La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30792 depositata il 26 novembre 2019 interviene in tema di accertamento induttivo affermando che “in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento ex art.39, comma 1, lett.d. d.P.R. n.n.600/73, desumendo l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla presenza di lavoratori in nero. Avverso tale atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici rigettavano le doglianze della ricorrente. La società avverso la decisione della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. In particolare affermavano che la congruità del reddito dichiarato agli studi di settore non costituiva una valida prova contraria, essendo riservata all’Amministrazione finanziaria la scelta del metodo di accertamento e, quindi, ben potendo la stessa rinunciare ad avvalersi dei parametri determinati in base agli studi di settore, nel caso in cui le irregolarità riscontrate nella contabilità non impedivano di ricostruire gli elementi positivi e negativi di reddito.

La società avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso della contribuente hanno condiviso l’operato del giudice di merito e ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del maggior reddito basato sulla presenza di lavoratori in nero come desunto dalla sottoscrizione di plurime bolle di consegna da parte di soggetti non indicati nel libro matricola della Società e dalla mancata congruità del personale dichiarato rispetto alle prestazioni fatturate.

Infine per i giudici del palazzaccio ” il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale”