La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24619 depositata il 2 ottobre 2019 intervenendo in tema di licenziamento disciplinare ha riaffermato che “per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava – la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro”
La vicenda ha riguardato una dipendente, gerente di un negozio, di una società che aveva avuti una serie di comportamento ritenuti, dal datore di lavoro, idonei a far scattare il licenziamento disciplinare. I comportamenti oggetto di contestazione riguardavano l’abuso di potere consistito nell’introdurre nel negozio e nel farsi confezionare da una sarta di fiducia un abito identico a un modello in vendita; lo svolgimento telefonico di attività di cartomanzia in orario di lavoro; l’avere messo da parte e occultato capi di abbigliamento e altri oggetti destinati alla vendita; avere indossato capi destinati alla vendita durante l’orario di lavoro; Tessersi ripetutamente assentata dal negozio senza autorizzazione; l’avere ripetutamente rimproverato e mortificato le colleghe alla stessa sottoposte, in qualità di gerente del punto vendita, in particolare non prestando soccorso a una commessa che si era sentita male e anzi rivolgendole offese e costringendo due colleghe, che stavano consumando il pranzo sul tavolo del magazzino, a mangiare su di un cartone appoggiato sul pavimento.
La Corte di appello accoglieva il reclamo della lavoratrice dichiarando risolto il rapporto di lavoro è condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ritenendo i giudici di appello che le circostanze poste a base del licenziamento non erano state provate e che, comunque, non assumevano una rilevanza idonea a giustificare il licenziamento.
Il datore di lavoro avverso la predetta decisione di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi. In particolare, per la società ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato il ruolo di gerente svolto dal lavoratore e le conseguenti responsabilità e nemmeno la gravità dei fatti posti a base del licenziamento.
Gli Ermellini accolgono il primo ed il quinto motivo del ricorso e, tra l’altro, evidenziando la “necessità di valutare la condotta del lavoratore anche alla luce del “disvalore ambientale” che la stessa assume quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere per gli altri dipendenti dell’impresa a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto degli obblighi connessi al rapporto di lavoro”.
Inoltre, i giudici del palazzaccio, precisano che i giudici di merito avevano omesso di considerare la molteplicità dei fatti ascritti alla lavoratrice e del fatto che la stessa era gerente del punto vendita.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 ottobre 2019, n. 24619 - Licenziamento disciplinare per svolgimento telefonico di attività di cartomanzia in orario di lavoro e relativo onere probatorio
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8611 depositata il 15 marzo 2022 - Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio…
- Disvalore ambientale: Legittimo il licenziamento per comportamenti verificatisi prima dell'assunzione quando la loro gravità è tale da intaccare il vincolo fiduciario
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11540 - In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14093 depositata il 22 maggio 2023 - Ai sensi dell’art. 54 bis, d.lgs. n. 165/2001 l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 dicembre 2019, n. 34368 - L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…