La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 946 depositata il 17 gennaio 2020 intervenendo in tema di notifica a persona diversa dal contribuente ha ribadito che “sulla validità della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace … non incide la circostanza che il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di incapacità naturale”
La vicenda ha riguardato un contribuente che impugnava un estratto di ruolo in relazione alla cartella di pagamento in ordine a maggiori tributi per omessi versamenti oltre sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale adita dal contribuente accoglieva le doglianze del ricorrente. In particolare rilevando che l’Agente per la riscossione aveva prodotto tardivamente la documentazione relativa all’intervenuta notifica della cartella esattoriale. Avverso tale decisione l’Agente per la riscossione proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. Il contribuente replicava affermando che non è consentito produrre nuove prove in appello nel giudizio tributario, e comunque la notifica doveva ritenersi invalida, in quanto effettuata nelle mani del padre, persona incapace perché affetta dal morbo di Alzheimer. I giudici di appello accolgono il ricorso dell’Agente della riscossione rilevando che è consentita la produzione di nuovi documenti in appello quando gli stessi risultino indispensabili ai fini della decisione da assumere. Affermava, inoltre, la validità della notifica effettuata nelle mani del padre del ricorrente “affetto dal morbo di Alzheimer” e che il contribuente avrebbe dovuto procedere previamente alla presentazione della querela di falso per la contestazione in ordine alla correttezza della notifica. Il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini nel rigettare il ricorso del contribuente riaffermano che “in materia di notificazioni, il limite di validità … va individuato nella palese incapacità dell’accipiens” (legalmente equiparata all’immaturità di un minore di 14 anni), dovendosi escludere che l’ufficiale giudiziario sia tenuto a compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacità di quest’ultimo, potendosi limitare ad un esame superficiale. Né assume rilievo, quale causa di nullità della predetta notificazione, la prova della mera incapacità naturale, temporanea, del consegnatario.”
I giudici di legittimità osservano che la notifica si perfeziona con “la consegna del plico sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’ avviso di ricevimento da restituire al mittente … l’atto è valido … anche se manchino nell’ avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma” (Cass. sez. V, sent. 27.5.2011, n. 11708; conforme sul punto: Cass. sez. V, sent. 6.6.2012, n. 9111). Inoltre, “non sussiste alcun onere probatorio dell’Agente per la riscossione avente ad oggetto l’esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla “matrice”
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