La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 24007 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in tema di produzioni di nuovi documenti in sede di gravami ha statuito che è legittimo porre a fondamento, della decisione del giudice di appello, documenti prodotti dalla parte solo nel giudizio di appello, e non anche in quello di prime cure.
La vicenda nasce con la notifica, ad una società, degli avvisi di accertamento emessi ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni 1994-1999, nonché ai fini dell’imposta sul patrimonio. La società contribuente avverso tali atti impositivi ricorreva alla Commissione Tributaria che accoglieva, in sede di primo grado, le doglianze del contribuente. L’Amministrazione Finanziaria contro la sentenza dei giudici di prime cure ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che accoglieva il ricorso dell’Ufficio. I giudici di appello hanno affermato “a) la legittimità della produzione in appello di nuovi documenti ex art. 58 d.lgs. 546/92; b) la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, circa il fatto che la contribuente – società finanziaria di diritto lussemburghese – fosse, in realtà, fiscalmente residente in Italia; c) l’infondatezza delle doglianze della E. s.a. circa la prescrizione delle sanzioni e la pretesa duplicazione degli accertamenti, in violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/73; d) l’utilizzabilità dei documenti acquisiti in sede di accesso autorizzato presso il domicilio di soggetto diverso dalla contribuente.”
Il ricorrente per la cassazione della sentenza impugnata ricorre alla Corte Suprema affidandosi ad undici motivi di censura.
Gli Ermellini hanno ritenuto le motivazioni del contribuente infondate e rigettato il ricorso depositato. I giudici di legittimità in particolare hanno richiamato l’insegnamento, ormai consolidato, della stessa Corte “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ ultima – non trova applicazione la preclusione, di cui all’art. 345, co. 3 c.p.c., alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è – per vero – regolata in via speciale dall’art. 58, co. 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l’eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11).”
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