La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31790 depositata il 15 novembre 2023, intervenendo in tema di licenziamento per mancanza di rispetto delle lavoratrici, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “… la giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. integra una clausola generale che l’interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, a cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici … Cass. n. 7029/2023″
La vicenda ha riguardato un dipendente licenziato per comportamento inadempiente era stato posto in essere in violazione delle disposizioni aziendali e denotava “mancanza di rispetto del ricorrente nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui inopportuni approcci e inviti”. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il datore di lavoro prima del provvedimento di espulsione aveva comunicato allo stesso una diffida, rimasta inadempiuta. Il Tribunale adito respingeva il ricorso del lavoratore. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il dipendente proponeva reclamo alla Corte di Appello. I giudici territoriali respingevano il reclamo del lavoratore. Il dipendente impugnava la decisione di appello con ricorso in cassazione fondato su sei motivi.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso.
Per i giudici di legittimità sussiste la giusta causa di licenziamento nel caso di continui approcci e inviti inopportuni; tali comportamento sono irrispettosi da parte del dipendente verso le vittime delle sue “attenzioni”, ripetute e sgradite, che mettono a disagio le destinatarie, turbandole. Tale condotta è lesive della dignità e della sicurezza delle interessate oltre a essere contrarie al decoro e alla correttezza da mantenere per i rapporti nell’ambiente di lavoro.
Infine per il Supremo consesso “… la diffida si è manifestata quale esercizio del potere direttivo, ed è stato l’inadempimento alla stessa, espresso con comportamenti successivi, ad attivare il procedimento disciplinare per tutti i fatti lesivi della dignità e sicurezza delle colleghe, nonché relativi all’uso improprio dei mezzi di comunicazione aziendali e al decoro e correttezza nelle relazioni tra colleghi nell’ambiente lavorativo …”