La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26765 depositata il 15 ottobre 2024, intervenendo in tema di licenziamento, ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un informatore farmaceutico che aveva falsificato i rapporti informativi sull’attività effettuata presso i medici.

La vicenda ha visto protagonista un dipendente, che svolgeva l’attività di informatore farmaceutico, che era stato sottoposto a controllo investigativo da parte del datore di lavoro che aveva incaricato una agenzia investigativa. Gli esiti dell’indagine investigativa dimostravano che il dipendente aveva intrattenuto contatti personali con medici in numero di gran lunga inferiore a quello che aveva indicato nel rapporto mensile inviato alla società. Inoltre negli orari in cui secondo quanto indicato nel rapporto era impegnato nella sua attività di informatore farmaceutico in realtà il lavoratore si era dedicato ad attività personali e ricreative. La società datrice di lavoro notificava al dipendente il provvedimento di licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, a seguito di giudizio cartolare, respingeva il ricorso del dipendente  avverso  il  licenziamento   in  tronco  ai  sensi dell’articolo 2119 c.c.. La decisione di prime cure veniva impugnata dal dipendente. La Corte di appello rigettava il reclamo, condividendo l’iter argomentativo del tribunale sostenendo che tali gravi comportamenti dimostravano la lesione irrimediabile del rapporto fiduciario, tenuto conto che la rendicontazione mensile sul rapporto tra azienda e informatore farmaceutico costituiva l’unico strumento di controllo del datore sull’operato  del dipendente godendo questi di ampia autonomia di movimento e di organizzazione. Il dipendente impugnava la sentenza di appello con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini la “censura è infondata atteso che la Corte di appello ha tenuto ampiamente conto della disciplina collettiva che è stata richiamata in sentenza. La sentenza gravata correttamente distingue il fatto addebitato dal datore ( falsificazione del resoconto del lavoro svolto) rispetto a quello richiamato dal ricorrente a fondamento delle proprie difese (mera alterazione di cartellino o badge), ed ha riportato la disciplina del licenziamento irrogato all’interno dell’art.52 del CCNL il quale commina il licenziamento in tronco in caso di commissione di gravi infrazioni della disciplina o alla diligenza nel lavoro, la cui esistenza nel merito risulta congruamente motivata dalla sentenza gravata e non è censurabile in questa sede.   

A nulla rileva perciò la disciplina della recidiva di cui, secondo il ricorrente, occorreva tener conto, avendo la Corte correttamente individuato la normativa collettiva della fattispecie di licenziamento in tronco a prescindere da qualsiasi recidiva.

E d’altra parte evidente che un conto è la falsificazione di un rapporto informativo sull’attività lavorativa in concreto prestata presso i singoli medici e nelle singole località, altro conto è la mera alterazione di un cartellino marcatempo. “

Inoltre, il Supremo consesso confermava che il comportamento del dipendete era ancora più grave considerato che la rendicontazione mensile era alla base della corretta esecuzione dell’obbligo della società datoriale nei confronti dell’AIFA di comunicare il numero dei sanitari visitati e il numero medio delle interviste effettuate dai propri informatori scientifici.