La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7071 del 12 marzo 2020 intervenendo in tema di accertamento induttivo ha affermato la legittimità del ricorso all’accertamento del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di versamenti effettuati dai soci sul proprio conto corrente privi di corrispondenza con il pagamento in contanti – modalità certamente anomala e di per sé fonte di sospetto – degli stipendi ai soci.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento in cui veniva rideterminato il reddito di impresa a seguito delle indagini fiscali e finanziarie ed in particolare, per non aver i soci fornito la prova che il denaro contante ricevuto dalla società, a titolo di compenso per lavoro dipendente, era lo stesso di cui era stata provata la tracciabilità nei conti correnti. Avverso tale atto impositivi la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP inanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello in riforma della sentenza impugnata accolsero le motivazione dell’Ufficio. In particolare la CTR riteneva legittima la presunzione che gli importi finanziari di cui sopra erano utili “rivenienti da ricavi non contabilizzati o costi, come quelli di lavoro dipendente in predicato, non sostenuti”, distribuiti e sottratti a tassazione ai fini IRES. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso. I giudici di legittimità precisano ribadendo che “In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa” risultando inconferente l’assunto della contribuente sulla apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.
Inoltre per i giudici del palazzaccio l’esistenza del rapporto di lavoro dei soci con la società non costituisce un punto controverso, atteso che la CTR non ha dubbi che le somme versate dai soci sui conti correnti siano “utili”, alternativamente derivanti o da ricavi non dichiarati o da costi inesistenti. Sicché, anche ipotizzando la effettività del rapporto di lavoro, rimane valida l’alternativa dei ricavi non dichiarati, da soli idonei a sorreggere l’accertamento induttivo.
Inoltre i giudici della Corte Suprema hanno riaffermato che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.
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