La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28171 depositata il 31 ottobre 2024, intervenendo in tema di notifica del licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui è valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex 1335 c.c.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza (Cass., n. 20519 del 2019). Si è anche affermato che tale presunzione non opera nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell’allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell’impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata (Cass., n. 3984 del 2015. Cass. n. 4795 del 2023). (Cass.n. 22295 del 2017)”

La vicenda ha riguardato un dipendente di una società di capitale, a cui veniva inoltrata la comunicazione di licenziamento per calo di commesse. La datrice di lavoro inviava la comunicazione all’ultimo indirizzo comunicato dal dipendente. Il lavoratore impugnava il licenziamento. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accoglieva le doglianze del ricorrente. La società datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, respingeva l’impugnativa di licenziamento orale. In particolare aveva preliminarmente ritenuto regolarmente intimato in forma scritta il licenziamento, sia in applicazione del principio di presunzione dettato dall’art. 1335 c.c. (avendo, il datore di lavoro, depositato la busta raccomandata contenente la lettera di licenziamento restituita al mittente su cui si legge la data di spedizione e la dicitura “avvisato 14/6/2008 “, nonché il timbro “non richiesto entro il termine”). Il lavoratore impugnava la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso del lavoratore.

Per gli Ermellini La presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018 con riguardo alla lettera di licenziamento). La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 511 del 2019). Il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l’operatività della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell’invio della raccomandata, ma dovrà verificare l’esito dell’invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell’avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato (Cass. n.31845 del 2022).”