragrafo 100, lettera c).
Rischio di credito – altre informazioni
131. Per il rischio di credito derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:
a) l’importo che rappresenta meglio la sua massima esposizione al rischio di credito alla fine del periodo di riferimento, separatamente per i contratti assicurativi emessi e per i contratti di riassicurazione detenuti; e
b) informazioni sulla qualità creditizia delle cessioni in riassicurazione che costituiscono attività.
Rischio di liquidità – altre informazioni
132. Per il rischio di liquidità derivante dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, l’entità deve fornire:
a) la descrizione delle modalità di gestione del rischio di liquidità;
b) analisi separate delle scadenze per portafogli di contratti assicurativi emessi che sono passività e per portafogli di cessioni in riassicurazione che costituiscono passività che riportano, come minimo, i flussi finanziari netti dei portafogli per ciascuno dei primi cinque anni dopo la data di riferimento del bilancio e in aggregato nel periodo successivo ai primi cinque anni. L’entità non è tenuta a includere in tali analisi le passività per residua copertura valutate applicando i paragrafi 55-59 e paragrafi 69-70 A. L’analisi può assumere la forma di:
i) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, dei residui flussi finanziari netti non attualizzati contrattuali; o
ii) un’analisi, basata sulla tempistica stimata, delle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri;
c) gli importi pagabili a richiesta, spiegando il rapporto tra tali importi e il valore contabile dei relativi portafogli di contratti, se questa informazione non è stata fornita in applicazione della lettera b).
Appendice A
Definizione dei termini
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
Margine sui servizi contrattuali: Componente del valore contabile dell’attività o della passività relativa a un gruppo di contratti assicurativi che rappresenta l’utile non realizzato che l’entità rileverà una volta che avrà fornito i servizi assicurativi previsti dai contratti assicurativi inclusi nel gruppo.
Periodo di copertura: Periodo durante il quale l’entità fornisce servizi assicurativi. Il periodo include i servizi assicurativi riferiti a tutti i premi rientranti nel perimetro del contratto assicurativo.
Rettifica basata sull’esperienza:Differenza:
a) per gli incassi di premi (e i relativi flussi finanziari, quali i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e le imposte sui premi assicurativi): tra la stima all’inizio del periodo degli importi attesi nel periodo e i flussi finanziari effettivi nel periodo; o
b) per i costi per servizi assicurativi (esclusi i costi di acquisizione dell’assicurazione): tra la stima all’inizio del periodo dei costi attesi che saranno sostenuti nel periodo e i costi effettivamente sostenuti nel periodo.
Rischio finanziario: Il rischio di una possibile variazione futura di una o più delle seguenti variabili specificate: tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile specificata, purché, nel caso di variabili non finanziarie, la variabile non sia specifica di una delle parti contrattuali.
Flussi finanziari di adempimento: Stima esplicita, obiettiva e ponderata per la probabilità (ossia valore atteso) del valore corrente dei futuri flussi finanziari in uscita meno il valore corrente dei futuri flussi finanziari in entrata che si realizzeranno quando l’entità adempierà ai contratti assicurativi, compreso l’aggiustamento per il rischio non finanziario.
Gruppo di contratti assicurativi: Un insieme di contratti assicurativi derivanti dalla ripartizione di un portafoglio di contratti assicurativi, come minimo, in contratti emessi nell’arco di un periodo non superiore a un anno e che, al momento della rilevazione iniziale:
a) sono onerosi, se ne esistono;
b) ai contratti che non hanno alcuna possibilità significativa di diventare onerosi in seguito, se ne esistono; o
c) non rientrano né nella lettera a) né nella lettera b), se ne esistono.
Flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi: Flussi finanziari generati dai costi per la vendita, la sottoscrizione e l’avvio di un gruppo di (emessi o di cui si prevede l’emissione) direttamente attribuibili al contratti assicurativi portafoglio di contratti assicurativi a cui il gruppo appartiene. Tali flussi finanziari comprendono i flussi finanziari che non sono direttamente imputabili a singoli contratti o gruppi di contratti assicurativi nel portafoglio.
Contratto assicurativo:Contratto in base al quale una delle parti (l’emittente) accetta un rischio assicurativo significativo da un’altra parte (l’assicurato) concordando di indennizzare l’assicurato nel caso in cui lo stesso subisca danni conseguenti a uno specifico evento futuro incerto (l’evento assicurato).
Servizi assicurativi: I seguenti servizi che l’entità fornisce all’assicurato di un contratto assicurativo:
a) copertura di un evento assicurato (copertura assicurativa);
b) per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, la creazione di un rendimento degli investimenti per l’assicurato, se del caso (servizi collegati al rendimento degli investimenti); e
c) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, la gestione degli elementi sottostanti per conto dell’assicurato (servizio relativo agli investimenti).
Contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta: Contratto assicurativo per il quale, alla stipula:
a) i termini contrattuali specificano che l’assicurato partecipa a una quota di un pool chiaramente definito di elementi sottostanti;
b) l’entità si attende di pagare all’assicurato un importo pari a una quota considerevole dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
c) l’entità si attende che una percentuale considerevole di ogni variazione degli importi da pagare all’assicurato dipenderà dal variare del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.
Contratto assicurativo senza elementi di partecipazione diretta: Contratto assicurativo che non è un contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta.
Rischio assicurativo: Rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.
Evento assicurato: Evento futuro incerto, coperto da un contratto assicurativo che genera un rischio assicurativo.
Componente di investimento: Gli importi che, ai sensi del contratto assicurativo, l’entità è tenuta a corrispondere in ogni circostanza all’assicurato, indipendentemente dal verificarsi dell’evento assicurato.
Contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali: Strumento finanziario che riconosce contrattualmente a un determinato investitore il diritto di ricevere, a integrazione di un importo non soggetto alla discrezionalità dell’emittente, importi supplementari:
a) che si prevede rappresentino una quota significativa dei benefici contrattuali totali;
b) la cui tempistica o il cui importo sono contrattualmente soggetti alla discrezionalità dell’emittente; e
c) contrattualmente basati:
i) sul rendimento di uno specifico pool di contratti o di uno specifico tipo di contratto;
ii) sul rendimento, realizzato e/o non realizzato, dell’investimento su un pool specifico di attività detenute dall’emittente; o
iii) sull’utile o sulla perdita dell’entità o del fondo che emette il contratto.
Passività per sinistri accaduti: L’obbligazione dell’entità di:
a) accertare e di pagare richieste valide di indennizzo per gli eventi assicurati che si sono già verificati, compresi gli eventi accaduti ma per i quali la richiesta di indennizzo non è stata presentata, e altri costi assicurativi sostenuti; e
b) gli importi che non sono inclusi alla lettera a) e che sono relativi a:
i) i servizi assicurativi che sono già stati prestati; o
ii) eventuali componenti di investimento o altri importi non collegati alla prestazione di servizi assicurativi e che non rientrano nella passività per residua copertura.
Passività per residua copertura: L’obbligazione dell’entità di:
a) accertare e pagare richieste valide di indennizzo a norma di contratti assicurativi vigenti per gli eventi assicurati che si sono già verificati (ossia l’obbligo che si riferisce alla quota non scaduta della copertura assicurativa); e
b) gli importi nel quadro di contratti assicurativi vigenti che non sono inclusi alla lettera a) e che riguardano:
i) i servizi assicurativi non ancora prestati (ossia le obbligazioni correlate alla prestazione futura di servizi assicurativi); o
ii) eventuali componenti di investimento o altri importi non collegati alla prestazione di servizi assicurativi e che non sono stati trasferiti alle passività per sinistri accaduti.
Assicurato: La parte che ai sensi del contratto assicurativo ha diritto a essere indennizzata nel caso si verifichi un evento assicurato.
Portafoglio di contratti assicurativi: Contratti assicurativi soggetti a rischi simili e gestiti congiuntamente.
Contratto di riassicurazione: Contratto assicurativo emesso da un’entità (il riassicuratore) al fine di indennizzare un’altra entità per le richieste di indennizzo derivanti da uno o più contratti assicurativi emessi da quest’ultima (contratti sottostanti).
Aggiustamento per il rischio non finanziario: La remunerazione richiesta dall’entità per sopportare l’incertezza relativa all’importo e alla tempistica dei flussi finanziari derivante dal rischio non finanziario nel momento in cui l’entità adempirà a contratti assicurativi.
Elementi sottostanti: Gli elementi che determinano una parte degli importi da corrispondere all’assicurato. Gli elementi sottostanti possono essere di qualunque tipo, ad esempio un portafoglio di attività di riferimento, le attività nette dell’entità o un dato sottoinsieme delle attività nette dell’entità.
Appendice B
Guida operativa
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
B1 La presente appendice fornisce una guida su quanto segue:
a) la definizione di contratto assicurativo (cfr. paragrafi B2-B30);
b) la separazione delle componenti del contratto assicurativo (paragrafi B31-B35);
ba) le attività per flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafi B35 A-B35D);
c) la valutazione (cfr. paragrafi B36-B119F);
d) i ricavi assicurativi (cfr. paragrafi B120-B127);
e) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione (cfr. paragrafi B128-B136); e
f) il bilancio intermedio (cfr. paragrafo B137).
DEFINIZIONE DI CONTRATTO ASSICURATIVO (APPENDICE A)
B2 La presente sezione fornisce una guida sulla definizione di contratto assicurativo di cui all’Appendice A, e tratta gli argomenti seguenti:
a) evento futuro incerto (cfr. paragrafi B3-B5);
b) pagamenti in natura (cfr. paragrafo B6);
c) distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi (cfr. paragrafi B7-B16);
d) rischio assicurativo significativo (cfr. paragrafi B17-B23);
e) variazioni del livello di rischio assicurativo (cfr. paragrafi B24-B25); e
f) esempi di contratti assicurativi (cfr. paragrafi B26-B30).
Evento futuro incerto
B3 L’incertezza (o rischio) costituisce l’essenza del contratto assicurativo. Di conseguenza, alla stipula del contratto assicurativo almeno uno dei seguenti elementi è incerto:
a) la probabilità che l’evento assicurato si verifichi;
b) il momento in cui l’evento assicurato si verificherà; o
c) l’importo che l’entità dovrà pagare se l’evento assicurato si verifica.
B4 In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se detta perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.
B5 Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che si sono già verificati ma il cui effetto finanziario è ancora incerto. Si pensi per esempio ai contratti assicurativi che forniscono la copertura assicurativa contro gli sviluppi avversi di un evento che si è già verificato. In tali contratti, l’evento assicurato è la determinazione del costo finale di tali sinistri.
Pagamenti in natura
B6 Alcuni contratti assicurativi impongono o consentono pagamenti in natura. In tali casi, l’entità estingue l’obbligazione di risarcire l’assicurato per gli eventi assicurati fornendogli beni o servizi. Si pensi per esempio al caso in cui l’entità sostituisce un articolo rubato invece di rimborsare all’assicurato l’importo della perdita subita. Un altro esempio è quando l’entità utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica coperta dal contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, anche se i sinistri sono liquidati in natura. I contratti di servizi a tariffa fissa che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8 sono anch’essi contratti assicurativi, ma, in applicazione del paragrafo 8, l’entità può scegliere di contabilizzarli applicando l’IFRS 17 o l’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti.
Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi
B7 Per definizione, il contratto assicurativo implica che una parte accetti un rischio assicurativo significativo da un’altra parte. L’IFRS 17 definisce il rischio assicurativo come «rischio, diverso dal rischio finanziario, trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto assicurativo.» Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza che vi sia un rischio assicurativo significativo non è un contratto assicurativo.
B8 La definizione di rischio finanziario di cui all’Appendice A fa riferimento a variabili sia finanziarie che non finanziarie. Tra gli esempi di variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale si possono citare l’indice relativo alle perdite dovute ai terremoti in una particolare regione o l’indice delle temperature in una particolare città. Dai rischi finanziari sono da escludere i rischi derivanti da variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o il non verificarsi di un incendio che danneggi o distrugga un’attività di detta parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di un’attività non finanziaria non costituisce rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette le variazioni dei prezzi di mercato di tali attività (ossia una variabile finanziaria) e la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti contrattuali (ossia una variabile non finanziaria). Per esempio, se la garanzia del valore residuo di uno specifico autoveicolo, rispetto al quale l’assicurato ha un interesse assicurabile, espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’autoveicolo, tale rischio costituisce un rischio assicurativo e non un rischio finanziario.
B9 Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un rischio assicurativo significativo. Per esempio, molti contratti di assicurazione vita garantiscono agli assicurati un tasso di rendimento minimo, il che crea un rischio finanziario, e allo stesso tempo garantiscono benefici in caso di morte che possono eccedere in misura significativa il saldo del conto dell’assicurato, il che crea un rischio assicurativo nella forma di rischio di mortalità. Tali contratti sono contratti assicurativi.
B10 Ai sensi di alcuni contratti, l’evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice dei prezzi. Tali contratti sono contratti assicurativi, purché il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all’esistenza in vita del beneficiario collegata a un indice del costo della vita trasferisce il rischio assicurativo, perché il pagamento scaturisce da un evento futuro incerto: la sopravvivenza del beneficiario della rendita. Il collegamento all’indice dei prezzi è un derivato, ma trasferisce anche un rischio assicurativo, in quanto il numero dei pagamenti ai quali si applica l’indice dipende dalla sopravvivenza del beneficiario. Se il conseguente trasferimento del rischio assicurativo è significativo, il derivato soddisfa la definizione di contratto assicurativo, e quindi non deve essere separato dal contratto primario [cfr. paragrafo 11, lettera a)].
B11 Il rischio assicurativo è il rischio che l’entità accetta dall’assicurato. Ciò significa che l’entità deve accettare dall’assicurato un rischio al quale l’assicurato è già esposto. I nuovi rischi creati dal contratto a carico dell’entità o dell’assicurato non sono rischi assicurativi.
B12 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento all’effetto avverso per l’assicurato. Detta definizione non limita la somma pagata dall’entità ad un importo pari all’effetto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la definizione include la copertura assicurativa «valore a nuovo», che prevede un risarcimento dell’assicurato pari all’importo necessario per il reintegro di un bene usato e danneggiato con un nuovo bene. Analogamente, la definizione non limita il pagamento previsto dal contratto di assicurazione vita alla perdita finanziaria subita dalle persone che sono a carico del deceduto, né esclude i contratti che prevedono il pagamento di importi predeterminati per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.
B13 Alcuni contratti prevedono un pagamento al verificarsi di uno specifico evento futuro incerto, ma non impongono come condizione del pagamento che l’assicurato abbia subito un evento avverso. Un tale contratto non è un contratto assicurativo, anche se l’assicurato lo utilizza per attenuare la sottostante esposizione al rischio. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una sottostante variabile finanziaria o non finanziaria correlata ai flussi finanziari derivanti da un’attività dell’entità, il derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al fatto che l’assicurato abbia subito un evento avverso conseguente alla riduzione dei flussi finanziari generati dall’attività. La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento futuro incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. La condizione contrattuale non impone all’entità di condurre un’indagine per verificare che l’evento abbia effettivamente causato un effetto avverso, ma consente all’entità di rifiutare il pagamento se non è convinta che l’evento abbia effettivamente causato un effetto avverso.
B14 Il rischio di estinzione anticipata o il rischio di permanenza (ossia il rischio che l’assicurato possa estinguere il contratto a una data anteriore o posteriore alla data prevista dall’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituiscono rischio assicurativo, in quanto la conseguente variabilità del pagamento a favore dell’assicurato non dipende da un evento futuro incerto avente un effetto avverso sull’assicurato. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.
B15 Di conseguenza, il contratto che espone l’entità al rischio di estinzione anticipata, al rischio di permanenza o al rischio di costo non è un contratto assicurativo a meno che esponga l’entità anche a un rischio assicurativo significativo. Tuttavia, se l’entità attenua il rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire a un terzo una parte del rischio non assicurativo, il secondo contratto espone il terzo a un rischio assicurativo.
B16 L’entità può accettare un rischio assicurativo significativo dall’assicurato soltanto se è distinta da quest’ultimo. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Anche se gli assicurati sopportano collettivamente i rischi messi in comune, in quanto detengono un’interessenza residua nell’entità di tipo mutualistico, quest’ultima è un’entità distinta che ha accettato i rischi.
Rischio assicurativo significativo
B17 Un contratto è un contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi B7-B16
trattano il rischio assicurativo. I paragrafi B18-B23 trattano invece la valutazione del carattere significativo del rischio assicurativo.
B18 Il rischio assicurativo è significativo se, e solo se, un evento assicurato potrebbe costringere l’emittente a corrispondere importi aggiuntivi significativi in qualsiasi scenario, ad esclusione degli scenari privi di sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora un evento assicurato dovesse comportare che sarebbero pagabili significativi importi aggiuntivi in ogni circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore corrente atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore corrente atteso dei flussi finanziari residui derivanti dal contratto assicurativo.
B19 Inoltre, un contratto trasferisce un rischio assicurativo significativo solo in uno scenario avente sostanza commerciale in cui vi è la possibilità che l’emittente subisca una perdita sulla base del valore corrente. Tuttavia, anche se un contratto di riassicurazione non espone l’emittente alla possibilità di una perdita significativa, si ritiene che il contratto trasferisca un rischio assicurativo significativo se in sostanza trasferisce al riassicuratore tutti i rischi assicurativi relativi alle quote riassicurate dei contratti assicurativi sottostanti.
B20 Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo B18 sono determinati sulla base del valore corrente. Se un contratto assicurativo richiede il pagamento quando si verifica un evento avente tempi incerti e se il pagamento non è rettificato per il valore temporale del denaro, vi possono essere situazioni in cui il valore corrente del pagamento aumenta, anche se il suo valore nominale è fisso. Come esempio si può citare l’assicurazione che prevede il pagamento di benefici fissi in caso di morte dell’assicurato, senza data di scadenza della copertura (denominata assicurazione caso morte a vita intera a premio unico). La morte dell’assicurato è certa ma è incerta la data della morte. È possibile che debbano essere effettuati pagamenti qualora l’assicurato muoia prima del previsto. Poiché tali pagamenti non vengono rettificati per il valore temporale del denaro, potrebbe esistere un rischio assicurativo significativo anche in assenza di perdita complessiva sul portafoglio di contratti. Analogamente, i termini contrattuali che rinviano il rimborso tempestivo all’assicurato possono eliminare il rischio assicurativo significativo. L’entità deve utilizzare i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo 36 per determinare il valore corrente degli importi aggiuntivi.
B21 Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo B18 fanno riferimento al valore corrente degli importi che eccedono quelli pagabili nel caso in cui l’evento assicurato non si fosse verificato (esclusi gli scenari privi di sostanza commerciale). Tali importi aggiuntivi includono i costi di gestione e di valutazione dei sinistri, ma escludono gli elementi seguenti:
a) la perdita della capacità di fatturare all’assicurato servizi futuri. Per esempio, in un contratto assicurativo sulla vita legato a un investimento, la morte dell’assicurato comporta che l’entità non potrà più prestare servizi di gestione degli investimenti e pretendere delle commissioni per tale attività. Tuttavia, questa perdita economica per l’entità non deriva da un rischio assicurativo, allo stesso modo in cui il gestore di un fondo comune non assume un rischio assicurativo in relazione al possibile decesso di un cliente. Di conseguenza, la perdita potenziale di commissioni future per la gestione degli investimenti non è rilevante ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
b) la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni che sarebbero state addebitate in caso di annullamento o riscatto. Poiché è il contratto che genera tali commissioni, la rinuncia a tali commissioni non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Di conseguenza, esse non sono rilevanti ai fini della valutazione della quantità di rischio assicurativo trasferita da un contratto;
c) un pagamento condizionato a un evento che non determina una perdita significativa per l’assicurato. Per esempio, si consideri un contratto che obblighi l’emittente a pagare un milione di CU (1) se un bene subisce un danno fisico che determina una perdita economica non significativa per l’assicurato, pari a una CU. In tale contratto, l’assicurato trasferisce all’emittente il rischio non significativo di perdere una CU. Allo stesso tempo, il contratto genera per l’emittente il rischio, che non è un rischio assicurativo, di dover pagare 999 999 CU qualora si verifichi l’evento specificato. Dato che non esiste alcuno scenario in cui l’evento assicurato determina una perdita significativa per l’assicurato, l’emittente non accetta un rischio assicurativo significativo dall’assicurato e pertanto il contratto non è un contratto assicurativo;
d) i possibili recuperi da riassicurazione, che l’entità contabilizza separatamente.
B22 L’entità deve valutare il carattere significativo del rischio assicurativo per ogni singolo contratto. Di conseguenza, il rischio assicurativo può essere significativo anche nel caso in cui la probabilità di perdite significative sul portafoglio o gruppo di contratti è minima.
B23 Da quanto esposto nei paragrafi B18-B22, consegue che se il contratto prevede un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo pagabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, a meno che l’importo maggiore del beneficio economico in caso di morte sia un importo non significativo (valutato con riferimento al contratto stesso anziché all’intero portafoglio di contratti). Come evidenziato al paragrafo B21, lettera b), la rinuncia, in caso di morte, alle commissioni di cancellazione o di riscatto non è compresa nella valutazione se la rinuncia non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.
Variazione del livello di rischio assicurativo
B24 Alcuni contratti trasferiscono il rischio assicurativo all’emittente dopo un dato periodo di tempo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell’investimento e che comprenda un’opzione che consenta all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita agli stessi prezzi applicati dall’entità agli altri nuovi beneficiari al momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Un tale contratto trasferisce il rischio assicurativo all’emittente solo dopo l’esercizio dell’opzione, in quanto l’entità rimane libera di stabilire il prezzo della rendita secondo una formula che rifletterà il rischio assicurativo che le verrà trasferito a quella data. Di conseguenza, i flussi finanziari che deriverebbero dall’esercizio dell’opzione non rientrano nel limite contrattuale e prima di detto esercizio non vi sono flussi finanziari assicurativi rientranti nel limite contrattuale. Tuttavia, se specifica i tassi di rendita (o una base diversa dai prezzi di mercato per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce un rischio assicurativo all’emittente, dato che quest’ultimo è esposto al rischio di tassi di rendita sfavorevoli nel momento in cui l’assicurato eserciterà l’opzione. In tal caso, i flussi finanziari che deriverebbero dall’esercizio dell’opzione ricadono nel perimetro del contratto.
B25 Il contratto che rientra nella definizione di contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni sono estinti (ossia, adempiuti, cancellati o scaduti), a meno che il contratto sia eliminato contabilmente in applicazione dei paragrafi 74-77, in ragione di una sua modifica.
Esempi di contratti assicurativi
B26 Si riportano di seguito esempi di contratti che sono contratti assicurativi se il rischio assicurativo trasferito è significativo:
a) assicurazione contro furto o danni ai beni;
b) assicurazione di responsabilità civile prodotti, di responsabilità civile professionale, di responsabilità civile o spese legali;
c) assicurazione vita e piani prepagati per spese funerarie (sebbene la morte sia un evento certo, incerto è il momento dell’evento ovvero, per alcuni tipi di assicurazione vita, è incerto se l’evento si verificherà nel periodo coperto dal contratto assicurativo);
d) rendite condizionate all’esistenza in vita del beneficiario e pensioni, ossia contratti che prevedono dei compensi per eventi futuri incerti – come la sopravvivenza del beneficiario o del pensionato – al fine di assicurare al beneficiario o al pensionato un livello di reddito che altrimenti subirebbe un effetto avverso a seguito della sua sopravvivenza. (In applicazione del paragrafo 7, lettera b), le passività del datore di lavoro derivanti dai piani di benefici per i dipendenti e dalle obbligazioni per prestazioni pensionistiche dei piani pensionistici a benefici definiti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17);
e) assicurazione di invalidità e per spese mediche;
f) fideiussione, assicurazione contro i danni causati dalla disonestà altrui, garanzia di buona esecuzione e garanzia di offerta, ossia, contratti che assicurano un indennizzo all’assicurato qualora un terzo non adempia un’obbligazione contrattuale, per esempio, l’obbligazione di costruire un edificio;
g) garanzie sul prodotto. Le garanzie sul prodotto emesse da un terzo su beni venduti dal produttore, commerciante o dettagliante rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia, in applicazione del paragrafo 7, lettera a), le garanzie sul prodotto emesse direttamente dal produttore, commerciante o dettagliante non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, ma rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 o dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali;
h) assicurazione sul titolo (ossia, l’assicurazione contro la scoperta, nel titolo di proprietà di terreni o edifici, di vizi non evidenti al momento in cui il contratto assicurativo è stato emesso). In questo caso, l’evento assicurato è la scoperta del vizio nel titolo, non il vizio stesso;
i) assicurazione di viaggio (indennizzo in contanti o in natura all’assicurato per la perdita subita prima o durante il viaggio);
j) obbligazioni legate a eventi catastrofici che prevedono una riduzione del pagamento del capitale, degli interessi o di entrambi se uno specifico evento ha un effetto avverso sull’emittente dell’obbligazione (a meno che l’evento specifico non comporti un rischio assicurativo significativo; per esempio se l’evento è costituito dalla variazione di un tasso d’interesse o di un tasso di cambio);
k) swap assicurativi e altri contratti che prevedono un pagamento in funzione dell’evoluzione di variabili climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche che sono specifiche di una delle parti contrattuali.
B27 Si riportano di seguito esempi di elementi che non sono contratti assicurativi:
a) contratti di investimento che hanno la forma giuridica di un contratto assicurativo ma che non trasferiscono un rischio assicurativo significativo all’emittente. Per esempio, i contratti di assicurazione vita in cui l’entità non sopporta alcun rischio significativo di mortalità o di morbilità non sono contratti assicurativi, ma piuttosto strumenti finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28). I contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali non rientrano nella definizione di contratti assicurativi; rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se emessi da un’entità che emette anche contratti assicurativi, in applicazione del paragrafo 3, lettera c);
b) contratti che hanno la forma giuridica dell’assicurazione ma che retrocedono tutti i rischi assicurativi significativi all’assicurato mediante meccanismi esecutivi non cancellabili che hanno l’effetto di rettificare, direttamente in funzione delle perdite assicurate, i pagamenti futuri che l’assicurato verserà all’emittente. Per esempio, alcuni contratti di riassicurazione finanziaria o alcuni contratti di un gruppo retrocedono tutto il rischio assicurativo significativo all’assicurato; tali contratti sono di norma strumenti finanziari o contratti di servizio (cfr. paragrafo B28);
c) l’autoassicurazione (ossia il fatto di conservare un rischio che avrebbe potuto essere coperto da un’assicurazione). In questi casi, non vi è contratto assicurativo perché non vi è accordo con un’altra parte. Pertanto, il contratto assicurativo concluso dall’entità con la società madre, una controllata o una società consorella non figura nel bilancio consolidato, perché non vi è contratto con un’altra parte. Il contratto assicurativo figura però nel bilancio individuale o separato dell’emittente o del titolare;
d) contratti (come i contratti nel gioco d’azzardo) che impongono un pagamento al verificarsi di uno specifico evento futuro incerto, ma che non richiedono, come condizione contrattuale per il pagamento, che l’evento determini un effetto avverso per l’assicurato. Tuttavia, ciò non esclude dalla definizione di contratto assicurativo i contratti che prevedono il pagamento di un importo prestabilito per quantificare la perdita causata da uno specifico evento, quale la morte o un incidente (cfr. anche paragrafo B12);
e) derivati che espongono una parte a un rischio finanziario ma non a un rischio assicurativo, in quanto impongono alla parte di effettuare (o le attribuiscono il diritto di ricevere) un pagamento basato esclusivamente sulle variazioni di uno o più dei seguenti elementi: tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali;
f) garanzie relative al credito che prevedono il pagamento anche se l’assicurato non ha subito perdite per il mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista; tali contratti sono contabilizzati conformemente all’IFRS 9 Strumenti finanziari (cfr. paragrafo B29);
g) contratti che prevedono un pagamento sulla base di variabili climatiche, geologiche o di altre variabili fisiche, quando non sono specifiche di una delle parti contrattuali (generalmente noti come derivati climatici);
h) contratti che prevedono una riduzione dei pagamenti del capitale, degli interessi o di entrambi, che dipendono da variabili climatiche o geologiche o da qualsiasi altra variabile fisica, il cui effetto non è specifico per una parte del contratto (comunemente dette obbligazioni catastrofe).
B28 Ai contratti descritti al paragrafo B27 l’entità deve applicare altri Principi pertinenti, per esempio l’IFRS 9 e l’IFRS 15.
B29 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito di cui al paragrafo B27, lettera f), possono assumere diverse forme giuridiche, per esempio quella della garanzia, di alcuni tipi di lettera di credito, del contratto di default del credito o del contratto assicurativo. Tali contratti sono contratti assicurativi, se impongono all’emittente di effettuare pagamenti prestabiliti per risarcire l’assicurato di una perdita subita perché uno specifico debitore non lo paga alla scadenza prevista dai termini contrattuali iniziali o modificati dello strumento di debito. Tuttavia, tali contratti assicurativi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17, a meno che l’emittente abbia precedentemente dichiarato espressamente di considerarli contratti assicurativi e abbia applicato loro il trattamento contabile previsto per i contratti assicurativi [cfr. paragrafo 7, lettera e)].
B30 Le garanzie relative al credito e i contratti di assicurazione del credito che prevedono il pagamento, anche se l’assicurato non ha subito perdite per il mancato pagamento da parte del debitore alla data prevista, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, perché non trasferiscono un rischio assicurativo significativo. Tra tali contratti rientrano quelli che prevedono il pagamento:
a) a prescindere dal fatto che la controparte detenga lo strumento di debito sottostante; o
b) in caso di variazione del rating o dell’indice di credito, piuttosto che in caso di incapacità di un determinato debitore a effettuare pagamenti quando dovuto.
SEPARAZIONE DELLE COMPONENTI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO (PARAGRAFI 10-13)
Componenti di investimento [paragrafo 11, lettera b)]
B31 Secondo il paragrafo 11, lettera b), l’entità è tenuta a separare la componente di investimento distinta dal contratto
assicurativo primario. La componente di investimento è distinta se, e solo se, sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) la componente di investimento e la componente assicurativa non sono strettamente interconnesse;
b) un contratto avente termini equivalenti è venduto, o potrebbe essere venduto, separatamente sullo stesso mercato o nella stessa giurisdizione da entità che emettono contratti assicurativi o da altre parti. A tal fine l’entità deve tener conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili. L’entità non è tenuta ad effettuare una ricerca approfondita per individuare se un componente di investimento sia venduta separatamente.
B32 La componente di investimento e la componente assicurativa sono strettamente interconnesse se, e solo se:
a) l’entità non è in grado di valutare una componente senza prendere in considerazione l’altra. Pertanto, se il valore di una componente varia in funzione del valore dell’altra, l’entità deve applicare l’IFRS 17 per contabilizzare insieme la componente di investimento e la componente assicurativa; o
b) l’assicurato non può beneficiare di una componente se l’altra non è presente. Pertanto, se l’estinzione anticipata o la scadenza di una componente del contratto determina l’estinzione anticipata o la scadenza dell’altra, l’entità deve applicare l’IFRS 17 per contabilizzare insieme la componente di investimento e la componente assicurativa.
Impegni a trasferire beni distinti o servizi diversi dai servizi assicurativi (paragrafo 12)
B33 Il paragrafo 12 impone all’entità di separare dal contratto assicurativo gli impegni di trasferire all’assicurato beni distinti o servizi assicurativi. Ai fini della separazione, l’entità non deve considerare le attività che deve svolgere per adempiere al contratto, a meno che l’entità trasferisca all’assicurato un bene o servizio diverso dai servizi assicurativi. Per esempio, l’entità può dover assolvere vari adempimenti amministrativi per predisporre il contratto. L’assolvimento degli adempimenti non comporta il trasferimento di un servizio all’assicurato.
B34 Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi di cui vi è l’impegno verso l’assicurato è distinto se l’assicurato può trarre beneficio dal bene o servizio preso singolarmente o insieme ad altre risorse prontamente disponibili per l’assicurato. Risorse facilmente disponibili sono beni o servizi venduti separatamente (dall’entità stessa o da un’altra entità) o risorse che l’assicurato ha già ottenuto (dall’entità o a seguito di altre operazioni o eventi).
B35 Il bene o il servizio diverso dai servizi assicurativi per cui vi è l’impegno verso l’assicurato non è distinto se:
a) i flussi finanziari e i rischi associati al bene o servizio sono altamente interconnessi con i flussi finanziari e i rischi associati alle componenti assicurative nel contratto; e
b) l’entità fornisce un servizio significativo di integrazione del bene o del servizio con le componenti assicurative.
FLUSSI FINANZIARI CONNESSI ALL’ACQUISIZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 28 A-28F)
B35 A Per applicare il paragrafo 28 A, l’entità deve utilizzare un metodo sistematico e razionale per attribuire:
a) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi direttamente attribuibili a un gruppo di contratti assicurativi:
i) a detto gruppo; e
ii) a gruppi che includeranno contratti assicurativi che si prevede deriveranno dal rinnovo dei contratti assicurativi del gruppo;
b) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi direttamente attribuibili a un portafoglio di contratti assicurativi, diversi da quelli di cui alla lettera a), a gruppi di contratti nel portafoglio.
B35B Alla fine di ciascun periodo di riferimento l’entità deve rivedere gli importi attribuiti come specificato al paragrafo B35 A per tener conto di eventuali cambiamenti nelle ipotesi che determinano gli input al metodo di ripartizione utilizzato. L’entità non deve modificare gli importi attribuiti a un gruppo di contratti assicurativi dopo che tutti i contratti sono stati aggiunti al gruppo (cfr. paragrafo B35C).
B35C L’entità può aggiungere contratti assicurativi a un gruppo di contratti assicurativi in più di un periodo (cfr. paragrafo 28). In tal caso, l’entità deve eliminare contabilmente la quota dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che si riferisce ai contratti assicurativi aggiunti al gruppo nel periodo in questione e continuare a rilevare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi nella misura in cui l’attività si riferisce a contratti assicurativi che si prevede siano aggiunti al gruppo in un futuro periodo di riferimento.
B35D Per applicare il paragrafo 28E:
a) l’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio e deve ridurre il valore contabile dell’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi in modo che il valore contabile dell’attività non superi i flussi finanziari netti attesi in entrata per il relativo gruppo di contratti assicurativi, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a);
b) quando l’entità attribuisce i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi a gruppi di contratti assicurativi in applicazione del paragrafo B35 A, lettera a), punto ii), l’entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore nell’utile (perdita) d’esercizio e deve ridurre il valore contabile delle relative attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi nella misura in cui:
i) l’entità si aspetta che detti flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi superino i flussi finanziari netti in entrata per i rinnovi previsti, determinati applicando il paragrafo 32, lettera a); e
ii) l’eccesso determinato applicando la lettera b), punto i), non è già stato rilevato come perdita per riduzione di valore in applicazione della lettera a).
VALUTAZIONE (PARAGRAFI 29-71)
Stime dei flussi finanziari futuri (paragrafi 33-35)
B36 La presente sezione disciplina:
a) l’uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi (cfr. paragrafi B37-B41);
b) le variabili di mercato e le variabili non di mercato (cfr. paragrafi B42- B53);
c) l’utilizzo delle stime attuali (cfr. paragrafi B54-B60); e
d) i flussi finanziari compresi nel limite contrattuale (cfr. paragrafi B61-B71).
Uso obiettivo di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi [cfr. paragrafo 33, lettera a)]
B37 L’obiettivo della stima dei flussi finanziari futuri è determinare il valore atteso, ossia la media ponderata per la probabilità, dell’intera gamma di risultati possibili, considerando tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi. Tra le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di riferimento del bilancio senza eccessivi costi o sforzi rientrano le informazioni sugli eventi passati e sulle condizioni attuali e le previsioni sulle condizioni future (cfr. paragrafo B41). Le informazioni ricavate dai sistemi informativi dell’entità sono considerate informazioni disponibili senza eccessivi costi o sforzi.
B38 Il punto di partenza per la stima dei flussi finanziari è una serie di scenari che rifletta l’intera gamma di risultati possibili. Ciascuno scenario indica l’importo e la tempistica dei flussi finanziari relativi a un particolare risultato e la probabilità stimata di quest’ultimo. I flussi finanziari derivanti da ciascuno scenario vengono attualizzati e ponderati per la probabilità stimata di tale risultato ottenendo così il valore corrente atteso. Pertanto, l’obiettivo non è determinare il risultato più probabile o il risultato più probabile che improbabile per i flussi finanziari futuri.
B39 L’obiettivo di considerare l’intera gamma di risultati possibili consiste non già nel determinare ogni possibile scenario, bensì nell’incorporare, in maniera oggettiva, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. In pratica, non è necessario elaborare scenari espliciti se la stima che si ricava è coerente con l’obiettivo della valutazione consistente nel considerare, nella determinazione della media, tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Per esempio, se l’entità ritiene che la distribuzione di probabilità dei risultati è sostanzialmente coerente con una distribuzione di probabilità che può essere definita perfettamente con un numero limitato di parametri, sarà sufficiente stimare il numero limitato di parametri. Analogamente, in alcuni casi, una modellizzazione relativamente semplice può fornire una risposta con un margine di precisione accettabile, senza bisogno di numerose simulazioni dettagliate. Tuttavia, in alcuni casi, può accadere che i flussi finanziari siano determinati da fattori sottostanti complessi e rispondano in modo non lineare ai cambiamenti delle condizioni economiche. Ciò può succedere, per esempio, se i flussi finanziari riflettono una serie di opzioni implicite o esplicite tra loro correlate. In tali casi sarà probabilmente necessario ricorrere a modelli stocastici più sofisticati per raggiungere l’obiettivo della valutazione.
B40 Gli scenari elaborati devono comprendere stime oggettive della probabilità di danni catastrofali coperti da contratti in essere, prescindendo da possibili sinistri sulla base di possibili contratti futuri.
B41 L’entità deve stimare le probabilità e gli importi dei pagamenti futuri nell’ambito dei contratti in essere basandosi sulle informazioni ottenute, tra cui:
a) le informazioni sui sinistri già denunciati dagli assicurati;
b) le altre informazioni sulle caratteristiche note o stimate dei contratti assicurativi;
c) i dati storici relativi all’esperienza dell’entità, integrati, se necessario, con i dati storici provenienti da altre fonti. L’entità rettifica i dati storici affinché riflettano le condizioni attuali, per esempio, nei seguenti casi:
i) le caratteristiche della popolazione assicurata differiscono (o differiranno, per esempio, per effetto della selezione avversa) da quelle della popolazione sulla quale si basano i dati storici;
ii) vi sono indicazioni del fatto che i trend storici non si manterranno, che nuove tendenze emergeranno o che cambiamenti economici, demografici e di altra natura potrebbero avere un’incidenza sui flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi in essere; o
iii) vi sono stati cambiamenti, per esempio nelle procedure di sottoscrizione o nelle procedure di gestione dei sinistri, che potrebbero incidere sulla pertinenza dei dati storici per i contratti assicurativi;
d) le informazioni disponibili sui prezzi correnti dei contratti di riassicurazione o di altri strumenti finanziari (se esistenti) che coprono rischi simili, quali le obbligazioni legate a eventi catastrofici o i derivati climatici, e sui prezzi di mercato recenti delle cessioni di contratti assicurativi. L’entità deve rettificare tali informazioni per tenere conto delle differenze tra i flussi finanziari derivanti da tali contratti di riassicurazione o altri strumenti finanziari e i flussi finanziari che proverrebbero dall’adempimento, da parte dell’entità, dei contratti sottostanti stipulati con l’assicurato.
Variabili di mercato e variabili non di mercato
B42 L’IFRS 17 distingue due tipi di variabili:
a) le variabili di mercato: variabili che possono essere osservate sui mercati o dedotte direttamente dai mercati (per esempio i prezzi dei titoli quotati e i tassi di interesse); e
b) le variabili non di mercato: tutte le altre variabili (per esempio la frequenza o la gravità dei sinistri e la mortalità).
