La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23031 depositata il 22 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento di un dirigente, ha affermato che “in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare l’indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (Cass. n. 5671/2012).”
La vicenda ha riguardato un dirigente, direttore generale di una banca, a cui veniva notificato il licenziamento per giusta causa, beneficiario di un patto di stabilità che prevedeva la sua licenziabilità solo per giusta causa e, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, l’applicazione della tutela reale convenzionale, licenziamento per giusta causa. Il dirigente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, ritenne provati e costituenti giusta causa alcuni degli addebiti contenuti nella contestazione disciplinare. Avverso la decisione dei giudici di prime cure, il direttore proponeva appello. La Corte territoriale nel confermare la sentenza impugnata. Il dirigente, averso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini nel ritenere corretto la decisione di merito sul licenziamento del dirigente per gravi carenze nello svolgimento della prestazione, evidenziava che “In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (per tutte, Cass. n. 281/2016; Cass. n. 16841/2018).”