La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 10587 depositata il 18 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento tributario, ha ribadito il principio secondo cui “… in rapporto all’intervento della Consulta in ordine alla decadenza del firmatario nell’inquadramento nella dirigenza dell’Agenzia delle entrate, affermando che in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012 (cfr. Cass. V, n. 5177/2020). …”

La vicenda ha riguardato una società per azione a cui l’Ufficio Grandi contribuenti della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento in materia di IRES, avente ad oggetto la rettifica del reddito fondata sul disconoscimento di costi, per effetto della riqualificazione al c.d. “valore normale” – ai sensi dell’art. 110, comma 7 del Tuir, relativo al c.d. transfer pricing – dei corrispettivi delle negoziazioni intercorse tra l’odierna intimata e una società collegata residente in Cina. La società impugnava tale atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure non accolsero le doglianze della ricorrente. Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello. I giudici di secondo grado riformarono la sentenza impugnata accogliendo i motivi della società ed annullarono l’atto impositivo, accogliendo l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso di accertamento in quanto non sottoscritto da funzionario con qualifica dirigenziale. L’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di appello, propose ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accolsero il ricorso principale, dichiarava inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata.

Gli Ermellini premettono “… che sul tema della sottoscrizione degli atti impositivi tributari questa Corte, con decisione condivisa (Cass. n. 11013/2019; v. di recente Cass. 11778/2023), ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (v. da ultimo Cass. n. 6678/2023). …”