B43 Le variabili di mercato (per esempio i tassi di interesse osservabili) danno luogo generalmente a un rischio finanziario, mentre le variabili non di mercato (per esempio i tassi di mortalità) danno luogo generalmente a un rischio non finanziario. Tuttavia, non sempre è così. Per esempio, vi possono essere ipotesi concernenti rischi finanziari per i quali non possono essere osservate variabili sui mercati o esserne direttamente dedotte (per esempio tassi di interesse che non possono essere osservati sui mercati o essere direttamente dedotti dai mercati).
Variabili di mercato [paragrafo 33, lettera b)]
B44 Le stime delle variabili di mercato devono essere coerenti con i prezzi di mercato osservabili alla data di valutazione. L’entità deve massimizzare l’utilizzazione di input osservabili e non deve sostituire le proprie stime ai dati di mercato osservabili, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 79 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value. In linea con l’IFRS 13, le variabili che devono essere dedotte (per esempio perché non esistono variabili di mercato osservabili) devono essere per quanto possibile coerenti con le variabili di mercato osservabili.
B45 I prezzi di mercato incorporano una gamma di opinioni sui possibili risultati futuri e rispecchiano anche le preferenze degli operatori di mercato in materia di rischio. Di conseguenza, non costituiscono una previsione puntuale del risultato futuro. Se il risultato effettivo differisce dal prezzo di mercato precedente, questo non significa che il prezzo di mercato era «errato».
B46 Il concetto di attività di replica o portafoglio di attività di replica è un’applicazione importante delle variabili di mercato. Un’attività di replica è un’attività i cui flussi finanziari corrispondono esattamente, in tutti gli scenari, ai flussi finanziari contrattuali di un gruppo di contratti assicurativi in termini di importo, tempistica e incertezza. In alcuni casi, può esistere un’attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da un gruppo di contratti assicurativi. Il fair value (valore equo) di tale attività riflette sia il valore corrente atteso dei suoi flussi finanziari sia il rischio ad essi connesso. Se esiste un portafoglio di attività di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da un gruppo di contratti assicurativi, l’entità può utilizzare il fair value (valore equo) di tali attività per valutare i flussi finanziari di adempimento pertinenti, anziché stimare esplicitamente tali flussi finanziari e il tasso di attualizzazione.
B47 L’IFRS 17 non impone all’entità di utilizzare la tecnica del portafoglio di replica. Tuttavia, l’entità che sceglie di utilizzare un’altra tecnica, sebbene esista un’attività di replica o un portafoglio di replica per alcuni dei flussi finanziari derivanti da contratti assicurativi, deve accertarsi che è improbabile che la tecnica del portafoglio di replica determinerebbe una valutazione dei flussi finanziari sostanzialmente diversa.
B48 Se esistono interdipendenze significative tra i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti delle attività e gli altri flussi finanziari, tecniche diverse da quella del portafoglio di replica, per esempio la modellizzazione stocastica, possono essere più affidabili o di più semplice attuazione. Occorre determinare secondo giudizio la tecnica che meglio risponde all’obiettivo di coerenza con le variabili di mercato osservabili nelle specifiche circostanze. In particolare, la tecnica utilizzata deve consentire una valutazione delle opzioni e delle garanzie incluse nei contratti assicurativi che sia coerente con i prezzi di mercato osservabili (se esistenti) per tali opzioni e garanzie.
Variabili non di mercato
B49 Le stime delle variabili non di mercato devono riflettere tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, disponibili senza eccessivi costi o sforzi, sia interne che esterne.
B50 A seconda delle circostanze, i dati esterni diversi da quelli di mercato (per esempio le statistiche nazionali sulla mortalità) possono avere maggiore o minore pertinenza dei dati interni (per esempio le statistiche sulla mortalità elaborate internamente). Per esempio, per stimare con obiettività la probabilità dei diversi scenari di mortalità per i propri contratti assicurativi, l’entità che emette contratti di assicurazione vita non deve basarsi esclusivamente sulle statistiche nazionali sulla mortalità, bensì deve tenere conto anche di tutte le altre informazioni ragionevoli e dimostrabili, di fonte interna o esterna, che sono disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Quando stima tali probabilità, l’entità deve attribuire maggiore importanza alle informazioni più convincenti. Per esempio:
a) le statistiche interne sulla mortalità possono essere più convincenti dei dati nazionali sulla mortalità se i dati nazionali sono desunti da una popolazione numerosa che non è rappresentativa della popolazione assicurata. Un tale risultato potrebbe essere dovuto, per esempio, al fatto che le caratteristiche demografiche della popolazione assicurata potrebbero differire significativamente da quelle della popolazione nazionale, per cui l’entità dovrebbe attribuire un peso maggiore ai dati interni e un peso minore alle statistiche nazionali;
b) al contrario, se le statistiche interne sono derivate da una popolazione ridotta le cui caratteristiche dovrebbero essere simili a quelle della popolazione nazionale e le statistiche nazionali sono aggiornate, l’entità deve attribuire maggiore peso alle statistiche nazionali.
B51 Le probabilità stimate delle variabili non di mercato non devono contraddire le variabili di mercato osservabili. Per esempio, le probabilità stimate degli scenari relativi ai tassi di inflazione futuri devono essere per quanto possibile coerenti con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato.
B52 In alcuni casi l’entità può concludere che le variabili di mercato variano in modo indipendente dalle variabili non di mercato. In tal caso l’entità deve prendere in considerazione gli scenari che riflettono la gamma dei risultati possibili per le variabili non di mercato, utilizzando per ciascuno scenario lo stesso valore osservato della variabile di mercato.
B53 In altri casi le variabili di mercato e le variabili non di mercato possono essere correlate. Per esempio, l’entità può constatare una correlazione tra i tassi di estinzione anticipata (una variabile non di mercato) e i tassi di interesse (una variabile di mercato). Analogamente, può constatare una correlazione tra gli importi dei sinistri per le assicurazioni abitazione o automobile e il ciclo economico e quindi i tassi di interesse e gli importi dei costi. L’entità deve garantire che le probabilità degli scenari e le rettifiche per il rischio non finanziario relativo alle variabili di mercato siano coerenti con i prezzi osservati sul mercato dipendenti da tali variabili di mercato.
Utilizzo delle stime attuali [paragrafo 33, lettera c)]
B54 Per stimare i flussi finanziari legati ai diversi scenari e la probabilità di ciascuno scenario, l’entità deve utilizzare tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. L’entità deve riesaminare e aggiornare le stime elaborate alla fine del periodo di riferimento precedente. A tal fine l’entità deve considerare se:
a) le stime aggiornate diano un quadro fedele delle condizioni esistenti alla fine del periodo di riferimento;
b) i cambiamenti delle stime diano un quadro fedele delle variazioni delle condizioni durante il periodo di riferimento. Supponiamo, per esempio, che all’inizio del periodo di riferimento le stime si collocavano all’estremità di una gamma ragionevole. Se le condizioni non sono cambiate, modificare le stime spostandole all’altra estremità della gamma alla fine del periodo di riferimento non darebbe un quadro fedele di quanto avvenuto nel corso del periodo. Se le stime più recenti dell’entità sono diverse dalle sue stime precedenti, ma le condizioni non sono cambiate, l’entità deve valutare se le nuove probabilità associate a ciascuno scenario siano giustificate. Per aggiornare le sue stime di tali probabilità, l’entità deve tenere conto sia degli elementi a sostegno delle sue stime precedenti sia di tutti i nuovi elementi disponibili, dando più peso agli elementi più convincenti.
B55 La probabilità associata a ciascuno scenario deve riflettere le condizioni esistenti alla fine del periodo di riferimento. Di conseguenza, conformemente allo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, un evento verificatosi dopo la fine del periodo di riferimento che risolve un’incertezza esistente alla fine del periodo di riferimento non costituisce un elemento a riprova delle condizioni esistenti a tale data. Supponiamo, per esempio, che alla fine del periodo di riferimento vi sia una probabilità del 20 per cento che si verifichi una violenta tempesta durante il restante periodo di sei mesi di un contratto assicurativo. Dopo la fine del periodo di riferimento, ma prima che sia autorizzata la pubblicazione del bilancio, si verifica una violenta tempesta. Il verificarsi della tempesta è una conoscenza acquisita a posteriori, che non deve essere presa in considerazione nei flussi finanziari di adempimento relativi al contratto. I flussi finanziari inclusi nella valutazione tengono invece conto della probabilità del 20 per cento esistente alla fine del periodo di riferimento (l’entità comunica, in applicazione dello IAS 10, che un evento che non comporta una rettifica si è verificato dopo la fine del periodo di riferimento).
B56 Le stime attuali dei flussi finanziari attesi non corrispondono necessariamente alle esperienze più recenti. Si supponga, per esempio, che l’esperienza di mortalità nel periodo di riferimento sia stata del 20 per cento superiore rispetto alla precedente esperienza di mortalità e alle precedenti aspettative di esperienza di mortalità. Vi sono diversi fattori che potrebbero aver causato l’improvviso cambiamento tra cui:
a) variazioni durature della mortalità;
b) variazioni delle caratteristiche della popolazione assicurata (per esempio, modifiche nella sottoscrizione o distribuzione, estinzioni anticipate selettive da parte di assicurati la cui salute è eccezionalmente buona);
c) fluttuazioni aleatorie; o
d) cause non ricorrenti determinate.
B57 L’entità deve esaminare le ragioni dei cambiamenti dell’esperienza di mortalità ed elaborare nuove stime dei flussi finanziari e delle probabilità alla luce dell’esperienza più recente, dell’esperienza precedente e di altre informazioni. Nell’esempio di cui al paragrafo B56, si arriverebbe di norma, come risultato, a una variazione del valore corrente atteso del beneficio economico in caso di morte, ma non in misura pari al 20 per cento. Nell’esempio di cui al paragrafo B56, se i tassi di mortalità restassero significativamente più elevati rispetto alle stime precedenti per ragioni che si presume persisteranno, la stima della probabilità assegnata agli scenari ad elevata mortalità aumenterebbe.
B58 Le stime delle variabili non di mercato devono tenere conto delle informazioni sul livello corrente degli eventi assicurati nonché delle informazioni sulle tendenze, per esempio il costante calo dei tassi di mortalità registrato da molto tempo in numerosi paesi. I flussi finanziari di adempimento devono essere determinati riflettendo le probabilità che verrebbero assegnate a ogni possibile scenario tendenziale, tenuto conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi.
B59 Analogamente, se i flussi finanziari attribuiti a un gruppo di contratti assicurativi sono sensibili all’inflazione, la determinazione dei flussi finanziari di adempimento deve riflettere le stime attuali dei possibili tassi di inflazione futuri. Poiché i tassi di inflazione e i tassi di interesse sono verosimilmente correlati, la valutazione dei flussi finanziari di adempimento deve riflettere le probabilità di ogni scenario di inflazione in modo che sia coerente con le probabilità desumibili dai tassi di interesse di mercato utilizzati nella stima del tasso di attualizzazione (cfr. paragrafo B51).
B60 Quando stima i flussi finanziari, l’entità deve tener conto delle attuali aspettative in ordine ad eventi futuri che potrebbero influenzare tali flussi finanziari. L’entità deve elaborare scenari di flussi finanziari che rispecchiano tali eventi futuri e stimare obiettivamente la probabilità di ciascuno di tali scenari. L’entità non deve tuttavia tener conto delle attuali aspettative in ordine a future modifiche della legislazione che potrebbero modificare o estinguere la sua obbligazione corrente nell’ambito del contratto assicurativo in essere o creare nuove obbligazioni, fino a quando la modifica della legislazione sia in vigore nella sostanza.
Flussi finanziari compresi nel limite contrattuale (paragrafo 34)
B61 Le stime dei flussi finanziari di uno scenario devono tenere conto di tutti i flussi finanziari compresi nel limite contrattuale in essere escludendo tutti gli altri flussi finanziari. Per determinare il limite contrattuale in essere, l’entità deve applicare il paragrafo 2.
B62 Molti contratti assicurativi presentano caratteristiche che consentono agli assicurati di agire per modificare l’importo, la tempistica o la natura degli importi che riceveranno o l’incertezza di tali importi. Tali caratteristiche comprendono in particolare le opzioni di rinnovo, di riscatto, di conversione e le opzioni di interrompere il pagamento dei premi pur continuando a percepire le prestazioni previste dal contratto. La valutazione del gruppo di contratti assicurativi deve riflettere, secondo il principio del valore atteso, le stime attuali dell’entità circa il modo in cui gli assicurati del gruppo eserciteranno le opzioni disponibili, e l’aggiustamento per il rischio non finanziario deve riflettere le stime attuali dell’entità in ordine alla misura in cui il comportamento effettivo degli assicurati potrebbe differire dal comportamento atteso. L’obbligo di determinare il valore atteso si applica indipendentemente dal numero di contratti del gruppo: per esempio, si applica anche se il gruppo è costituito da un unico contratto. La valutazione di un gruppo di contratti assicurativi non deve pertanto basarsi sull’ipotesi di una probabilità del 100 per cento che gli assicurati:
a) riscattino i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano; o
b) mantengano i loro contratti, se vi è una qualche probabilità che alcuni degli assicurati non lo facciano.
B63 L’emittente di un contratto assicurativo che è tenuto, ai sensi del contratto stesso, a rinnovarlo oppure a mantenerlo in altro modo deve applicare il paragrafo 34 per determinare se i premi e i relativi flussi finanziari derivanti dal contratto rinnovato sono compresi nel limite contrattuale iniziale.
B64 Il paragrafo 34 fa riferimento alla capacità pratica dell’entità di fissare, a una data futura (data di rinnovo), un prezzo che riflette pienamente i rischi posti dal contratto a partire da tale data. L’entità ha tale capacità pratica se non è soggetta a vincoli che le impediscono di fissare lo stesso prezzo che applicherebbe a un nuovo contratto con le stesse caratteristiche del contratto in essere emesso in tale data, o se può modificare il livello dei benefici in modo che riflettano il prezzo fissato. Analogamente, l’entità ha la capacità pratica di fissare un prezzo se può modificare il prezzo del contratto in essere in funzione della variazione globale dei rischi posti dal portafoglio di contratti assicurativi, anche se il prezzo stabilito per ogni singolo assicurato non riflette la variazione del rischio posto specificamente da tale assicurato. Quando valuta se ha la capacità pratica di fissare un prezzo che riflette pienamente i rischi posti dal contratto oppure dal portafoglio, l’entità deve tenere conto di tutti i rischi che considererebbe se sottoscrivesse, alla data di rinnovo, contratti equivalenti per il servizio restante. Quando determina le stime dei flussi finanziari futuri alla fine del periodo di riferimento, l’entità deve ridefinire il limite del contratto assicurativo per tenere conto dell’effetto che i cambiamenti delle condizioni esercitano sui diritti e sulle obbligazioni sostanziali dell’entità.
B65 I flussi finanziari compresi nel perimetro del contratto assicurativo sono quelli direttamente connessi all’adempimento del contratto, compresi i flussi finanziari per i quali l’entità ha potere discrezionale in merito all’importo o alla tempistica. I flussi finanziari compresi nel perimetro includono:
a) i premi (comprese le rettifiche dei premi e i premi rateizzati) versati dall’assicurato ed eventuali ulteriori flussi finanziari derivanti da tali premi;
b) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto), compresi i sinistri denunciati ma non ancora liquidati (sinistri denunciati), i sinistri accaduti ma non ancora denunciati e tutti i sinistri futuri per i quali l’entità ha un’obbligazione sostanziale (cfr. paragrafo 34);
c) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto) che variano a seconda dei rendimenti degli elementi sottostanti;
d) i pagamenti all’assicurato (o per suo conto) che risultano da derivati, per esempio da opzioni e garanzie incorporate nel contratto, nella misura in cui tali opzioni e garanzie non siano separate dal contratto assicurativo [cfr. paragrafo 11, lettera a)];
e) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi attribuiti al portafoglio cui appartiene il contratto;
f) i costi di gestione dei sinistri (ossia i costi che l’entità sosterrà per l’accertamento, il trattamento e il regolamento dei sinistri in forza dei contratti assicurativi in essere, incluse le spese legali, gli onorari dei periti e i costi interni di accertamento e liquidazione dei sinistri);
g) i costi che l’entità sosterrà per fornire le prestazioni in natura previste dal contratto;
h) i costi di gestione e tenuta delle polizze, per esempio i costi di fatturazione dei premi e di trattamento delle modifiche delle polizze (per esempio conversioni e reintegri). Tali costi comprendono anche le commissioni ricorrenti che l’entità prevede di versare agli intermediari se un particolare assicurato continua a pagare i premi compresi nel perimetro del contratto assicurativo;
i) le imposte basate sulle operazioni (per esempio l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto o le imposte su beni e servizi) e i prelievi (per esempio i contributi per i vigili del fuoco e i contributi al fondo di garanzia) che derivano direttamente dai contratti assicurativi in essere, o che possono essere loro imputati secondo un criterio ragionevole e coerente;
j) i pagamenti effettuati dall’assicuratore nella sua capacità di fiduciario per adempiere agli obblighi fiscali dell’assicurato e i relativi introiti;
k) i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi (per esempio salvataggi e surrogazioni) su sinistri futuri coperti dai contratti assicurativi in essere e, nella misura in cui non soddisfino le condizioni per la rilevazione come attività distinte, i potenziali flussi finanziari in entrata derivanti dai recuperi sui sinistri pregressi;
ka) i costi che l’entità sosterrà:
i) per svolgere attività di investimento, nella misura in cui l’entità svolga detta attività per aumentare i benefici della copertura assicurativa per gli assicurati. Le attività di investimento aumentano i benefici della copertura assicurativa se l’entità svolge le attività con l’aspettativa di generare un rendimento degli investimenti di cui gli assicurati beneficerebbero qualora si verificasse l’evento assicurato;
ii) per fornire agli assicurati i servizi collegati al rendimento degli investimenti nei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta (cfr. paragrafo B119B);
iii) per fornire il servizio relativo agli investimenti agli assicurati nei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta;
l) la ripartizione delle spese generali fisse e variabili (quali le spese per contabilità, risorse umane, tecnologie dell’informazione e supporto tecnico, ammortamento degli edifici, canoni di locazione, manutenzione e servizi di pubblica utilità) direttamente imputabili all’adempimento dei contratti assicurativi. Tali spese generali sono imputate ai gruppi di contratti impiegando metodi sistematici e razionali che sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili;
m) qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato all’assicurato in base ai termini del contratto.
B66 Nella stima dei flussi finanziari che deriveranno dall’adempimento di un contratto assicurativo in essere l’entità non deve includere i seguenti flussi finanziari:
a) i rendimenti di investimenti. Gli investimenti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
b) i flussi finanziari (in entrata e in uscita) derivanti da contratti di riassicurazione detenuti. I contratti di riassicurazione detenuti sono rilevati, valutati e presentati separatamente;
c) i flussi finanziari che possono derivare da contratti assicurativi futuri, ossia i flussi finanziari che non rientrano nel limite dei contratti in essere (cfr. paragrafi 34-35);
d) i flussi finanziari relativi a costi che non possono essere direttamente attribuiti al portafoglio di contratti assicurativi cui appartiene il contratto, per esempio alcuni costi di sviluppo di prodotti e di formazione. Tali costi sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio man mano che si verificano;
e) i flussi finanziari derivanti da un volume anormale di sprechi in termini di lavoro odi altre risorse nell’adempimento del contratto. Tali costi sono rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio man mano che si verificano;
f) le imposte sul reddito che l’assicuratore paga o incassa non nella sua qualità di fiduciario o che non sono specificamente imputabili all’assicurato ai sensi del contratto;
g) i flussi finanziari tra le diverse componenti dell’entità che redige il bilancio, per esempio tra fondi degli assicurati e fondi degli azionisti, se tali flussi finanziari non modificano l’importo che sarà versato agli assicurati;
h) i flussi finanziari derivanti da componenti separate dal contratto assicurativo e contabilizzate secondo altri Principi applicabili (cfr. paragrafi 10-13).
B66 A Prima della rilevazione del gruppo di contratti assicurativi, l’entità può essere tenuta a rilevare un’attività o una passività per i flussi finanziari connessi al gruppo di contratti assicurativi diversi dai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi in ragione del verificarsi dei flussi finanziari o in forza delle disposizioni di un altro IFRS. I flussi finanziari sono correlati al gruppo di contratti assicurativi se sarebbero stati inclusi nei flussi finanziari di adempimento alla data della rilevazione iniziale del gruppo se fossero stati pagati o ricevuti dopo tale data. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 38, lettera c), punto ii), l’entità deve eliminare contabilmente detta attività o passività, nella misura in cui l’attività o la passività non sarebbe rilevata separatamente dal gruppo di contratti assicurativi se i flussi finanziari o l’applicazione dell’IFRS avvenissero alla data di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi.
Contratti i cui flussi finanziari influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di altri contratti o ne sono influenzati
B67 Alcuni contratti assicurativi influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di altri contratti, imponendo quanto segue:
a) l’assicurato deve condividere con gli assicurati titolari di altri contratti i rendimenti di un determinato pool di elementi sottostanti; e
b) alternativamente:
i) gli assicurati devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli elementi sottostanti a causa dei pagamenti agli assicurati titolari di altri contratti che partecipano al pool, compresi i pagamenti derivanti da garanzie date ai titolari di tali altri contratti; o
ii) gli assicurati titolari di altri contratti devono subire una riduzione della loro quota dei rendimenti degli elementi sottostanti a causa dei pagamenti agli assicurati, compresi i pagamenti derivanti da garanzie date all’assicurato.
B68 Talvolta tali contratti influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi. I flussi finanziari di adempimento di ciascun gruppo riflettono la misura in cui l’entità risente dei flussi finanziari attesi dai contratti del gruppo, che i flussi siano destinati agli assicurati di tale gruppo o di un altro gruppo. Di conseguenza, i flussi finanziari di adempimento del gruppo:
a) comprendono i pagamenti in forza dei contratti in essere agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi, indipendentemente dal fatto che tali pagamenti siano destinati ad assicurati attuali o futuri; e
b) escludono i pagamenti agli assicurati del gruppo che sono inclusi, in applicazione della lettera a), nei flussi finanziari di adempimento di un altro gruppo.
B69 Per esempio, nella misura in cui i pagamenti agli assicurati di un gruppo consistenti nella ripartizione dei rendimenti di elementi sottostanti passano da CU350 a CU250 a causa dei pagamenti di un importo garantito agli assicurati di un altro gruppo, i CU100 versati a titolo di garanzia saranno inclusi nei flussi finanziari di adempimento del primo gruppo (che saranno pertanto di CU350), mentre saranno esclusi dai flussi finanziari di adempimento del secondo gruppo.
B70 In pratica possono essere utilizzati diversi metodi per determinare i flussi finanziari di adempimento dei gruppi di contratti che influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti appartenenti ad altri gruppi o che ne sono influenzati. In alcuni casi può succedere che l’entità sia in grado di determinare le variazioni degli elementi sottostanti e le conseguenti variazioni nei flussi finanziari solo a un livello di aggregazione superiore a quello dei gruppi. In tali casi l’entità deve imputare l’effetto delle variazioni degli elementi sottostanti a ciascun gruppo in maniera sistematica e razionale.
B71 Dopo che tutti i servizi assicurativi sono stati prestati ai contratti del gruppo, può succedere che i flussi finanziari di adempimento includano ancora somme che debbono essere versate agli attuali assicurati di altri gruppi o a futuri assicurati. L’entità non è tenuta a continuare ad attribuire tali flussi finanziari di adempimento a gruppi specifici ma può, al contrario, rilevare e valutare una passività per tali flussi finanziari di adempimento derivanti da tutti i gruppi.
Tassi di attualizzazione (paragrafo 36)
B72 Ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17 l’entità deve utilizzare i seguenti tassi di attualizzazione:
a) per valutare i flussi finanziari di adempimento: i tassi di attualizzazione attuali determinati applicando il paragrafo 36;
b) per determinare l’interesse maturato sul margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione del paragrafo 44, lettera b): i tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando il paragrafo 36 ai flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti;
c) per valutare le variazioni del margine sui servizi contrattuali dei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione del paragrafo B96, lettere a), b) e d): i tassi di attualizzazione determinati in sede di rilevazione iniziale applicando il paragrafo 36;
d) per rettificare, in applicazione del paragrafo 56, il valore contabile della passività per residua copertura dei gruppi di contratti ai quali è applicato il metodo dell’allocazione dei premi e che comportano una componente di finanziamento significativa: i tassi di attualizzazione determinati in sede di rilevazione iniziale applicando il paragrafo 36;
e) se l’entità sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo (cfr. paragrafo 88), al fine di determinare l’importo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio:
i) per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni nelle ipotesi concernenti il rischio finanziario non hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato in applicazione del paragrafo B131: i tassi di attualizzazione determinati alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti applicando il paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti;
ii) per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato in applicazione del paragrafo B132, lettera a), punto i): i tassi di attualizzazione che ripartiscono a un tasso costante lungo la durata restante del gruppo di contratti l’importo atteso rivisto dei ricavi o dei costi finanziari restanti; e
iii) per i gruppi di contratti ai quali è applicato il metodo dell’allocazione dei premi in applicazione del paragrafo 59, lettera b), e del paragrafo B133: i tassi di attualizzazione determinati alla data del sinistro verificatosi applicando il paragrafo 36 a flussi finanziari nominali che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti.
B73 Per determinare i tassi di attualizzazione alla data della rilevazione iniziale di un gruppo di contratti di cui al paragrafo B72, lettera da b) a e), l’entità può utilizzare tassi di attualizzazione medi ponderati per il periodo per il quale sono emessi i contratti del gruppo, che, in applicazione del paragrafo 22, non può superare un anno.
B74 Al fine di evitare doppi conteggi o omissioni, le stime dei tassi di attualizzazione devono essere coerenti con le altre stime utilizzate per valutare i contratti assicurativi, per esempio:
a) i flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti devono essere attualizzati a tassi che non tengono conto della variabilità di tali rendimenti;
b) i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi finanziari sottostanti devono essere:
i) attualizzati a tassi che tengono conto di tale variabilità; o
ii) rettificati per tenere conto di tale variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata;
c) i flussi finanziari nominali (ovvero quelli che incorporano l’effetto dell’inflazione) devono essere attualizzati a tassi che tengono conto dell’effetto dell’inflazione; e
d) i flussi finanziari reali (ovvero quelli che non incorporano l’effetto dell’inflazione) devono essere attualizzati a tassi che non tengono conto dell’effetto dell’inflazione.
B75 Secondo il paragrafo B74, lettera b), i flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti devono essere attualizzati a tassi che tengono conto di tale variabilità o rettificati per tenere conto di tale variabilità e attualizzati a un tasso che riflette la rettifica effettuata. La variabilità è un fattore rilevante, a prescindere dal fatto che essa derivi dai termini contrattuali o dall’esercizio del potere discrezionale da parte dell’entità, e a prescindere dal fatto che l’entità detenga o meno gli elementi sottostanti.
B76 I flussi finanziari che variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti aventi rendimenti variabili, ma che sono soggetti a una garanzia di rendimento minimo, non variano esclusivamente in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti, anche quando il rendimento garantito è inferiore a quello atteso sugli elementi sottostanti. Pertanto, l’entità deve rettificare il tasso che riflette la variabilità dei rendimenti degli elementi sottostanti per tenere conto dell’effetto della garanzia, anche quando il rendimento garantito è inferiore a quello atteso sugli elementi sottostanti.
B77 L’IFRS 17 non impone all’entità di suddividere i flussi finanziari stimati a seconda che varino o no in funzione del rendimento degli elementi sottostanti. Se non procede a tale suddivisione, l’entità deve applicare tassi di attualizzazione appropriati all’insieme dei flussi finanziari stimati, per esempio utilizzando tecniche di modellizzazione stocastica o tecniche di valutazione neutre sotto il profilo del rischio.
B78 I tassi di attualizzazione devono tenere conto solo dei fattori rilevanti, ossia dei fattori che derivano dal valore temporale del denaro, dalle caratteristiche dei flussi finanziari e dalle caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi. Può accadere che tali tassi di attualizzazione non siano direttamente osservabili sul mercato. Pertanto, se non sono disponibili tassi di mercato osservabili per uno strumento che presenta le medesime caratteristiche dei contratti assicurativi o se i tassi di mercato osservabili per strumenti simili, sebbene disponibili, non consentono di isolare i fattori che li distinguono dai contratti assicurativi, l’entità deve stimare i tassi appropriati. L’IFRS 17 non impone una particolare tecnica di stima per la determinazione dei tassi di attualizzazione. Quando applica una tecnica di stima, l’entità deve:
a) massimizzare l’utilizzazione di input osservabili (cfr. paragrafo B44) e, per quanto riguarda le variabili non di mercato, tener conto di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi, sia interne che esterne (cfr. paragrafo B49). In particolare, i tassi di attualizzazione utilizzati non devono essere in contrasto con i dati di mercato pertinenti disponibili, e le variabili non di mercato utilizzate non devono essere in contrasto con le variabili di mercato osservabili;
b) tener conto delle condizioni attuali del mercato dal punto di vista di un operatore di mercato;
c) valutare secondo il proprio giudizio il grado di similarità tra le caratteristiche dei contratti assicurativi valutati e quelle dello strumento per il quale sono disponibili prezzi di mercato osservabili e rettificare tali prezzi per riflettere le differenze rilevate.
B79 Il tasso di attualizzazione applicato ai flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti deve riflettere la curva dei rendimenti, nella valuta appropriata, degli strumenti che espongono il possessore a un rischio di credito nullo o trascurabile ed essere rettificato in funzione delle caratteristiche di liquidità del gruppo di contratti assicurativi. Tale rettifica deve riflettere le differenze tra le caratteristiche di liquidità del gruppo di contratti assicurativi e quelle delle attività utilizzate per determinare la curva dei rendimenti. Le curve dei rendimenti sono fondate su attività negoziate sui mercati attivi che il possessore può di norma vendere prontamente in qualsiasi momento senza dover sostenere costi significativi. Al contrario, nell’ambito di alcuni contratti assicurativi l’entità non può essere obbligata a effettuare pagamenti prima del verificarsi degli eventi assicurati o prima delle date specificate nel contratto.
B80 Nel caso dei flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti, l’entità può pertanto determinare i tassi di attualizzazione rettificando una curva dei rendimenti delle attività prive di rischio liquide per rispecchiare le differenze tra le caratteristiche di liquidità degli strumenti finanziari sottostanti i tassi osservati sul mercato e quelle dei contratti assicurativi (metodo induttivo).
B81 In alternativa, l’entità può determinare i tassi di attualizzazione appropriati per i contratti assicurativi basandosi su una curva dei rendimenti che tiene conto dei tassi di rendimento attuali del mercato che sono impliciti in una valutazione al fair value (valore equo) di un portafoglio di attività di riferimento (metodo deduttivo). L’entità deve rettificare tale curva dei rendimenti al fine di eliminare i fattori che non sono rilevanti per i contratti assicurativi, ma non è tenuta a rettificare la curva dei rendimenti per tenere conto delle differenze tra le caratteristiche di liquidità dei contratti assicurativi e quelle del portafoglio di riferimento.
B82 Ai fini della stima della curva dei rendimenti di cui al paragrafo B81 l’entità deve:
a) se, per le attività del portafoglio di riferimento, vi sono prezzi di mercato osservabili in mercati attivi, utilizzare tali prezzi (conformemente al paragrafo 69 dell’IFRS 13);
b) se il mercato non è attivo, rettificare i prezzi di mercato osservabili di attività simili per renderli comparabili ai prezzi di mercato delle attività da valutare (conformemente al paragrafo 83 dell’IFRS 13);
c) se non esiste un mercato per le attività del portafoglio di riferimento, ricorrere a una tecnica di stima. Per queste attività, l’entità deve fare quanto segue (conformemente al paragrafo 89 dell’IFRS 13):
i) elaborare input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili nelle circostanze in questione. Tra gli input, l’entità può includere i propri dati e, nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, accordare maggiore importanza alle stime a lungo termine che non alle fluttuazioni a breve termine; e
ii) rettificare tali dati per tenere conto di tutte le informazioni ragionevolmente disponibili in merito alle ipotesi degli operatori di mercato.
B83 Ai fini della rettifica della curva dei rendimenti l’entità deve rettificare i tassi di mercato osservati in operazioni recenti su strumenti aventi caratteristiche simili per tener conto delle oscillazioni dei fattori di mercato dalla data dell’operazione, e deve rettificare i tassi di mercato osservati per tenere conto del grado di differenza tra lo strumento oggetto della valutazione e quello per cui sono osservabili i prezzi delle operazioni. Per i flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti delle attività del portafoglio di riferimento, tali rettifiche consistono in particolare:
a) nel tenere conto delle differenze tra l’importo, la tempistica e l’incertezza dei flussi finanziari delle attività del portafoglio e l’importo, la tempistica e l’incertezza dei flussi finanziari dei contratti assicurativi; e
b) nell’escludere i premi di rischio del mercato per il rischio di credito che riguardano esclusivamente le attività comprese nel portafoglio di riferimento.
B84 In linea di principio, per i flussi finanziari dei contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti delle attività del portafoglio di riferimento, vi dovrebbe essere un’unica curva dei rendimenti delle attività prive di rischio illiquide che consente di eliminare qualsiasi incertezza circa l’importo e la tempistica di tali flussi. Tuttavia, nella pratica il metodo deduttivo e induttivo possono determinare curve dei rendimenti diverse, anche nella stessa valuta. Le differenze possono essere dovute al fatto che la stima delle rettifiche nell’ambito di ciascun metodo presenta limiti intrinseci e alla possibile mancanza, nel metodo deduttivo, di una rettifica per caratteristiche di liquidità diverse. L’entità non è tenuta a riconciliare il tasso di attualizzazione determinato secondo il metodo scelto e il tasso di attualizzazione che sarebbe stato determinato in caso di utilizzo dell’altro metodo.
B85 L’IFRS 17 non impone restrizioni per quanto riguarda il portafoglio di attività di riferimento utilizzato per l’applicazione del paragrafo B81. Tuttavia, l’entità dovrebbe apportare meno rettifiche per eliminare i fattori non pertinenti per i contratti assicurativi se utilizzasse un portafoglio costituito da attività di riferimento aventi caratteristiche simili a quelle dei contratti assicurativi. Per esempio, per i flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti sarebbero necessarie meno rettifiche se l’entità utilizzasse come punto di partenza strumenti di debito anziché strumenti rappresentativi di capitale. Per gli strumenti di debito, le rettifiche mirerebbero ad escludere dal rendimento totale delle obbligazioni l’effetto del rischio di credito e degli altri fattori che non sono rilevanti per i contratti assicurativi. Un modo per stimare l’effetto del rischio di credito è utilizzare il prezzo di mercato di un derivato su crediti come punto di riferimento.
Aggiustamento per il rischio non finanziario (paragrafo 37)
B86 L’aggiustamento per il rischio non finanziario riguarda il rischio derivante dai contratti assicurativi diverso dal rischio finanziario. Quest’ultimo è preso in considerazione nelle stime dei flussi finanziari futuri o nel tasso di attualizzazione utilizzato per rettificare i flussi finanziari. I rischi coperti dall’aggiustamento per il rischio non finanziario sono il rischio assicurativo e gli altri rischi non finanziari, come il rischio di estinzione anticipata e il rischio di costo (cfr. paragrafo B14).
B87 L’aggiustamento per il rischio non finanziario derivante dai contratti assicurativi corrisponde alla remunerazione richiesta dall’entità affinché le sia indifferente scegliere l’una o l’altra delle opzioni seguenti:
a) adempiere a una passività che ha una gamma di risultati possibili derivanti dal rischio non finanziario; e
b) adempiere a una passività che genererà flussi finanziari fissi il cui valore corrente atteso è lo stesso di quello dei contratti assicurativi.
Per esempio, l’aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponderebbe alla remunerazione richiesta dall’entità affinché le sia indifferente, da un lato, adempiere a una passività il cui importo, a causa del rischio non finanziario, ha una probabilità del 50 per cento di essere di CU90 e una probabilità del 50 per cento di essere di CU110, o, dall’altro, adempiere a una passività fissata a CU100. Di conseguenza. L’aggiustamento per il rischio non finanziario fornisce agli utilizzatori del bilancio informazioni sull’importo chiesto dall’entità per l’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari dovuta al rischio non finanziario.
B88 Poiché l’aggiustamento per il rischio non finanziario corrisponde alla remunerazione richiesta dall’entità per assumersi il rischio non finanziario derivante dall’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari, essa riflette altresì:
a) il livello del vantaggio di diversificazione che l’entità include nella determinazione di tale remunerazione; e
b) i risultati sia favorevoli che sfavorevoli, in modo da riflettere il grado di avversione al rischio dell’entità.
B89 L’aggiustamento per il rischio non finanziario mira a valutare l’effetto dell’incertezza, diversa da quella relativa al rischio finanziario, che grava sui flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi. Deve pertanto riflettere tutti i rischi non finanziari connessi ai contratti assicurativi, ma non i rischi non derivanti dai contratti assicurativi, per esempio il rischio operativo generale.
B90 L’aggiustamento per il rischio non finanziario deve essere inclusa nella valutazione in modo esplicito, in quanto è concettualmente distinta dalle stime dei flussi finanziari futuri e dai relativi tassi di attualizzazione. L’entità non deve contabilizzarla due volte, per esempio includendola implicitamente nella determinazione delle stime dei flussi finanziari futuri o dei tassi di attualizzazione. I tassi di attualizzazione che sono comunicati conformemente al paragrafo 120 non devono includere alcun aggiustamento implicita per il rischio non finanziario.
B91 L’IFRS 17 non specifica la tecnica di stima da utilizzare per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario. Tuttavia, affinché possa riflettere la remunerazione che l’entità richiederebbe per assumersi il rischio non finanziario, tale aggiustamento deve presentare le caratteristiche seguenti:
a) sarà più elevata, se i rischi sono a bassa frequenza ed elevata gravità che non in caso contrario (rischi frequenti e di modesta gravità);
b) per rischi simili, sarà più elevata, se i contratti sono di lunga durata anziché brevi;
c) sarà più elevata, se la distribuzione di probabilità dei rischi è ampia anziché stretta;
d) sarà tanto più elevata quanto più la stima corrente e il suo andamento presentano incognite; e
e) sarà tanto meno elevata quanto più le esperienze recenti riducono l’incertezza circa l’importo e la tempistica dei flussi finanziari e viceversa.
B92 L’entità deve determinare, secondo il proprio giudizio, la tecnica di stima appropriata per l’aggiustamento per il rischio non finanziario. A tal fine, l’entità deve anche considerare se la tecnica fornisce informazioni concise e istruttive che consentano agli utilizzatori del bilancio di raffrontare la prestazione dell’entità e quella di altre entità. Conformemente al paragrafo 119, se applica una tecnica diversa da quella degli intervalli di confidenza per determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario, l’entità deve comunicare la tecnica utilizzata e l’intervallo di confidenza al quale corrisponde il risultato della tecnica utilizzata.
Rilevazione iniziale dei contratti assicurativi acquisiti nell’ambito di cessioni di contratti assicurativi o di aggregazioni aziendali (paragrafo 39)
B93 Quando, nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o nell’ambito di un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, acquisisce contratti assicurativi emessi o contratti di riassicurazione detenuti, per definire i gruppi di contratti acquisiti, l’entità deve applicare i paragrafi 14-24 come se avesse concluso tali contratti alla data dell’operazione.
B94 L’entità deve utilizzare il corrispettivo ricevuto o pagato per i contratti come approssimazione dei premi ricevuti. Questo corrispettivo non include il corrispettivo ricevuto o pagato per altre attività o passività acquisite nella stessa operazione. Nel caso di un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, il corrispettivo ricevuto o pagato è il fair value (valore equo) dei contratti a tale data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo), l’entità non deve applicare il paragrafo 47 dell’IFRS 13 (relativo alle caratteristiche di esigibilità a richiesta).
B95 Salvo se applica alla passività per residua copertura il metodo dell’allocazione dei premi a norma dei paragrafi 55-59 e 69-70 A, in sede di rilevazione iniziale l’entità calcola il margine sui servizi contrattuali applicando il paragrafo 38, per i contratti assicurativi emessi acquisiti, e il paragrafo 65, per i contratti di riassicurazione detenuti acquisiti, utilizzando il corrispettivo ricevuto o pagato per i contratti come approssimazione dei premi ricevuti o pagati alla data della rilevazione iniziale.
B95 A Se i contratti assicurativi emessi acquisiti risultano onerosi in applicazione del paragrafo 47, l’eccesso dei flussi finanziari di adempimento rispetto al corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato nel quadro dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, per i contratti acquisiti in un’aggregazione aziendale nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, o come perdita nell’utile (perdita) d’esercizio per i contratti acquisiti nell’ambito di una cessione. L’entità deve determinare una componente di perdita della passività per residua copertura per render conto di tale eccesso e applicare i paragrafi 49-52 per attribuire le successive variazioni dei flussi finanziari di adempimento a tale componente di perdita.
B95B Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66 A-66B, l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura alla data dell’operazione moltiplicando:
a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data dell’operazione; e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che alla data dell’operazione l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
B95C L’entità deve rilevare l’importo della componente di recupero delle perdite determinato applicando il paragrafo B95B nel quadro dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli per i contratti di riassicurazione detenuti acquisiti nell’ambito di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, o come perdita nell’utile (perdita) d’esercizio per i contratti acquisiti nell’ambito di una cessione.
B95D Applicando i paragrafi 14-22, alla data dell’operazione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo B95B in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
Attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi
B95E Quando acquisisce contratti assicurativi emessi nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di un’aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, l’entità deve rilevare al fair value (valore equo) l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi alla data dell’operazione per il diritto di ottenere:
a) contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data dell’operazione; e
b) contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera a), dopo la data dell’operazione, senza pagare nuovamente i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’acquirente ha già pagato che sono direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.
B95F Alla data dell’operazione l’ammontare di tutte le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi non deve essere incluso nella valutazione del gruppo acquisito di contratti assicurativi in applicazione dei paragrafi B93-B95 A.
Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta (paragrafo 44)
B96 Per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, il paragrafo 44, lettera c), impone la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per tenere conto delle variazioni dei flussi finanziari di adempimento relative ai servizi futuri. Tali variazioni comprendono:
a) le rettifiche basate sull’esperienza passata derivanti da premi ricevuti nel periodo di riferimento per servizi futuri e relativi flussi finanziari, come flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e imposte sui premi, valutate con i tassi di attualizzazione specificati al paragrafo B72, lettera c);
b) le variazioni delle stime del valore corrente dei flussi finanziari futuri della passività per residua copertura, ad eccezione di quelle descritte al paragrafo B97, lettera a), valutate con i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c);
c) le differenze tra le componenti di investimento attese di essere corrisposte nel corso del periodo di riferimento e le effettive componenti di investimento che diventano da corrispondere nel corso del periodo. Tali differenze sono determinate dal confronto tra i) l’effettiva componente di investimento divenuta da corrispondere nel corso del periodo e ii) il pagamento nel periodo che era atteso all’inizio del periodo più i ricavi o i costi finanziari di assicurazione connessi con il pagamento atteso prima che diventi da corrispondere;
ca) le differenze tra il prestito all’assicurato che si prevede diventi rimborsabile nel periodo e il prestito all’assicurato che diventa effettivamente rimborsabile nel periodo. Tali differenze sono determinate confrontando i) il prestito effettivo all’assicurato che diventa rimborsabile nel periodo con ii) il rimborso nel periodo atteso all’inizio del periodo più i ricavi o i costi finanziari di assicurazione relativi a detto rimborso atteso prima che diventi rimborsabile;
d) le variazioni dell’aggiustamento per il rischio non finanziario relative ai servizi futuri. L’entità non è tenuta a disaggregare la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario tra i) una variazione relativa al rischio non finanziario e ii) l’effetto del valore temporale del denaro e le variazioni del valore temporale del denaro. Se effettua tale disaggregazione, l’entità rettifica il margine sui servizi contrattuali per la variazione relativa al rischio non finanziario, valutata ai tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera c).
B97 L’entità non deve rettificare il margine sui servizi contrattuali per un gruppo di contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta per le seguenti variazioni dei flussi finanziari di adempimento, in quanto non si riferiscono a servizi futuri:
a) l’effetto del valore temporale del denaro e delle variazioni del valore temporale del denaro e dell’effetto del rischio finanziario e delle variazioni del rischio finanziario. Questi effetti comprendono:
i) l’eventuale effetto sui futuri flussi finanziari stimati;
ii) l’effetto, se disaggregato, sull’aggiustamento per il rischio non finanziario; e
iii) l’effetto della variazione del tasso di attualizzazione;
b) le variazioni nelle stime dei flussi finanziari di adempimento della passività per sinistri accaduti;
c) le rettifiche basate sull’esperienza passata, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo B96, lettera a).
B98 I termini di taluni contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta conferiscono all’entità un potere discrezionale sui flussi finanziari da versare agli assicurati. Le variazioni dei flussi finanziari discrezionali sono considerate relative ai servizi futuri e pertanto comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali. Al fine di determinare come individuare le variazioni dei flussi finanziari discrezionali, alla stipula del contratto l’entità deve specificare la base su cui prevede di determinare il proprio impegno in forza del contratto, per esempio un tasso di interesse fisso o un rendimento che varia in funzione dei rendimenti di determinate attività.
B99 L’entità deve utilizzare la base specificata per distinguere l’effetto che le variazioni delle ipotesi riguardanti il rischio finanziario esercitano sul suo impegno (effetto che non si traduce in una rettifica del margine sui servizi contrattuali) dall’effetto delle variazioni discrezionali di tale impegno (effetto che si traduce in una rettifica del margine sui servizi contrattuali).
B100 Se, alla stipula del contratto non è in grado di precisare ciò che considera il suo impegno in forza del contratto e ciò che considera discrezionale, l’entità deve considerare che il suo impegno corrisponde al rendimento implicito nella stima dei flussi finanziari di adempimento alla stipula del contratto, aggiornato per tenere conto delle ipotesi attuali relative al rischio finanziario.
Variazioni del valore contabile del margine sui servizi contrattuali per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta (paragrafo 45)
B101 I contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta sono contratti assicurativi che costituiscono
sostanzialmente contratti di servizi di gestione degli investimenti, nell’ambito dei quali l’entità si impegna a fornire un rendimento dell’investimento in funzione di elementi sottostanti. Di conseguenza, sono definiti contratti assicurativi per i quali:
a) i termini contrattuali specificano che l’assicurato partecipa a una quota di un pool chiaramente definito di elementi sottostanti (cfr. paragrafi B105-B106);
b) l’entità si attende di pagare all’assicurato un importo pari a una quota considerevole dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107); e
c) l’entità si attende che ogni variazione degli importi da pagare all’assicurato sia attribuibile per una percentuale considerevole alla variazione del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B107).
B102 L’entità deve determinare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo B101 basandosi sulle sue aspettative alla stipula del contratto e non deve successivamente valutare nuovamente il rispetto delle condizioni, a meno che il contratto sia modificato (cfr. paragrafo 72).
B103 Nella misura in cui i contratti assicurativi di un gruppo influenzano i flussi finanziari destinati agli assicurati titolari di contratti di altri gruppi (cfr. paragrafi B67-B71), l’entità deve valutare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo B101 prendendo in considerazione i flussi finanziari che l’entità si aspetta di pagare agli assicurati, determinati applicando i paragrafi B68-B70.
B104 Le condizioni di cui al paragrafo B101 garantiscono che i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta sono contratti in forza dei quali l’obbligazione dell’entità nei confronti dell’assicurato corrisponde alla differenza tra gli elementi seguenti:
a) l’obbligazione di versare all’assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
b) le commissioni variabili (cfr. paragrafi B110-B118) che l’entità deduce dalla lettera a) in cambio dei servizi futuri previsti dal contratto assicurativo e che corrispondono a quanto segue:
i) l’importo della quota di pertinenza dell’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; meno
ii) i flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti.
B105 La partecipazione alla quota di cui al paragrafo B101, lettera a), non preclude la possibilità per l’entità di modificare discrezionalmente gli importi da corrispondere all’assicurato. Deve tuttavia esistere un collegamento applicabile con gli elementi sottostanti (cfr. paragrafo 2).
B106 Il pool di elementi sottostanti di cui al paragrafo B101, lettera a), può comprendere qualsiasi elemento, per esempio un portafoglio di attività di riferimento, le attività nette dell’entità o un determinato sottoinsieme delle attività nette dell’entità, a condizione che sia chiaramente definito nel contratto. L’entità non è tenuta a detenere il pool identificato di elementi sottostanti. Si considera, tuttavia, che non esiste un pool chiaramente identificato di elementi sottostanti quando:
a) l’entità può modificare con effetto retroattivo gli elementi sottostanti che determinano l’importo dell’obbligazione dell’entità; o
b) non vi sono elementi sottostanti identificati, anche se all’assicurato può essere corrisposto un rendimento che rispecchia in generale la performance e le aspettative globali dell’entità o la performance e le aspettative di un sottoinsieme di attività detenuto dall’entità. Tale rendimento può consistere, per esempio, in un tasso accreditato oppure nel pagamento di un dividendo definito alla fine del periodo cui si riferisce. In tal caso l’obbligazione nei confronti dell’assicurato riflette il tasso accreditato o il dividendo che l’entità ha determinato e non è riferita a identificati elementi sottostanti.
B107 Secondo il paragrafo B101, lettera b), l’entità si attende di corrispondere all’assicurato una quota sostanziale dei rendimenti derivanti dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti e secondo il paragrafo B101, lettera c) l’entità si attende che una percentuale sostanziale di ogni variazione degli importi da corrispondere all’assicurato dipenderà dai cambiamenti del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti. L’entità deve:
a) interpretare il termine «sostanziale» in entrambi i predetti paragrafi nel contesto dell’obiettivo dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, che sono contratti in base ai quali l’entità fornisce servizi relativi ad investimenti in cambio di commissioni determinate in funzione degli elementi sottostanti; e
b) valutare la variabilità degli importi di cui ai paragrafi B101, lettere b), e c):
i) lungo la durata del contratto assicurativo; e
ii) sulla base della media ponderata per la probabilità dei valori attuali, e non sulla base del risultato più ottimistico o più pessimistico (cfr. paragrafi B37-B38).
B108 Per esempio, se l’entità si attende di pagare una quota considerevole del rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti e si applica una garanzia di rendimento minimo, vi saranno scenari in cui:
a) i flussi finanziari che l’entità si attende di pagare all’assicurato variano in funzione delle variazioni del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti, in quanto il rendimento garantito e gli altri flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti non superano il rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti; e
b) i flussi finanziari che l’entità si attende di pagare all’assicurato non variano in funzione delle variazioni del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti, in quanto il rendimento garantito e gli altri flussi finanziari che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti superano il rendimento derivante dal fair value (valore equo) degli elementi sottostanti.
In questo esempio la valutazione, da parte dell’entità, della variabilità di cui al paragrafo B101, lettera c), rispecchierà la media ponderata per la probabilità dei valori attuali di tutti questi scenari.
B109 Ai fini dell’IFRS 17 i contratti di riassicurazione emessi e i contratti di riassicurazione detenuti non possono essere contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta.
B110 Nel caso dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, il margine sui servizi contrattuali è rettificato in modo da riflettere la natura variabile della commissione richiesta dall’entità. Di conseguenza, le variazioni degli importi di cui al paragrafo B104 sono trattate come previsto nei paragrafi B111-B114.
B111 Le variazioni riguardanti l’obbligazione di pagare all’assicurato un importo corrispondente al fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera a)] non sono collegate ai servizi futuri e non comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali.
B112 Le variazioni dell’importo della quota spettante all’entità del fair value (valore equo) degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera b), punto i)] sono collegate ai servizi futuri e comportano pertanto una rettifica del margine sui servizi contrattuali in applicazione del paragrafo 45, lettera b).
B113 Le variazioni dei flussi finanziari di adempimento che non variano in funzione dei rendimenti degli elementi sottostanti [paragrafo B104, lettera b), punto ii)] comprendono:
a) le variazioni dei flussi finanziari di adempimento diverse da quelle di cui alla lettera b). Come per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, l’entità deve applicare i paragrafi B96-B97 per determinare in che misura tali variazioni siano collegate ai servizi futuri e comportino, in applicazione del paragrafo 45, lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali. Tutte le rettifiche sono valutate utilizzando i tassi di attualizzazione attuali;
b) le variazioni dell’effetto del valore temporale del denaro e dei rischi finanziari non derivanti dagli elementi sottostanti, per esempio l’effetto delle garanzie finanziarie. Tali variazioni sono collegate ai servizi futuri e comportano, in applicazione del paragrafo 45, lettera c), la rettifica del margine sui servizi contrattuali, salvo nella misura in cui si applica il paragrafo B115.
B114 L’entità non è tenuta a indicare separatamente le rettifiche del margine sui servizi contrattuali previste dai paragrafi B112 e B113; può invece determinare un importo complessivo per una parte o per la totalità delle rettifiche.
Attenuazione del rischio
B115 Nella misura in cui soddisfa le condizioni di cui al paragrafo B116, l’entità può scegliere di non rilevare una variazione del margine sui servizi contrattuali per tener conto di alcune o di tutte le variazioni dell’effetto del valore temporale del denaro e del rischio finanziario:
a) sull’importo della quota di pertinenza dell’entità degli elementi sottostanti (cfr. paragrafo B112) se l’entità attenua l’effetto del rischio finanziario su tale importo utilizzando derivati o contratti di riassicurazione detenuti; e
b) sui flussi finanziari di adempimento di cui al paragrafo B113, lettera b), se l’entità attenua l’effetto del rischio finanziario sui flussi finanziari di adempimento utilizzando derivati, strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti.
B116 Per applicare il paragrafo B115, l’entità deve avere un obiettivo di gestione del rischio e una strategia per attenuare il rischio finanziario come descritta al paragrafo B115, precedentemente documentati. Nell’applicare l’obiettivo e la strategia:
a) esiste una compensazione economica tra i contratti assicurativi e il derivato, lo strumento finanziario non derivato valutato al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o il contratto di riassicurazione detenuto (ossia il valore dei contratti assicurativi e detti elementi di attenuazione del rischio variano generalmente in senso opposto, in quanto reagiscono in modo analogo alle variazioni del rischio che si intende attenuare). L’entità non deve tenere conto delle differenze di valutazione contabile nel valutare se esiste la compensazione economica;
b) il rischio di credito non prevale sulla compensazione economica.
B117 L’entità deve determinare i flussi finanziari di adempimento del gruppo al quale si applica il paragrafo B115 in modo uniforme in ogni periodo di riferimento.
B117 A Se attenua l’effetto del rischio finanziario utilizzando derivati o strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, l’entità include nell’utile (perdita) d’esercizio i ricavi o i costi finanziari di assicurazione per il periodo che derivano dall’applicazione del paragrafo B115. Se attenua l’effetto del rischio finanziario utilizzando contratti di riassicurazione detenuti, l’entità applica lo stesso principio contabile per la presentazione dei ricavi o costi finanziari di assicurazione derivanti dall’applicazione del paragrafo B115 che l’entità applica ai contratti di riassicurazione detenuti in applicazione dei paragrafi 88 e 90.
B118 Se, e solo se, una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo B116 cessa di essere soddisfatta l’entità cessa di applicare il paragrafo B115 a decorrere dalla stessa data. L’entità non deve apportare alcuna rettifica per variazioni precedentemente rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio.
Rilevazione del margine sui servizi contrattuali nell’utile (perdita) d’esercizio
B119 In ogni periodo di riferimento l’entità rileva nell’utile (perdita) d’esercizio un importo del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi per riflettere i servizi assicurativi, rientrante nell’ambito del gruppo, prestati in quel periodo [cfr. paragrafo 44, lettera e), paragrafo 45, lettera e), e paragrafo 66, lettera e)]. Per determinare tale importo l’entità:
a) definisce le unità di copertura del gruppo. Il numero delle unità di copertura di un gruppo corrisponde alla quantità di servizi inclusi in un contratto assicurativo previsti dai contratti del gruppo, determinata prendendo in considerazione, per ciascun contratto, la quantità di prestazioni previste dal contratto e il relativo periodo di copertura atteso;
b) ripartisce il margine sui servizi contrattuali alla fine del periodo di riferimento (prima di rilevare eventuali importi nell’utile (perdita) d’esercizio per riflettere i servizi assicurativi forniti nel periodo) equamente tra ciascuna unità di copertura fornita nel periodo corrente e quelle attese di essere fornite in futuro;
c) rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo attribuito alle unità di copertura fornite nel periodo considerato.
B119 A Per applicare il paragrafo B119, il periodo dei servizi collegati al rendimento degli investimenti o del servizio relativo agli investimenti termina prima della o alla data in cui sono stati versati tutti gli importi dovuti agli attuali assicurati in relazione a detti servizi, senza considerare i pagamenti ai futuri assicurati inclusi nei flussi finanziari di adempimento in applicazione del paragrafo B68.
B119B I contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta possono fornire i servizi collegati al rendimento degli investimenti se, e solo se:
a) esiste una componente di investimento o l’assicurato ha il diritto di ritirare un dato importo;
b) l’entità si aspetta che la componente di investimento o l’importo dell’investimento che l’assicurato ha il diritto di ritirare includa un rendimento degli investimenti (per esempio, il rendimento degli investimenti potrebbe essere inferiore a zero in un contesto di tassi di interesse negativi); e
c) l’entità prevede di svolgere attività di investimento per generare i rendimenti degli investimenti.
Contratti di riassicurazione detenuti – rilevazione del recupero di perdite su contratti assicurativi sottostanti (paragrafi 66 A-66B)
B119C Il paragrafo 66 A si applica se, e solo se, il contratto di riassicurazione detenuto è stipulato prima o al momento in cui sono rilevati i contratti assicurativi onerosi sottostanti.
B119D Per applicare il paragrafo 66 A, l’entità deve determinare la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti di riassicurazione detenuti e i ricavi risultanti moltiplicando:
a) la perdita rilevata sui contratti assicurativi sottostanti; e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
B119E Applicando i paragrafi 14-22 l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo 66, lettera c), punti i)-ii), e il paragrafo 66 A in tali casi, l’entità deve utilizzare un metodo di ripartizione sistematico e razionale per determinare la quota delle perdite rilevate sul gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
B119F Dopo che ha determinato la componente di recupero delle perdite applicando il paragrafo 66B, l’entità deve rettificarla in modo da riflettere le variazioni della componente di perdita del gruppo oneroso di contratti assicurativi sottostanti (cfr. paragrafi 50-52). Il valore contabile della componente di recupero delle perdite non supera la quota del valore contabile della componente di perdita del gruppo oneroso dei contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
RICAVI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 83 E 85)
B120 Il totale dei ricavi assicurativi per un gruppo di contratti assicurativi corrisponde al corrispettivo per i contratti, ossia all’importo dei premi versati all’entità:
a) rettificato per tenere conto dell’effetto del finanziamento; e
b) ad esclusione delle componenti di investimento.
B121 Il paragrafo 83 prevede che l’importo dei ricavi assicurativi rilevati nel periodo di riferimento rappresenti il trasferimento dei servizi verso cui vi è l’impegno per un importo che corrisponde al corrispettivo al quale l’entità si aspetta di avere diritto in cambio di tali servizi. Il corrispettivo totale per un gruppo di contratti incorpora i seguenti importi:
a) gli importi relativi alla prestazione dei servizi, in particolare:
i) le spese dei servizi assicurativi, esclusi gli importi relativi all’aggiustamento per il rischio non finanziario, inclusi in ii) e gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura;
ia) gli importi relativi all’imposta sul reddito specificamente imputabili all’assicurato;
ii) l’aggiustamento per il rischio non finanziario, esclusi gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura; e
iii) il margine sui servizi contrattuali;
b) gli importi relativi ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi.
B122 I ricavi assicurativi per un periodo di riferimento che corrispondono agli importi di cui al paragrafo B121, lettera a) , sono determinati come indicato ai paragrafi B123-B124. I ricavi assicurativi del periodo di riferimento che corrispondono agli importi di cui al paragrafo B121, lettera b), sono determinati come indicato al paragrafo B125.
B123 In applicazione dell’IFRS 15, quando fornisce servizi, l’entità elimina contabilmente l’obbligazione di prestazione connessa a tali servizi e rileva un ricavo. Coerentemente, in conformità all’IFRS 17, quando fornisce servizi in un periodo di riferimento, l’entità riduce la passività per residua copertura relativa ai servizi forniti e rileva un ricavo assicurativo. La riduzione della passività per residua copertura che dà luogo alla rilevazione del ricavo assicurativo non tiene conto delle variazioni di tale passività che non sono legate ai servizi che dovrebbero essere coperti dal corrispettivo ricevuto dall’entità. Si tratta delle variazioni seguenti:
a) le variazioni che non sono legate ai servizi forniti nel periodo di riferimento, per esempio:
i) le variazioni derivanti dai flussi finanziari in entrata provenienti da premi ricevuti;
ii) le variazioni nel periodo di riferimento che sono legate alle componenti di investimento; iia) le variazioni dovute ai flussi finanziari derivanti da prestiti all’assicurato;
iii) le variazioni che sono legate alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) [cfr. paragrafo B65, lettera i)];
iv) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione;
v) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi (cfr. paragrafo B125); e
vi) l’eliminazione contabile delle passività cedute a terzi;
b) le variazioni che sono legate a servizi in cambio dei quali l’entità non si aspetta di ricevere alcun corrispettivo, ossia gli aumenti e le diminuzioni della componente di perdita della passività per residua copertura (cfr. paragrafi 47-52).
B123 A Nella misura in cui elimina contabilmente l’attività per flussi finanziari diversi dai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi alla data di rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (cfr. paragrafo 38, lettera c), punto ii), e paragrafo B66 A), l’entità deve rilevare i ricavi e i costi assicurativi per l’importo eliminato contabilmente alla stessa data.
B124 Di conseguenza, i ricavi assicurativi del periodo di riferimento possono essere altresì analizzati come il totale per il periodo delle variazioni della passività per residua copertura che sono legate ai servizi in cambio dei quali l’entità si aspetta di ricevere un corrispettivo. Si tratta delle variazioni seguenti:
a) i costi per servizi assicurativi sostenuti nel periodo di riferimento (valutati in base agli importi attesi all’inizio del periodo), ad eccezione degli elementi seguenti:
i) gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 51, lettera a);
ii) i rimborsi delle componenti di investimento;
iii) gli importi che sono legati alle imposte basate sulle operazioni riscosse per conto di terzi (quali l’imposta sui premi, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte su beni e servizi) [cfr. paragrafo B65, lettera i)];
iv) i costi di acquisizione dell’assicurazione (cfr. paragrafo B125); e
v) l’importo relativo all’aggiustamento per il rischio non finanziario [cfr. b)];
b) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario, ad esclusione degli elementi seguenti:
i) le variazioni incluse nei ricavi finanziari o nei costi finanziari di assicurazione in applicazione del paragrafo 87;
ii) le variazioni che, essendo legate ai servizi futuri, comportano una rettifica del margine sui servizi contrattuali in applicazione del paragrafo 44, lettera c), e del paragrafo 45, lettera c); e
iii) gli importi attribuiti alla componente di perdita della passività per residua copertura in applicazione del paragrafo 51, lettera b);
c) l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, in applicazione del paragrafo 44, lettera e), e del paragrafo 45, lettera e).
d) altri importi, se del caso, per esempio, le rettifiche basate sull’esperienza passata per incassi di premi diversi da quelli relativi a servizi futuri [cfr. paragrafo B96, lettera a)].
B125 L’entità deve determinare i ricavi assicurativi relativi ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi ripartendo la porzione dei premi imputata al recupero di tali flussi finanziari a ciascun periodo di riferimento in modo sistematico sulla base del passare del tempo. Essa deve rilevare lo stesso importo come costi per servizi assicurativi.
B126 Quando l’entità applica il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 55-58, l’importo dei ricavi assicurativi per il periodo di riferimento corrisponde all’importo degli incassi di premi attesi attribuiti al periodo (escluse le componenti di investimento e rettificato, in applicazione del paragrafo 56, per tenere conto del valore temporale del denaro e dell’effetto del rischio finanziario, se del caso). L’entità deve ripartire l’importo degli incassi di premi attesi tra i periodi dei servizi assicurativi:
a) sulla base del passaggio del tempo; ma
b) se il ritmo atteso di riduzione dal rischio durante il periodo di copertura è significativamente diverso dal ritmo del passare del tempo, sulla base della tempistica secondo la quale si aspetta di sostenere i costi per servizi assicurativi.
B127 Se i fatti e le circostanze cambiano, l’entità deve modificare il criterio di ripartizione, se necessario, scegliendo il metodo appropriato tra quelli esposti al paragrafo B126, lettere a) e b).
RICAVI O COSTI DI NATURA FINANZIARIA RELATIVI A CONTRATTI ASSICURATIVI (PARAGRAFI 87-92)
B128 Conformemente al paragrafo 87 l’entità deve includere nei ricavi finanziari o nei costi finanziari di assicurazione l’effetto del valore temporale del denaro e del rischio finanziario e delle relative variazioni. Ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17:
a) le ipotesi sull’inflazione che sono fondate su un indice di prezzi o di tassi o sui prezzi di attività i cui rendimenti sono legati all’inflazione costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario;
b) le ipotesi sull’inflazione che sono fondate sull’aspettativa dell’entità di specifiche variazioni dei prezzi non costituiscono ipotesi concernenti il rischio finanziario; e
c) le variazioni della valutazione del gruppo di contratti assicurativi dovute a variazioni del valore degli elementi sottostanti (escluse le aggiunte e i ritiri) sono variazioni derivanti dall’effetto del valore temporale del denaro e dal rischio finanziario e relative variazioni.
B129 Conformemente ai paragrafi 88-89 l’entità deve scegliere se disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione del periodo di riferimento tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo. L’entità deve applicare la propria scelta di principio contabile ai portafogli di contratti assicurativi. Quando determina, in applicazione del paragrafo 13 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, quale è il principio contabile più appropriato per il portafoglio di contratti assicurativi, l’entità deve prendere in considerazione le attività che detiene in tale portafoglio e il modo in cui le contabilizza.
B130 Se applica il paragrafo 88, lettera b), l’entità deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato con una ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari totali attesi lungo la durata del gruppo di contratti assicurativi. In tale contesto la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari totali attesi del gruppo di contratti assicurativi lungo la durata del gruppo è sistematica se:
a) si basa sulle caratteristiche dei contratti, prescindendo dai fattori che non influenzano i flussi finanziari attesi da tali contratti. Per esempio, la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari non deve basarsi sui rendimenti che l’entità si attende di rilevare relativamente a tali attività se detti rendimenti non influenzano i flussi finanziari dei contratti del gruppo;
b) fa sì che la somma degli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo lungo la durata del gruppo di contratti sia pari a zero. L’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo corrisponde, a qualsiasi data, alla differenza tra il valore contabile del gruppo di contratti e l’importo al quale il gruppo sarebbe valutato applicando la ripartizione sistematica.
B131 Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario non hanno un effetto considerevole sugli importi pagati all’assicurato, la ripartizione sistematica è determinata utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto i).
B132 Per i gruppi di contratti assicurativi per i quali le variazioni delle ipotesi concernenti il rischio finanziario hanno un effetto sostanziale sugli importi pagati all’assicurato:
a) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dalle stime dei flussi finanziari futuri può essere determinata in uno dei modi seguenti:
i) utilizzando un tasso costante per ripartire l’importo atteso rivisto dei rimanenti ricavi finanziari o dei costi finanziari lungo la durata restante del gruppo di contratti; o
ii) in caso di contratti che utilizzano un tasso di accreditamento per determinare gli importi dovuti agli assicurati, utilizzando un’allocazione basata sugli importi accreditati nel periodo di riferimento e sugli importi che l’entità si attende di accreditare nei periodi di riferimento futuri;
b) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dall’aggiustamento per il rischio non finanziario, se disaggregati separatamente da altre variazioni delle rettifiche per il rischio non finanziario in applicazione del paragrafo 81, è determinata in modo coerente con la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dai flussi finanziari futuri;
c) la ripartizione sistematica dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dal margine sui servizi contrattuali è determinata come segue:
i) per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta, utilizzando i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera b); e
ii) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta, in modo coerente con la ripartizione dei ricavi finanziari o dei costi finanziari derivanti dai flussi finanziari futuri.
B133 È possibile che, nell’applicare ai contratti assicurativi il metodo dell’allocazione dei premi di cui ai paragrafi 53-59, l’entità sia tenuta ad attualizzare la passività per sinistri accaduti o scelga di farlo. In tal caso, può scegliere di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione in applicazione del paragrafo 88, lettera b), e dovrà quindi determinare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione da rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio utilizzando il tasso di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii).
B134 Il paragrafo 89 si applica se l’entità, o per scelta o per obbligo, detiene gli elementi sottostanti dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Se sceglie, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione, l’entità deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio ricavi o costi che corrispondono esattamente ai ricavi o ai costi inclusi nell’utile (perdita) d’esercizio per gli elementi sottostanti, in modo che la somma degli elementi presentati separatamente sia pari a zero.
B135 È possibile che all’entità spetti scegliere il principio contabile come previsto al paragrafo 89 in alcuni periodi di riferimento ma non in altri, a causa di un cambiamento del fatto che detenga o meno gli elementi sottostanti. Se si verifica tale cambiamento, la scelta di principio contabile che l’entità può compiere non è più quella di cui al paragrafo 88 ma quella di cui al paragrafo 89 o viceversa. Di conseguenza, l’entità potrebbe passare dal principio contabile di cui al paragrafo 88, lettera b), a quello di cui al paragrafo 89, lettera b), o viceversa. Se procede a tale cambiamento, l’entità deve fare quanto segue:
a) riclassificare nell’utile (perdita) d’esercizio nel periodo in cui si verifica il cambiamento e nei periodi successivi l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data del cambiamento procedendo come segue:
i) se precedentemente applicava il paragrafo 88, lettera b), deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambiamento come se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 88, lettera b), in funzione delle ipotesi che si applicavano immediatamente prima del cambiamento; e
ii) se precedentemente applicava il paragrafo 89, lettera b), deve includere nell’utile (perdita) d’esercizio l’importo cumulativo incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo prima del cambiamento come se mantenesse il metodo di cui al paragrafo 89, lettera b), in funzione delle ipotesi che si applicavano immediatamente prima del cambiamento;
b) non rideterminare le informazioni comparative dei periodi di riferimento precedenti.
B136 Quando applica il paragrafo B135, lettera a), l’entità non deve ricalcolare l’importo cumulativo precedentemente incluso nelle altre componenti di conto economico complessivo come se la nuova disaggregazione fosse stata sempre applicata; e le ipotesi utilizzate per la riclassificazione nei periodi futuri non possono essere aggiornate dopo la data del cambiamento.
L’EFFETTO DELLE STIME CONTABILI FORMULATE NEI BILANCI INTERMEDI
B137 Se redige il bilancio intermedio in applicazione dello IAS 34 Bilanci intermedi, l’entità deve compiere la scelta di principio contabile se modificare il trattamento delle stime contabili formulate in precedenti bilanci intermedi quando applica l’IFRS 17 nei bilanci intermedi successivi e nel periodo di riferimento annuale. L’entità deve applicare la sua scelta di principio contabile a tutti i gruppi di contratti assicurativi da essa emessi e a tutti i gruppi di contratti di riassicurazione da essa detenuti.
Appendice C
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1 L’entità deve applicare l’IFRS 17 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. Se l’entità applica l’IFRS 17 a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. L’applicazione anticipata è consentita alle entità che applicano l’IFRS 9 Strumenti finanziari alla data o prima della data di applicazione iniziale dell’IFRS 17.
C2 Ai fini delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1 e C3-C33:
a) la data di applicazione iniziale è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta l’IFRS 17;
e
b) la data di transizione è la data di inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
C3 A meno che sia impossibile farlo, o si applichi il paragrafo C5 A, si applica l’IFRS 17 retroattivamente, tranne che:
a) l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative di cui al paragrafo 28, lettera f), dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori; e
b) l’entità non deve applicare l’opzione di cui al paragrafo B115 per esercizi antecedenti la data di transizione. L’entità può applicare l’opzione di cui al paragrafo B115 prospettivamente alla data di transizione o successivamente se, e solo se, l’entità designa le relazioni di attenuazione del rischio entro la data in cui applica l’opzione.
C4 Per applicare retroattivamente l’IFRS 17, alla data di transizione l’entità deve:
a) identificare, rilevare e valutare ciascun gruppo di contratti assicurativi come se l’IFRS 17 fosse sempre stato applicato;
aa) identificare, rilevare e valutare le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi come se l’IFRS 17 fosse sempre stato applicato (tranne che l’entità non è tenuta ad applicare la valutazione di recuperabilità di cui al paragrafo 28E prima della data di transizione);
b) eliminare contabilmente i saldi che non esisterebbero se si fosse sempre applicato l’IFRS 17; e
c) rilevare l’eventuale differenza netta nel patrimonio netto.
C5 Se, e solo se, non è possibile per l’entità applicare il paragrafo C3 per un gruppo di contratti assicurativi, l’entità deve applicare i seguenti metodi invece di applicare il paragrafo C4, lettera a):
a) il metodo dell’applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C6-C19 A, fatto salvo il paragrafo C6, lettera a); o
b) il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C20-C24B.
C5 A Nonostante il paragrafo C5, l’entità può scegliere di applicare il metodo del fair value (valore equo) conformemente ai paragrafi C20-C24B per il gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta cui potrebbe applicare l’IFRS 17 retroattivamente se, e solo se:
a) l’entità sceglie di applicare l’opzione di attenuazione del rischio di cui al paragrafo B115 al gruppo di contratti assicurativi prospettivamente dalla data di transizione; e
b) l’entità ha utilizzato derivati, strumenti finanziari non derivati valutati al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, o contratti di riassicurazione detenuti per attenuare il rischio finanziario derivante dal gruppo di contratti assicurativi, come specificato al paragrafo B115, prima della data di transizione.
C5B Se, e solo se, per l’entità non è fattibile applicare il paragrafo C4, lettera aa) all’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi, l’entità deve applicare i seguenti metodi per valutare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi:
a) il metodo dell’applicazione retroattiva modificata di cui ai paragrafi C14B-C14D e C17 A, fatto salvo il paragrafo C6, lettera a); o
b) il metodo del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi C24 A-C24B.
Metodo dell’applicazione retroattiva modificata
C6 Il metodo dell’applicazione retroattiva modificata mira a consentire all’entità di arrivare a un risultato il più possibile vicino a quello che avrebbe ottenuto con l’applicazione retroattiva, basandosi sulle informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza eccessivi costi o sforzi. Di conseguenza, l’entità che applica questo metodo deve:
a) utilizzare informazioni ragionevoli e dimostrabili. In caso di impossibilità di ottenere tali informazioni l’entità deve applicare il metodo del fair value (valore equo);
b) utilizzare il più possibile informazioni che avrebbe utilizzato in caso di applicazione retroattiva integrale, nella misura in cui può ottenerle senza eccessivi costi o sforzi.
C7 Le modifiche che possono essere apportate all’applicazione retroattiva esposte ai paragrafi C9-C19 A riguardano i seguenti ambiti:
a) le valutazioni che sarebbero state fatte sui contratti assicurativi o gruppi di contratti assicurativi alla data di stipula o di rilevazione iniziale;
b) gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta;
c) gli importi relativi al margine sui servizi contrattuali o alla componente di perdita dei contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta; e
d) i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione.
C8 Per raggiungere l’obiettivo perseguito dal metodo dell’applicazione retroattiva modificata, l’entità può ricorrere a ciascuna delle modifiche di cui ai paragrafi C9-C19 A soltanto nella misura in cui non disponga delle informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione retroattiva.
Valutazioni alla data della stipula o alla data della rilevazione iniziale
C9 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare le questioni seguenti, utilizzando le informazioni disponibili alla data di transizione:
a) come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;
b) se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B101-B109;
c) come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B98-B100; e
d) se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, applicando il paragrafo 71.
C9 A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve classificare come passività per sinistri accaduti una passività per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicurativo nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di una aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.
C10 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità non è tenuta a dividere i gruppi affinché non includano i contratti emessi a più di un anno di distanza, compre previsto al paragrafo 22.
Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta
C11 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti senza elementi di partecipazione diretta l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura (cfr. paragrafi 49-52) alla data di transizione applicando i paragrafi C12-C16C.
C12 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve stimare i flussi finanziari futuri alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi come l’importo dei flussi finanziari futuri alla data di transizione (o a una data anteriore se, in applicazione del paragrafo C4, lettera a), è possibile determinarli retroattivamente a tale data anteriore), rettificato in base ai flussi finanziari di cui si sa che si sono verificati tra la data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi e la data di transizione (o la data anteriore). I flussi finanziari che si sa si sono verificati comprendono i flussi finanziari derivanti da contratti che hanno cessato di esistere prima della data di transizione.
C13 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente):
a) utilizzando una curva dei rendimenti osservabili che, per almeno tre anni immediatamente prima della data di transizione, corrisponda approssimativamente alla curva dei rendimenti stimata in applicazione dei paragrafi 36 e B72-B85, se tale curva esiste;
b) se la curva dei rendimenti osservabili di cui al paragrafo a) non esiste, stimando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale (o successivamente), determinando un differenziale medio tra la curva dei rendimenti osservabili e la curva dei rendimenti stimata in applicazione dei paragrafi 36 e B72-B85, e applicando tale differenziale a detta curva dei rendimenti osservabili. Tale differenziale deve corrispondere alla media di almeno tre anni immediatamente prima della data di transizione.
C14 Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare l’aggiustamento per il rischio non finanziario alla data della rilevazione iniziale del gruppo di contratti assicurativi (o successivamente) adeguando l’aggiustamento per il rischio non finanziario alla data di transizione in funzione del previsto riduzione dal rischio prima della data di transizione. Il previsto riduzione dal rischio deve essere determinato con riferimento alla riduzione dal rischio per i contratti assicurativi simili che l’entità emette alla data di transizione.
C14 A Applicando il paragrafo B137, l’entità può scegliere di non modificare il trattamento delle stime contabili formulate nei bilanci intermedi precedenti. Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita alla data di transizione come se l’entità non avesse redatto bilanci intermedi prima della data di transizione.
C14B Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve utilizzare lo stesso metodo sistematico e ragionevole che prevede di utilizzare dopo la data di transizione quando applica il paragrafo 28 A per ripartire eventuali flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali una passività è stata rilevata applicando un altro IFRS) prima della data di transizione (escludendo eventuali importi relativi a contratti assicurativi che hanno cessato di esistere prima della data di transizione):
a) ai gruppi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione; e
b) ai gruppi di contratti assicurativi che si prevede saranno rilevati dopo la data di transizione.
