Legittimo impedimento: non rilevante per rinvio udienza per procedimenti in camera di consiglio - Cassazione sentenza n. 43789 del 2013La Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza n. 43789 depositata il 25 ottobre 2013 intervenendo in tema di evasione ha ritenuto il ricorso inammissibile poichè il legittimo impedimento del difensore non rileva ai fini del rinvio di udienza nei procedimenti in camera di consiglio.

Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dal ricorrente per la cassazione della sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di evasione di cui all’art. 385 del codice penale.

Il ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha denunciata la violazione dell’art. 178 c.p.p., in riferimento al rinvio dell’udienza camerale per impedimento del difensore, che aveva aderito all’astensione proclamata dalla classe forense; la Corte di merito aveva ritenuto non necessaria la presenza del difensore, trattandosi di rito camerale ex art. 127 c.p.p. e, secondo il ricorrente, tale comportamento aveva determinato la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato ed il diritto del difensore di aderire alla proclamata astensione.

Gli Ermellini, con la sentenza in oggetto, hanno deciso per l’inammissibità del ricorso, in quanto esso pone in discussione il principio ormai consolidato nella giurisprudenza, secondo cui “il legittimo impedimento del difensore, quale causa del rinvio dell’udienza  non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il P.M. e le altre parti interessate siano sentite solo se compaiono. Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza”.