La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 26440 depositata il 10 ottobre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui “la giusta causa di licenziamento, quale “fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama; tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e, della loro concreta attitudine a costruire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici (Cass. n. 13534 del 2019; n. 31155 del 2018; n. 27238 del 2018; n. 21214 del 2009; Cass. n. 8254 del 2004).”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società che gestisce supermercati. Al dipendente impiegato nel reparto macelleria gli veniva contestato di essersi rivolto ad un cliente in modo sgarbato e scurrile. Al termine della procedura disciplinare gli veniva irrogata la sanzione del licenziamento. Il lavoratore impugnava l’atto di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso del dipendente. La società datrice di lavoro, avverso la decisione di primo grado proponeva appello. La Corte territoriale in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato. I giudici di appello avevano accertato la sussistenza dell’addebito e sottolineato “la volgarità e l’aggressività dimostrate dal lavoratore, peraltro nei confronti di una persona anziana” motivando la gravità della condotta per avere il dipendente “proseguito il diverbio, anziché chiedere scusa al cliente [ …], con toni sempre più accessi, dando uno spettacolo indecoroso e anche un po’ preoccupante”. Il lavoratore avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini hanno condiviso, quanto precisato dai giudici di merito, che il comportamento del lavoratore integrata la previsione dell’art. 215 c.c.n.l. che sanziona con il licenziamento le “gravi violazioni” degli obblighi posti dall’art. 210, tra cui quello di “usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri”.