C14C I flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi versati prima della data di transizione che sono attribuiti al gruppo di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione rettificano il margine sui servizi contrattuali del gruppo, nella misura in cui i contratti assicurativi che si prevede rientreranno nel gruppo siano stati rilevati a detta data (cfr. paragrafi 28C e B35C). Altri flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati prima della data di transizione, compresi quelli attribuiti al gruppo di contratti assicurativi che si prevede saranno rilevati dopo la data di transizione, sono rilevati come attività, applicando il paragrafo 28B.
C14D Se l’entità non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione del paragrafo C14B, l’entità deve determinare i seguenti importi come pari a zero alla data di transizione:
a) la rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione e le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi relativi al gruppo; e
b) l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi per i gruppi di contratti assicurativi che dovrebbero essere rilevati dopo la data di transizione.
C15 Quando l’applicazione dei paragrafi C12-C14D comporta un margine sui servizi contrattuali alla data della rilevazione iniziale, l’entità deve fare ciò che segue per determinare il margine sui servizi contrattuali alla data di transizione:
a) se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione applicabili in sede di rilevazione iniziale,
utilizzare tali tassi per calcolare gli interessi capitalizzati sul margine sui servizi contrattuali; e
b) nella misura consentita dal paragrafo C8, determinare l’importo del margine sui servizi contrattuali rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio a causa del trasferimento dei servizi prima della data di transizione, confrontando le unità di copertura restanti a tale data con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di contratti prima della data di transizione (cfr. paragrafo B119).
C16 Quando l’applicazione dei paragrafi C12-C14D determina una componente di perdita della passività per residua copertura alla data della rilevazione iniziale, l’entità deve determinare gli importi attribuiti a tale componente prima della data di transizione applicando i paragrafi C12-C14D e ripartendo tali importi su base sistematica.
C16 A Per un gruppo di contratti di riassicurazione detenuti che fornisce copertura a un gruppo oneroso di contratti assicurativi stipulati prima o al momento dell’emissione dei contratti assicurativi, alla data di transizione l’entità deve determinare una componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura (cfr. paragrafi 66 A-66B). Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite moltiplicando:
a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
C16B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C16 A in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
C16C Se non dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili necessarie per l’applicazione del paragrafo C16 A, l’entità non deve individuare una componente di recupero delle perdite per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
Determinazione del margine sui servizi contrattuali o della componente di perdita dei gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta
C17 Nella misura consentita dal paragrafo C8, per i contratti con elementi di partecipazione diretta l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura alla data di transizione come:
a) il fair value (valore equo) complessivo degli elementi sottostanti a tale data; meno
b) i flussi finanziari di adempimento a tale data; più o meno
c) la rettifica per
i) gli importi addebitati dall’entità agli assicurati (compresi gli importi dedotti dagli elementi sottostanti) prima di tale data;
ii) gli importi versati prima di tale data che non sarebbero variati sulla base degli elementi sottostanti;
iii) la variazione dell’aggiustamento per il rischio non finanziario attribuibile alla riduzione dell’entità dal rischio prima di tale data. L’entità deve stimare tale variazione basandosi sullo svincolo dal rischio per i contratti assicurativi simili che l’entità emette alla data di transizione;
iv) i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi pagati (o per i quali è stata rilevata una passività in applicazione di un altro IFRS) prima della data di transizione che sono attribuiti al gruppo (cfr. paragrafo C17 A);
d) se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a un margine sui servizi contrattuali, sottrarre l’importo del margine sui servizi contrattuali che si riferisce ai servizi prestati anteriormente a tale data. Il risultato delle operazioni di cui alle lettere da a) a c) funge da approssimazione per il margine totale sui servizi contrattuali per tutti i servizi che devono essere forniti in forza del gruppo di contratti, ossia prima che un importo sia rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio per i servizi forniti. L’entità deve stimare gli importi che sarebbero stati rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio per i servizi forniti confrontando le unità di copertura restanti alla data di transizione con le unità di copertura fornite in forza del gruppo di contratti prima di tale data; o
e) se le operazioni di cui alle lettere da a) a c) danno luogo a una componente di perdita, azzerare tale componente e aumentare dell’importo in questione la passività per residua copertura esclusa la componente di perdita.
C17 A Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve applicare i paragrafi C14B-C14D per rilevare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi e qualsiasi rettifica del margine sui servizi contrattuali del gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi [cfr. paragrafo C17, lettera c), punto iv)].
Ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi
C18 Le disposizioni seguenti si applicano per i gruppi di contratti assicurativi che, in applicazione del paragrafo C10, includono contratti emessi a più di un anno di distanza:
a) all’entità è consentito determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui al paragrafo B72, da lettera b) a lettera e), punto ii), alla data di transizione piuttosto che alla data della rilevazione iniziale e i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anziché alla data di verifica del sinistro;
b) se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra gli importi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l’entità deve determinare l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione al fine di applicare il paragrafo 91, lettera a), nei periodi di riferimento futuri. L’entità può determinare tale importo cumulativo applicando il paragrafo C19, lettera b), oppure considerandolo come segue:
i) pari a zero, a meno che si applichi il punto ii); e
ii) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.
C19 Le disposizioni seguenti si applicano per i gruppi di contratti assicurativi che non includono contratti emessi a più di un anno di distanza:
a) se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione che si applicavano al momento della rilevazione iniziale (o successivamente), l’entità deve altresì determinare i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettere b)-e), in applicazione del paragrafo C13; e
b) se sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra gli importi rilevati nell’utile (perdita) d’esercizio e quelli rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo, in applicazione del paragrafo 88, lettera b), o del paragrafo 89, lettera b), l’entità deve determinare l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione al fine di applicare il paragrafo 91, lettera a), nei periodi di riferimento futuri. L’entità deve determinare tale importo cumulativo come segue:
i) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B131, se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale, utilizzando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data della rilevazione iniziale, anch’essi determinati applicando il paragrafo C13;
ii) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica i metodi di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B132, sulla base del fatto che le ipotesi relative al rischio finanziario che si applicavano alla data della rilevazione iniziale sono quelle che si applicano alla data di transizione, ossia considerando la differenza pari a zero;
iii) per i contratti assicurativi per i quali l’entità applica il metodo di ripartizione sistematica di cui al paragrafo B133, se applica il paragrafo C13 per stimare i tassi di attualizzazione al momento della rilevazione iniziale (o successivamente), utilizzando i tassi di attualizzazione che si applicavano alla data di verifica del sinistro, anch’essi determinati applicando il paragrafo C13; e
iv) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134, considerando la differenza pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.
C19 A Applicando il paragrafo B137, l’entità può scegliere di non modificare il trattamento delle stime contabili formulate nei bilanci intermedi precedenti. Nella misura consentita dal paragrafo C8, l’entità deve determinare gli importi relativi ai ricavi o ai costi finanziari di assicurazione alla data di transizione come se non avesse redatto bilanci intermedi prima della data di transizione.
Metodo del fair value (valore equo)
C20 Per applicare il metodo del fair value (valore equo), l’entità deve determinare il margine sui servizi contrattuali o la componente di perdita della passività per residua copertura alla data di transizione come la differenza tra il fair value (valore equo) del gruppo di contratti assicurativi in tale data e i flussi finanziari di adempimento valutati a tale data. Al fine di determinare tale fair value (valore equo), l’entità non deve applicare il paragrafo 47 dell’IFRS 13 Valutazione del fair value (relativo alle caratteristiche di esigibilità a richiesta).
C20 A Per il gruppo di contratti di riassicurazione detenuti ai quali si applicano i paragrafi 66 A-66B (senza che vi sia bisogno di soddisfare la condizione di cui al paragrafo B119C) l’entità deve determinare la componente di recupero delle perdite dell’attività per residua copertura alla data di transizione moltiplicando:
a) la componente di perdita della passività per residua copertura dei contratti assicurativi sottostanti alla data di transizione (cfr. paragrafi C16 e C20); e
b) la percentuale di sinistri coperti dai contratti assicurativi sottostanti che l’entità prevede di recuperare dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
C20B Applicando i paragrafi 14-22, alla data di transizione l’entità può includere in un gruppo oneroso di contratti assicurativi sia contratti assicurativi onerosi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti sia contratti assicurativi onerosi non coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti. Per applicare il paragrafo C20 A in tali casi, l’entità deve utilizzare una base di ripartizione sistematica e razionale per determinare la quota della componente di perdita del gruppo di contratti assicurativi che si riferisce a contratti assicurativi coperti dal gruppo di contratti di riassicurazione detenuti.
C21 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità può applicare il paragrafo C22 per determinare:
a) come individuare i gruppi di contratti assicurativi, in applicazione dei paragrafi 14-24;
b) se il contratto assicurativo rientra nella definizione di contratto assicurativo con elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B101-B109;
c) come individuare i flussi finanziari discrezionali per i contratti assicurativi senza elementi di partecipazione diretta in applicazione dei paragrafi B98-B100; e
d) se il contratto di investimento rientra nella definizione di contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, applicando il paragrafo 71.
C22 L’entità può scegliere di determinare le questioni di cui al paragrafo C21 utilizzando:
a) informazioni ragionevoli e dimostrabili in relazione a quanto l’entità avrebbe determinato in considerazione dei termini del contratto e delle condizioni del mercato alla data di stipula o rilevazione iniziale, se del caso; o
b) informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili alla data di transizione.
C22 A Nell’applicare il metodo del fair value (valore equo), l’entità può scegliere di classificare come passività per sinistri accaduti una passività per il regolamento dei sinistri accaduti prima che sia stato acquisito il contratto assicurativo nell’ambito di una cessione di contratti assicurativi che non costituiscono un’impresa o di una aggregazione aziendale rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3.
C23 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità non è tenuta ad applicare il paragrafo 22 e può pertanto includere nel gruppo contratti emessi a più di un anno di distanza. L’entità deve suddividere i gruppi in modo che contengano unicamente contratti emessi a un anno (o meno) di distanza solo se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili per effettuare la divisione. A prescindere dal fatto che applichi o meno il paragrafo 22, l’entità può determinare i tassi di attualizzazione dei gruppi di cui ai paragrafi B72, da lettera b) a lettera e), punto ii), alla data di transizione anziché alla data della rilevazione iniziale e i tassi di attualizzazione di cui al paragrafo B72, lettera e), punto iii), alla data di transizione anziché alla data di verifica del sinistro.
C24 Nell’applicazione del metodo del fair value (valore equo), l’entità che sceglie di disaggregare i ricavi finanziari o i costi finanziari di assicurazione tra l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo può determinare come segue l’importo cumulativo dei ricavi finanziari o dei costi finanziari di assicurazione rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo alla data di transizione:
a) retroattivamente, ma solo se dispone di informazioni ragionevoli e dimostrabili per farlo; o
b) considerando l’importo pari a zero, a meno che si applichi la lettera c); e
c) per i contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta ai quali si applica il paragrafo B134,
considerando l’importo pari all’importo cumulativo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo per gli elementi sottostanti.
Attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi
C24 A Nell’applicare il metodo del fair value (valore equo) all’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi [cfr. paragrafo C5B, lettera b)], alla data di transizione, l’entità deve determinare l’attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi a un importo pari ai flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’entità sosterrebbe alla data di transizione per il diritto di ottenere:
a) recuperi di flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi derivanti dai premi di contratti assicurativi emessi prima della data di transizione ma non rilevati alla data di transizione;
b) contratti assicurativi futuri che siano rinnovi di contratti assicurativi rilevati alla data di transizione e i contratti assicurativi di cui alla lettera a); e
c) contratti assicurativi futuri, diversi da quelli di cui alla lettera b), dopo la data di transizione, senza pagare nuovamente i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi che l’entità ha già pagato che sono direttamente attribuibili al portafoglio di contratti assicurativi connesso.
C24B Alla data di transizione l’entità deve escludere dalla valutazione dei gruppi di contratti assicurativi l’importo delle attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi.
Informazioni comparative
C25 A prescindere dal riferimento all’esercizio immediatamente antecedente la data di applicazione iniziale di cui al paragrafo C2, lettera b), l’entità può altresì presentare, ai fini dell’applicazione dell’IFRS 17, informazioni comparative rettificate per qualsiasi periodo di riferimento precedente presentato, anche se non è tenuta a farlo. Se l’entità presenta informazioni comparative rettificate per un periodo di riferimento precedente, il riferimento alla «data di inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale» di cui al paragrafo C2, lettera b), va letto come «data di inizio del primo esercizio comparativo rettificato presentato».
C26 L’entità non è tenuta a fornire le informazioni di cui ai paragrafi 93-132 per ogni periodo di riferimento presentato prima dell’inizio dell’esercizio immediatamente precedente la data di applicazione iniziale.
C27 Se presenta informazioni comparative non rettificate relative a esercizi precedenti, l’entità deve chiaramente identificare le informazioni che non sono state rettificate, dichiarare che sono state preparate in base a criteri diversi e spiegare tali criteri.
C28 L’entità non è tenuta a presentare informazioni non pubblicate in precedenza relative allo sviluppo dei sinistri accaduti oltre cinque anni prima della fine dell’esercizio nel quale applica per la prima volta l’IFRS 17. Tuttavia, se non presenta tali informazioni deve indicarlo.
Ridesignazione delle attività finanziarie
C29 Alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17, l’entità che ha applicato l’IFRS 9 ad esercizi anteriori a tale data:
a) può rivalutare se un’attività finanziaria ammissibile soddisfa la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o al paragrafo 4.1.2 A, lettera a), dell’IFRS 9. Un’attività finanziaria è ammissibile solo se non è detenuta ai fini di un’attività che non presenta alcun nesso con i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Esempi di attività finanziarie che non sarebbero ammissibili alla rivalutazione sono le attività finanziarie detenute in relazione all’attività bancaria o le attività finanziarie detenute in fondi relativi a contratti di investimento che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
b) deve annullare la designazione precedente dell’attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se l’attività finanziaria non soddisfa più la condizione di cui al paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 a causa dell’applicazione dell’IFRS 17;
c) può designare l’attività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio se la condizione di cui al paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 è soddisfatta;
d) può designare l’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9;
e) può annullare la sua designazione anteriore dell’investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in applicazione del paragrafo 5.7.5 dell’IFRS 9.
C30 L’entità deve applicare il paragrafo C29 sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17. Essa deve applicare tali designazioni e classificazioni retroattivamente. A tal fine deve applicare le disposizioni transitorie pertinenti dell’IFRS 9. La data di applicazione iniziale per tale scopo è la data di applicazione iniziale dell’IFRS 17.
C31 L’entità che applica il paragrafo C29 non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti al fine di riflettere tali modifiche delle designazioni o classificazioni. L’entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se l’entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni dell’IFRS 9 riguardanti le attività finanziarie interessate. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare, in apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, a seconda del caso) alla data dell’applicazione iniziale, qualsiasi differenza tra:
a) il valore contabile precedente di tali attività finanziarie; e
b) il valore contabile di tali attività finanziarie alla data di applicazione iniziale.
C32 Quando applica il paragrafo C29, l’entità deve indicare nell’esercizio in oggetto quanto segue per ogni categoria di tali attività finanziarie:
a) se si applica il paragrafo C29, lettera a)- i criteri sui quali si è basata per determinare le attività finanziarie ammissibili;
b) se si applica uno dei paragrafi C29, lettere da a) a e):
i) la categoria di valutazione e il valore contabile delle attività finanziarie interessate determinati immediatamente prima della data di applicazione iniziale dell’IFRS 17; e
ii) la nuova categoria di valutazione e il nuovo valore contabile delle attività finanziarie interessate determinati dopo l’applicazione del paragrafo C29;
c) se si applica il paragrafo C29, lettera b), il valore contabile delle attività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 che non sono più designate in tal modo.
C33 Quando applica il paragrafo C29, l’entità deve fornire, nell’esercizio in questione, informazioni qualitative che consentano agli utilizzatori del bilancio di comprendere:
a) in che modo ha applicato il paragrafo C29 alle attività finanziarie la cui classificazione è cambiata in sede di applicazione iniziale dell’IFRS 17;
b) per quali motivi ha designato le attività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in applicazione del paragrafo 4.1.5 dell’IFRS 9 o ha annullato tale designazione; e
c) per quale motivo la sua nuova valutazione in applicazione dei paragrafi 4.1.2, lettera a), o 4.1.2 A, lettera a), dell’IFRS 9 l’ha portata a conclusioni diverse.
RITIRO DI ALTRI IFRS
C34 L’IFRS 17 sostituisce l’IFRS 4 Contratti assicurativi, come modificato nel 2020.
Appendice D
Modifiche ad altri IFRS
La presente appendice riporta le modifiche apportate ad altri Principi a seguito della pubblicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi da parte dell’International Accounting Standards Board. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
L’entità non può applicare l’IFRS 17 prima di applicare l’IFRS 9 Strumenti finanziari e l’IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. paragrafo C1). Pertanto, salvo indicazione contraria, le modifiche riportate nella presente Appendice si basano sul testo dei Principi che sono in vigore il 1o gennaio 2017 come modificati dall’IFRS 9 e dall’IFRS 15.
IFRS 1Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È aggiunto il paragrafo 39AE.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
39AE L’IFRS 17 Contratti assicurativi, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi B1 e D1, ha eliminato il titolo prima del paragrafo D4 e il paragrafo D4, e dopo il paragrafo B12 ha aggiunto un titolo e il paragrafo B13. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B1. Dopo il paragrafo B12 sono aggiunti un titolo e il paragrafo B13.
Appendice B
Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS
B1: L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:
a) …
f) derivati incorporati (paragrafo B9)
g) finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12); e
h) contratti assicurativi (paragrafo B13).
Contratti assicurativi
B13 L’entità deve applicare le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi C1-C24 e C28 dell’Appendice C dell’IFRS 17 ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. I riferimenti in tali paragrafi dell’IFRS 17 alla data di transizione devono essere intesi come la data di passaggio agli IFRS.
Nell’Appendice D il paragrafo D1 è modificato e sono eliminati il paragrafo D4 e il relativo titolo.
Appendice D
Esenzioni da altri IFRS
D1 L’entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
a) .
b) [eliminato]
c) .
D4 [eliminato]
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
I paragrafi 17, 20, 21 e 35 sono modificati. Dopo il paragrafo 31, sono aggiunti il titolo e il paragrafo 31 A. È aggiunto il paragrafo 64N.
Classificazione o designazione di attività acquisite e passività assunte identificabili in un’aggregazione aziendale
17.: Il presente IFRS prevede un’eccezione al principio di cui al paragrafo 15:
a) la classificazione di un contratto di leasing in cui l’acquisita è il locatore come leasing operativo o come leasing finanziario, in conformità all’IFRS 16 Leasing.
b) [eliminato]
L’acquirente deve classificare tali contratti sulla base dei termini contrattuali e di altri fattori in essere alla stipula del contratto (oppure, se i termini del contratto sono stati modificati in modo da cambiarne la classificazione, alla data di tale modifica, che potrebbe essere la data di acquisizione).
Principio di valutazione
20. I paragrafi 24-31 A specificano i tipi di attività e passività identificabili che comprendono elementi per i quali il presente IFRS prevede alcune eccezioni al principio di valutazione.
Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione
21. Il presente IFRS prevede alcune eccezioni ai principi di rilevazione e valutazione. I paragrafi 22-31 A specificano sia gli elementi particolari per cui sono previste le eccezioni, sia la natura di tali eccezioni. L’acquirente deve contabilizzare tali elementi applicando le disposizioni di cui ai paragrafi 22-31 A, in base alle quali alcuni elementi saranno:
Contratti assicurativi
31 A L’acquirente deve valutare alla data di acquisizione come passività o attività in conformità ai paragrafi 39 e B93-B95F dell’IFRS 17 Contratti assicurativi il gruppo di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 acquisiti in un’aggregazione aziendale e le attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dello stesso Principio.
Acquisti a prezzi favorevoli
35. Si può avere un acquisto a prezzi favorevoli, per esempio, in una aggregazione aziendale derivante da una vendita forzosa in quanto il venditore agisce per obbligo. Tuttavia, le eccezioni di rilevazione o valutazione trattate nei paragrafi 22-31 A per certi particolari elementi possono anche dare luogo alla rilevazione di un utile (o alla modifica dell’ammontare di un utile rilevato) per acquisto a prezzi favorevoli.
