La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30865 depositata il 26 novembre 2019 intervenendo in tema di licenziamenti collettivi ha statuito che “la (mera) violazione della procedura, quale vizio formale, comporta la tutela indennitaria”
La vicenda ha riguardato un dipendente responsabile dell’Ufficio Marketing di una società licenziato a seguito della procedura di cui ex lege n. 223 del 1991 senza comparazione con altri lavoratori e per essere questi titolare di funzione aziendale complessa e di professionalità infungibile. Il lavoratore impugnava il licenziamento. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze del lavoratore. Avverso la decisione del Tribunale la società datrice di lavoro proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado riformavano la sentenza impugnata dichiarando risolto il rapporto di lavoro condannato ma condannando la società al pagamento di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi al tasso legale dalla data del licenziamento sul capitale rivalutato.
Il Lavoratore proponeva, avverso la decisione di appello, ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del lavoratore. In particolare hanno ritenuto il licenziamento legittimo ai sensi della procedura di cui alla legge 223/1991 qualora, pur nell’ambito di un criterio di individuazione dell’articolazione aziendale entro cui delimitare la scelta del personale avvenga, comunque, la verifica della incompatibilità tra la mansione del lavoratore (in quanto infungibile) con l’attività dei dipendenti di tutti gli altri reparti. Pertanto, la comparazione con i lavoratori di tutto il complesso aziendale non avrebbe modificato la graduatoria del personale in esubero e non avrebbe, quindi, consentito di evitare il licenziamento di questo lavoratore.
Inoltre i giudici del palazzaccio hanno precisato che in materia di licenziamento collettivo illegittimo, in forza della previsione dettata dall’art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991, applica la tutela indennitaria ai vizi formali della procedura di mobilità e riserva la tutela reintegratoria ai vizi procedurali che abbiano in concreto determinato la violazione dei criteri di scelta, andando a verificare se l’errata determinazione dell’ambito della platea dei lavoratori si sia risolta in una (conseguente) errata comparazione dei lavoratori alla stregua dei criteri di scelta (sindacali o legali).
In particolare “la mancata indicazione delle regole sulla base delle quali dovevano operare i criteri legali in concorso tra loro, impediva di verificare il corretto uso del potere datoriale e si era, in concreto, tradotta in una illegittima applicazione dei criteri di scelta, connotatasi nell’erronea individuazione del lavoratore da licenziare con particolare riguardo al criterio dell’anzianità di servizio.”