La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 25129 depositata il 8 novembre 2013 intervenendo in materia di processo tributario ha statuito che è ammissibile il ricorso cumulativo e l’appello cumulativo nei confronti di due distinte sentenze concernenti processi trattati separatamente riguardanti lo stesso tributo per diverse annualità.
In altri termini qualora i procedimenti sono formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, (anche se attinenti a diverse annualità), e i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, la Suprema Corte, ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo e l’appello cumulativo, solo in ipotesi idonee a dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.
Al contribuente venivano notificati avviso di pagamento e la successiva cartella di pagamento riferiti entrambi a TARSU anno 2005. La società avverso gli atti ricevuti provvedeva, con distinti ricorsi, ad impugnare gli atti notificatele inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici non accolsero le doglianze del ricorrente. La CTP emise, pertanto, due distinte sentenze. La società contribuente avverso le due sentenze propose un unico appello cumulativo. La Commissione Tributaria Regionale ritenne l’inammissibilità dell’appello cumulativo di due sentenze, pur trattandosi di processi con identità di parti, identità delle questioni trattate e pur avendo la parte ricorrente fatto espressa indicazione delle plurime sentenze impugnate nell’unico atto di impugnazione.
La parte attorea propose ricorso, basandolo su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione fondata e pertanto hanno accolto il ricorso, rinviando ad altra sezione cella Commissione Tributaria Regionale.
I giudici di legittimità hanno applicato il principio di diritto, ormai consolidato, statuito (su tutte, Cass.Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009) secondo cui :”In materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti a! medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta“.
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