La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25128 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in materia di notifiche degli atti ha statuito che sono valide le notifiche degli atti di Equitalia fatte dal postino ed inoltre non è necessaria l’identificazione del ricevente sulla relata.
La Corte Suprema contrariamente agli orientamenti formatisi presso i giudici tributari di tutta Italia che avevano sancito l’inesistenza delle notifiche a mezzo del servizio postale.
La vicenda ha riguardato una società che si era opposta alla intimazione ad adempiere notificata in conseguenza di cartella esattoriale non adempiuta. La società ricorreva avverso l’atto alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure, il concessionario proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado accoglie le motivazioni del concessionario.
In particolare i giudici di appello affermano “che – risultando dagli atti la raccomandata con la quale era stata spedita la cartella esattoriale alla società contribuente, siccome atto presupposto rispetto al menzionato provvedimento – la veridicità delle attestazioni ivi contenute (con particolare riferimento all’individuazione del soggetto ricevente) poteva essere contestata solo con querela di falso contro atto pubblico, in difetto di che ogni eccezione circa l’avvenuta notifica risultava priva di pregio. Anche l’eccezione di difetto del responsabile del procedimento avrebbe potuto riguardare la sola cartella e non l’intimazione di pagamento.”
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
I giudici della Cassazione rigettano il ricorso della società contribuente. Gli Ermellini, in particolare, hanno precisato che la cartella di pagamento può essere validamente notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altri adempimenti ad opera dell’ufficiale postale. Per cui l’ufficiale postale ha solo l’obbligo di verificare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
I giudici di legittimità con la sentenza in commento analizzano solo marginalmente il problema della notifica a mezzo del postino, approfondendo la questione dell’identificazione del ricevente. Pertanto, secondo i giudici del Palazzaccio, l’atto recapitato dal concessionario della riscossione è perfettamente valido anche in assenza, sulla ricevuta di ritorno, dell’identificazione precisa di colui che lo riceve. Infatti il postino compie un’attività che ha fede privilegiata di quanto da lui stesso attestato.
Nè consegue che se nell’avviso di ricevimento della raccomandata a ricevuta di ritorno manchino le generalità del soggetto cui l’atto è consegnato e la relativa sottoscrizione sia illeggibile, l’atto è comunque valido. In quanto la relazione esistente tra la persona cui l’atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
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