La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa di un sindacalista, ha riaffermato il principio secondo cui “pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno “allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali”.” (Cass. sentenza n. 11759 del 2003)
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azione, che rivestiva anche la carica di dirigente sindacale, a cui veniva notificato il licenziamento per giusta causa, per aver fruito illegittimamente dei premessi sindacali ottenuti, durante i quali non aveva svolto alcuna attività sindacale ed era risultato fuori regione per motivi personali. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro. Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria il Tribunale rigettava l’impugnazione. Poi, con sentenza, rigettava l’opposizione proposta dal dipendente. Il dipendente impugnava la sentenza dei giudici di prime cure. La Corte d’appello rigettavano il gravame interposto dal dipendente. In particolare i giudici di appello hanno precisato che l’investigatore privato ha confermato la sua relazione, nella quale sono ben descritti tutti gli spostamenti e le attività del – in quei due giorni e che non sussiste la violazione della privacy, perché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di premessi sindacali (cass. n. 6174/2019).
I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso.
Per gli Ermellini neanche rileva la decisione della cass. n. 6495/2021, “pure invocata dal ricorrente, perché in quel caso era rimasto accertato in fatto che il dirigente sindacale, nei giorni per i quali aveva ottenuto il permesso sindacale, aveva svolto attività che “pur non riconducibili allo schema della riunione sindacale, rientravano comunque nell’ambito di quelle proprie dell’incarico sindacale ricoperto”. Nel caso in esame, invece, il risultato dell’istruttoria è stato totalmente diverso e precisamente in termini di uso del permesso sindacale (per due giorni di seguito) per soddisfare esigenze prettamente ed esclusivamente personali e familiari.”