Si rammenta che l’istituto dell’accertamento induttivo puro o extra contabile si concretizza nei casi in cui, prescindendo dai dati contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false e/o inesatte indicazioni ivi riscontrate e/o nei casi di irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie, si procede alla rettifica del reddito d’impresa su dati extra contabili raccolti dall’Amministrazione Finanziaria. (articolo 39 comma 1 lettera d) del DPR 600/1973)
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento ritenendo, sic et simpliciter l’esistenza di ricavi non dichiarati, sulla sola circostanza che, lo stesso, aveva proceduto ad effettuare operazioni di vendita di beni attraverso le aste online. L’Amministrazione finanziari aveva provveduto rideterminate il reddito tassabile sulle informazioni e dati forniti dalla società che gestiva le aste online a mezzo del canale telematico E-Bay tenendo conto del fatto che, nelle vendite on line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo. Avverso il provvedimento di accertamento il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettano le doglianze del contribuente. Il ricorrente impugna a mezzo ricorso in Commissione Tributaria Regionale la decisione di primo grado. I giudici di appello ribaltano la sentenza impugnata.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini accolgono solo il secondo motivo dell’Amministrazione finanziaria ritenendo legittimo l’accertamento induttivo fondato sulle informazioni inerente le vendite realizzate attraverso ebay sono legittimamente utilizzabili dall’Amministrazione Finanziaria per l’attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale.
Pertanto risulta, dal principio della sentenza in commento che le informazioni acquisite dalle piattaforme di commercio elettronico aperte ai privati cittadini sono perfettamente utilizzabili da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per le loro attività e sono idonee a far ritenere come andate a buon fine le vendite effettuate, ovvero a presumere consegnati i beni oggetto d’asta, dal momento che in tali tipologie di vendite la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo. Per cui è sul contribuente, che subisce un accertamento induttivo fondato sui dati comunicati da eBay, che grava l’onere della prova contraria, che può consistere, elenco non esaustivo, in:
- vendita occasionale come privato,
- mancato incasso del pagamento,
- restituzione del bene contestato.