Data di entrata in vigore
64N L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 17, 20, 21, 35 e B63 e ha aggiunto dopo il paragrafo 31 un titolo e il paragrafo 31 A. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha modificato il paragrafo 31 A. L’entità deve applicare le modifiche del paragrafo 17 alle aggregazioni aziendali con data di acquisizione successiva alla data di applicazione iniziale dell’IFRS 17. L’entità deve applicare le altre modifiche quando applica l’IFRS 17.
Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B63.
ALTRI IFRS CHE FORNISCONO UNA GUIDA SULLA VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE SUCCESSIVE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 54)
B63 Gli esempi di altri IFRS che forniscono indicazioni sulla valutazione e contabilizzazione successive delle attività acquisite e passività assunte o sostenute in un’aggregazione aziendale includono:
a) .
b) [eliminato]
c) .
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate Il paragrafo 5 è modificato. È aggiunto il paragrafo 44M.
AMBITO DI APPLICAZIONE
5. Le disposizioni per la valutazione di cui al presente IFRS [nota omessa] non si applicano alle seguenti attività, disciplinate invece dagli IFRS indicati, né come attività singole né come parte di un gruppo in dismissione:
a) .
f) gruppi di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
44M L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
I paragrafi 3, 8 e 29 sono modificati. Il paragrafo 30 è eliminato. È aggiunto il paragrafo 44DD.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
a) …
d) i contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi o i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia il presente IFRS si applica a:
i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 9 richiede che l’entità li contabilizzi separatamente;
ii) le componenti di investimento che sono separate dai contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l’emittente applica l’IFRS 9 in sede di rilevazione e valutazione dei contratti. Tuttavia, l’emittente deve applicare l’IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l’entità applica l’IFRS 9 a detti diritti e a dette obbligazioni in conformità all’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), punto iv);
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;
e) .
Categorie di attività e di passività finanziarie
8. Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, specificate nell’IFRS 9,, deve essere indicato o nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note:
a) attività finanziarie valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, indicando separatamente i) quelle designate come tali in sede di rilevazione iniziale o successivamente conformemente al paragrafo 6.7.1. dell’IFRS 9; ii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 3.3.5 dell’IFRS 9; iii) quelle valutate come tali in applicazione della scelta di cui al paragrafo 33 A dello IAS 32 e iv) quelle obbligatoriamente valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9;
b) .
Fair value (valore equo)
29. L’indicazione del fair value (valore quo) non è necessaria:
a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine; o
b) [eliminato]
c) [eliminato]
d) per le passività del leasing.
30. [eliminato]
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44DD L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 3, 8 e 29 e ha eliminato il paragrafo 30. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 3. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
IFRS 9 Strumenti finanziari
Il paragrafo 2.1 è modificato. Sono aggiunti i paragrafi 3.3.5 e 7.1.6.
Capitolo 2 Ambito di applicazione
2.1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
e) i diritti e le obbligazioni che derivano da un contratto assicurativo di cui alla definizione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi o da contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia il presente Principio si applica a:
i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 se non costituiscono essi stessi contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
ii) le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratto di garanzia finanziaria. Tuttavia, se l’emittente di contratti di garanzia finanziaria ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare tali contratti come contratti assicurativi e ha utilizzato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare il presente Principio o l’IFRS 17 a tali contratti di garanzia finanziaria (cfr. paragrafi B2.5-B2.6). L’emittente può effettuare tale scelta per ciascun singolo contratto, ma la scelta effettuata per ogni contratto è poi irrevocabile;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo ma che l’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), esclude dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17. Tuttavia, se, e solo se, la copertura assicurativa costituisce un termine contrattuale dello strumento finanziario, l’entità deve separare tale componente e applicare ad essa l’IFRS 17 [cfr. IFRS 17, paragrafo 7, lettera h)];
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per gli eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;
f) …
3.3 ELIMINAZIONE CONTABILE DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE
3.3.5. Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono una passività finanziaria dell’entità (per esempio un’obbligazione societaria che ha emesso). Nonostante le altre disposizioni del presente Principio riguardanti l’eliminazione contabile delle passività finanziarie, l’entità può scegliere di non eliminare contabilmente la sua passività finanziaria che è inclusa in un fondo di questo tipo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l’entità riacquista la propria passività finanziaria per tali scopi. L’entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale strumento come una passività finanziaria e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un’attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità con il presente Principio. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
7.1.6. L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 2.1, B2.1, B2.4, B2.5 e B4.1.30 e ha aggiunto il paragrafo 3.3.5. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 2.1 e ha aggiunto i paragrafi 7.2.36-7.2.42. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
Nell’Appendice B sono modificati i paragrafi B2.1, B2.4, B2.5 e B4.1.30.
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Disposizioni transitorie per l’IFRS 17, come modificato nel giugno 2020
7.2.36. L’entità deve applicare le modifiche all’IFRS 9 introdotte dall’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato dai paragrafi 7.2.37-7.2.42.
7.2.37. L’entità che applica per la prima volta l’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 contestualmente alla prima applicazione del presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.1-7.2.28 invece dei paragrafi 7.2.38-7.2.42.
7.2.38. L’entità che applica per la prima volta l’IFRS 17 come modificato nel giugno 2020 dopo aver applicato per la prima volta il presente Principio deve applicare i paragrafi 7.2.39-7.2.42. L’entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l’applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all’inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche).
7.2.39. Per quanto riguarda la designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, l’entità:
a) deve revocare la precedente designazione della passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, se detta designazione era stata precedentemente effettuata nel rispetto della condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che non è più soddisfatta in conseguenza dell’applicazione delle presenti modifiche; e
b) può designare la passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, se detta designazione non avrebbe in precedenza soddisfatto la condizione di cui al paragrafo 4.2.2, lettera a), che è ora soddisfatta in conseguenza dell’applicazione delle presenti modifiche.
Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente.
7.2.40. L’entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell’applicazione delle presenti modifiche. L’entità può rideterminare esercizi precedenti solo se ciò è possibile senza l’uso di elementi noti successivamente. Se l’entità ridetermina esercizi precedenti, il bilancio rideterminato deve rispettare tutte le disposizioni del presente Principio per quanto riguarda gli strumenti finanziari interessati. Se non ridetermina esercizi precedenti, l’entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all’inizio dell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche.
7.2.41. Nell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l’entità non è tenuta a presentare le informazioni quantitative richieste dallo IAS 8, paragrafo 28, lettera f).
7.2.42. Nell’esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l’entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:
a) la classificazione precedente, compresa, se applicabile, la precedente categoria di valutazione, e il valore contabile determinati immediatamente prima dell’applicazione delle modifiche;
b) la categoria di valutazione e il valore contabile nuovi, determinati dopo l’applicazione di tali modifiche;
c) il valore contabile delle passività finanziarie nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria precedentemente designate come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, ma che non sono più designate in tal modo; e
d) per quali motivi ha designato le passività finanziarie come valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o ha annullato tale designazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE (CAPITOLO 2)
B2.1 Alcuni contratti prevedono un pagamento effettuato sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (quelli basati su variabili climatiche sono a volte detti «derivati climatici»). Se esulano dall’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi, tali contratti rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
B2.4 Il presente Principio si applica alle attività e passività finanziarie degli assicuratori diverse dai diritti e dalle obbligazioni esclusi ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), in quanto derivanti da contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.
B2.5 I contratti di garanzia finanziaria possono assumere diverse forme giuridiche, come la garanzia, alcune forme di lettere di credito, il contratto di default del credito o il contratto assicurativo. Il loro trattamento contabile non dipende dalla forma giuridica. Gli esempi che seguono indicano il trattamento contabile appropriato [cfr. paragrafo 2.1, lettera e)]:
a) sebbene il contratto di garanzia finanziaria soddisfi la definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 17 (cfr. paragrafo 7, lettera e), dell’IFRS 17), se il rischio trasferito è significativo l’emittente applica il presente Principio. Ciò nonostante, se l’emittente ha precedentemente dichiarato espressamente di considerare i contratti di garanzia finanziaria come contratti assicurativi e ha adottato criteri contabili applicabili ai contratti assicurativi, l’emittente può scegliere di applicare ad essi il presente Principio o l’IFRS 17.
b) alcune garanzie relative al credito non prevedono, come condizione preliminare per il pagamento, che il possessore sia esposto all’inadempienza del debitore nell’effettuare i pagamenti relativi all’attività garantita alla scadenza e subisca una perdita conseguente. Un esempio è la garanzia che prevede pagamenti in caso di variazioni di un rating di credito o indice di credito prestabilito. Tali garanzie non rappresentano contratti di garanzia finanziaria secondo la definizione del presente Principio, e non sono contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17. Esse sono derivati e l’emittente vi applica il presente Principio;
c) …
La designazione elimina o riduce significativamente un’asimmetria contabile
B4.1.30 Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi l’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio soltanto se essa soddisfa il principio di cui al paragrafo 4.1.5 o al paragrafo 4.2.2, lettera a):
a) l’entità ha contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 la cui valutazione incorpora informazioni attuali e attività finanziarie che considera correlate e che sarebbero altrimenti valutate al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o al costo ammortizzato;
b) …
IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti
Il paragrafo 5 è modificato.
AMBITO DI APPLICAZIONE
5. L’entità deve applicare il presente Principio a tutti i contratti con i clienti, eccetto i seguenti:
a) …
b) i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi. Tuttavia l’entità può scegliere di applicare il presente Principio ai contratti assicurativi che hanno come obiettivo principale la fornitura di servizi per un importo fisso conformemente al paragrafo 8 dell’IFRS 17;
c) .
Nell’Appendice C è aggiunto il paragrafo C1C.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
C1C L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IAS 1 Presentazione del bilancio
I paragrafi 7, 54 e 82 sono modificati. È aggiunto il paragrafo 139R.
DEFINIZIONI
7. …
Le altre componenti di conto economico complessivo comprendono le voci di ricavo e di costo (incluse le rettifiche da riclassificazione) che non sono rilevate nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o consentito da altri IFRS.
Le voci delle altre componenti di conto economico complessivo sono le seguenti:
a) .
g) .;
h) .;
i) i ricavi finanziari e i costi finanziari di assicurazione derivanti da contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi che sono esclusi dall’utile (perdita) d’esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell’IFRS 17, o un importo che elimina le asimmetrie contabili con i ricavi finanziari o i costi finanziari derivanti dagli elementi sottostanti, in applicazione del paragrafo 89, lettera b), dell’IFRS 17; e
j) i ricavi finanziari e i costi finanziari derivanti da contratti di riassicurazione detenuti che sono esclusi dall’utile (perdita) d’esercizio quando il loro totale è disaggregato in modo da includere nell’utile (perdita) d’esercizio un importo determinato in base ad una ripartizione sistematica in applicazione del paragrafo 88, lettera b), dell’IFRS 17.
Informazioni da presentare nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
54. Il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria deve includere le voci rappresentative dei seguenti
valori:
a) …
da) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono attività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17;
e) …
ma) portafogli di contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 che costituiscono passività, disaggregati secondo quanto previsto dal paragrafo 78 dell’IFRS 17;
n) …
Informazioni da esporre nella sezione dell’utile (perdita) d’esercizio o nel prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio
82. In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell’utile (perdita) d’esercizio o il prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio deve comprendere le voci che presentano i seguenti importi relativi all’esercizio:
a) ricavi, con indicazione separata degli elementi seguenti:
i) interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; e
ii) ricavi assicurativi (cfr. IFRS 17);
aa) …
ab) costi per servizi assicurativi relativi a contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
ac) ricavi o costi derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
b) …
bb) ricavi o costi di natura finanziaria relativi a contratti assicurativi derivanti da contratti emessi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 (cfr. IFRS 17);
bc) ricavi finanziari o costi finanziari derivanti da contratti di riassicurazione detenuti (cfr. IFRS 17);
c) …
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
139R L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 7, 54 e 82. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 54. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
IAS 7 Rendiconto finanziario
Il paragrafo 14 è modificato. È aggiunto il paragrafo 61.
Attività operativa
14. I flussi finanziari generati dall’attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell’entità. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell’utile o della perdita d’esercizio. Esempi di flussi finanziari generati dall’attività operativa sono:
a) .
e) [eliminato]
f)
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
61. L’IFRS 17 Contratti assicurativi, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 14. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Sono aggiunti i paragrafi 29 A, 29B e 81M.
VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE
29 A Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono immobili a uso del proprietario. L’entità applica lo IAS 16 agli immobili a uso del proprietario che sono inclusi in tale fondo o sono elementi sottostanti. Nonostante il paragrafo 29, l’entità può scegliere di valutare tali immobili utilizzando il modello del fair value (valore equo) secondo quanto previsto dallo IAS 40. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
29B L’entità deve trattare come una classe distinta di immobili, impianti e macchinari gli immobili a uso del proprietario valutati utilizzando il modello del fair value (valore equo) applicabile agli investimenti immobiliari in applicazione del paragrafo 29 A.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
81M L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha aggiunto i paragrafi 29 A e 29B. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
IAS 19 Benefici per i dipendenti
La nota al paragrafo 8 è modificata. È aggiunto il paragrafo 178.
La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti non è necessariamente un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
178. L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato la nota al paragrafo 8. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture
Il paragrafo 18 è modificato. È aggiunto il paragrafo 45F.
Esenzione dall’applicazione del metodo del patrimonio netto
18. Quando una partecipazione in una società collegata ovvero in una joint venture è detenuta direttamente o indirettamente da una entità che sia una società d’investimento in capitale di rischio, o un fondo comune, un fondo d’investimento o entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni, l’entità può decidere di valutare tali investimenti al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità all’IFRS 9. Un esempio di fondo assicurativo collegato a partecipazioni è un fondo detenuto dall’entità come elemento sottostante di un gruppo di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. L’entità dovrà prendere tale decisione separatamente per ciascuna società collegata o joint venture, al momento della rilevazione iniziale della società collegata o joint venture (cfr. l’IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
45F L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 18. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
Il paragrafo 4 è modificato. Sono aggiunti i paragrafi 33 A e 97T.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
a) …
d) i contratti assicurativi come definiti dall’IFRS 17 Contratti assicurativi o i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.
Tuttavia il presente Principio si applica a:
i) i derivati incorporati in contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 9 richiede che l’entità li contabilizzi separatamente;
ii) le componenti di investimento separate dai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17, se l’IFRS 17 impone tale separazione, a meno che la componente di investimento separata sia un contratto di investimento con elementi di partecipazione discrezionali rientrante nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17;
iii) i diritti e le obbligazioni dell’emittente derivanti da contratti assicurativi che soddisfano la definizione di contratti di garanzia finanziaria, se l’emittente applica l’IFRS 9 in sede di rilevazione e valutazione dei contratti. Tuttavia, l’emittente deve applicare l’IFRS 17 se sceglie di applicarlo per la rilevazione e la valutazione dei contratti a norma del paragrafo 7, lettera e), dello stesso Principio;
iv) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti di carte di credito o contratti analoghi emessi dall’entità, che offrono strumenti di credito o di pagamento, che soddisfano la definizione di contratto assicurativo, se l’entità applica l’IFRS 9 a detti diritti e dette obbligazioni in conformità all’IFRS 17, paragrafo 7, lettera h), e all’IFRS 9, paragrafo 2.1, lettera e), punto iv);
v) i diritti e le obbligazioni dell’entità che sono strumenti finanziari derivanti da contratti assicurativi emessi dall’entità che limitano il risarcimento per eventi assicurati all’importo altrimenti necessario per estinguere l’obbligazione dell’assicurato derivante dal contratto, se conformemente all’IFRS 17, paragrafo 8 A, l’entità sceglie di applicare a tali contratti l’IFRS 9 invece dell’IFRS 17;
e) [eliminato]
f) …
Azioni proprie (cfr. anche paragrafo AG36)
33 A Talune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo e rilevano passività finanziarie per gli importi da versare a tali investitori. Analogamente alcune entità emettono gruppi di contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta di cui detengono gli elementi sottostanti. Alcuni di tali fondi o elementi sottostanti comprendono azioni proprie dell’entità. Nonostante il paragrafo 33, l’entità può scegliere di non detrarre dal patrimonio netto un’azione propria che è inclusa in un siffatto fondo o è un elemento sottostante quando, e solo quando, l’entità riacquista lo strumento rappresentativo del proprio capitale a tali fini. L’entità può invece scegliere di continuare a contabilizzare tale azione propria come patrimonio netto e di contabilizzare lo strumento riacquistato come se si trattasse di un’attività finanziaria che essa valuta al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio in conformità con l’IFRS 9. Tale scelta è irrevocabile e viene fatta strumento per strumento. Per quanto concerne questa scelta, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali (cfr. l’IFRS 17 per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
97T L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato i paragrafi 4, AG8 e AG36 e ha aggiunto il paragrafo 33 A.
Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 4. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
Nella Guida operativa è modificato il paragrafo AG8.
Attività e passività finanziarie
AG8 La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l’obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluto o può essere subordinato all’accadimento di un evento futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l’obbligazione contrattuali esistono a causa di un’operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l’obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura inadempienza da parte del mutuatario. Il diritto e l’obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio. Alcuni tra tali diritti e obbligazioni potenziali possono essere contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17.
IAS 36 Riduzione di valore delle attività
Il paragrafo 2 è modificato. È aggiunto il paragrafo 140N.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle riduzioni di valore di tutte le attività, eccetto che per:
a) …
h) contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi che sono attività ed eventuali attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17; e
i) .
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
140N L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 2. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 2. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
Il paragrafo 5 è modificato. È aggiunto il paragrafo 103.
AMBITO DI APPLICAZIONE
5. Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l’entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:
a) …
e) contratti assicurativi e altri contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi;
f) …
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
103. L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 5. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
IAS 38 Attività immateriali
Il paragrafo 3 è modificato. È aggiunto il paragrafo 130M.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Se un altro Principio prescrive la contabilizzazione di una specifica tipologia di attività immateriale, l’entità applica quel Principio, invece che il presente Principio. Per esempio, il presente Principio non si applica a:
a) .
g) i contratti rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi e le eventuali attività per i flussi finanziari connessi all’acquisizione dei contratti assicurativi secondo la definizione dell’IFRS 17;
h) …
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
130M L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 3. Modifiche all’IFRS 17, pubblicato a giugno 2020, ha ulteriormente modificato il paragrafo 3. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica l’IFRS 17.
IAS 40 Investimenti immobiliari
Il paragrafo 32B è modificato. È aggiunto il paragrafo 85H.
Principio contabile
32B Alcune entità gestiscono, internamente o esternamente, un fondo di investimento che fornisce agli investitori benefici determinati in funzione delle quote detenute nel fondo. Analogamente alcune entità emettono contratti assicurativi con elementi di partecipazione diretta i cui elementi sottostanti comprendono investimenti immobiliari. Soltanto ai fini dei paragrafi 32 A-32B, i contratti assicurativi comprendono i contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali. Il paragrafo 32 A non consente all’entità di valutare gli immobili posseduti dal fondo (o gli immobili che sono un elemento sottostante) in parte al costo e in parte al fair value (valore equo) (cfr. l’IFRS 17 Contratti assicurativi per i termini usati nel presente paragrafo che sono definiti in tale Principio).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
85H L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 32B. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
La sezione «Riferimenti» è modificata.
RIFERIMENTI
IFRS 17 Contratti assicurativi
Il paragrafo 7 è modificato.
INTERPRETAZIONE
7. Altre obbligazioni previste da un accordo, incluse le eventuali garanzie fornite e le obbligazioni sostenute in caso
di cessazione anticipata, devono essere contabilizzate ai sensi dello IAS 37, dell’IFRS 9 o dell’IFRS 17, a seconda dei termini dell’accordo.
Il paragrafo relativo alla data di entrata in vigore è modificato.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’IFRS 17, pubblicato a maggio 2017, ha modificato il paragrafo 7. L’entità deve applicare detta modifica quando applica l’IFRS 17.
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