La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 12142 depositata il 6 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per frasi ingiuriose verso il datore di lavoro pubblicate su Facebook, ha ribadito il principio secondo cui “… In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone» (così Cass. 27/04/2018, n. 10280, ove è precisato, in motivazione, che, in tal caso, «il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione», venendosi a determinare «la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica»; cfr., altresì, Cass. 26/05/2023, n. 14836, ove è affermato che «la potenzialità offensiva della propalazione di notizie o di dichiarazioni proprio a mezzo dei cd. social in generale, e di Facebook in particolare, sia più volte stata affermata dalla giurisprudenza sia civile che penale di questa Corte, che ha posto in rilievo l’idoneità del messaggio, una volta immesso sul web, anche su un social ad accesso circoscritto, di sfuggire al controllo del suo autore per essere veicolato e rimbalzato verso un pubblico indeterminato, tanto che l’immissione di un “post” di contenuto denigratorio è stato ritenuto più volte idoneo ad integrare gli estremi della diffamazione»); …”
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui veniva notificato il provvedimento di licenziamento per avere il medesimo diffuso tramite il social network “Facebook” affermazioni diffamatorie nei confronti del datore di lavoro e dei vertici aziendali, attribuendo loro comportamenti apertamente disonorevoli ed infamanti con un “post” idoneo a qualificare in modo offensivo e dispregiativo l’azienda e altamente lesivo dell’immagine della stessa. Il lavoratore impugna il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta dal dipendente volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa. Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente propone appello. La Corte territoriale confermava la pronunzia del Tribunale evidenziando, da un lato, che l’esistenza del “post” (e del suo contenuto) era stata concordemente confermata da due testimoni, che avevano riferito di averlo personalmente letto perché pubblicato all’interno del profilo “Facebook” del lavoratore, e, dall’altro, che il recesso era la reazione proporzionata alla gravità della condotta, indubbiamente idonea ad incrinare il rapporto fiduciario. Il dipendente impugnava la decisione del giudice del gravame con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso.
Gli Ermellini ritengono che la diffusione su Facebook di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro integra gli estremi della diffamazione.
Il Supremo consenso, in ordine al richiamato precedente da parte del dipendente, ha ritenute che è “… del tutto peculiare, e non sovrapponibile a quella in esame, è la vicenda esaminata da Cass. 10/09/2018, n. 21965 (ove è statuito che «i messaggi scambiati in una “chat” privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse»), concernente un messaggio pubblicato su un gruppo “Facebook” di un determinato sindacato, e, pertanto, nell’ambito di una “chat” chiusa o privata, in relazione alla quale era stata specificamente accertata la volontà dei partecipanti, in numero necessariamente esiguo, di non diffusione all’esterno delle conversazioni ivi svolte; …”