La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 612 depositata il 15 gennaio 2020 intervenendo in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni del contribuente in mancanza dell’autorizzazione di accesso nell’abitazione o locali ad uso promiscuo della procura ha ribadito che “l’inutilizzabilità delle prove acquisite a mezzo di un accesso domiciliare illegittimo riguarda solo le prove e/o le fonti di prova per le quali l’accesso medesimo abbia costituito una condizione necessaria, come è di regola per le cosiddette prove dirette, rappresentate dalle ispezioni attraverso le quali gli agenti acquisiscono conoscenza mediante percezione diretta dei fatti, principali e secondari, da provare, ovvero le perquisizioni o requisizioni ed in generale tutte le forme di apprensione materiale diretta di documenti o di altre cose che nel corso dell’accesso e della conseguente ispezione vengano rinvenute e autoritativamente acquisite.”
La vicenda ha riguardato il titolare di un panificio sottoposto a verifica fiscale con relativo accesso nei locali. L’accesso veniva esteso anche a locali ad uso promiscuo. Infatti i funzionari per procedere con le verbalizzazioni avevano sostato in un locale adibito ad uso esclusivo dei genitori del ricorrente, ossia nella cucina dell’abitazione del padre, ed avevano dichiarato di avere visto due presunti lavoratori irregolari, ossia il padre del contribuente e la domestica. L’Agenzia delle Entrate a seguito delle risultanze della verifica notificava un avviso di accertamento con cui aveva accertato maggiori ricavi. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero parzialmente il ricorso del contribuente riducendo l’ammontare dei ricavi accertati. Avverso la decisione della CTP , il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello non accoglievano le doglianze del ricorrente. Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini respingono il primo motivo ed accolgono il secondo. I giudici di legittimità osservano che “L’inutilizzabilità non può, invece, riguardare quelle prove che trovano nell’accesso una mera occasione, come è di regola per le informazioni di terzi e soprattutto per le dichiarazioni del contribuente, le quali potrebbero essere raccolte allo stesso modo anche per strada o direttamente presso gli uffici dell’organo deputato all’indagine.” Pertanto quando “le dichiarazioni sono collegate all’accesso da un nesso di mera occasionalità, per cui la eventuale illegittimità di esso non è comunque idonea ad escludere l’utilizzabilità delle stesse dichiarazioni “
Inoltre, i giudici del palazzaccio, hanno precisato che “si ha destinazione ad uso promiscuo, agli effetti dell’art. 52 del d.P.R n. 633 del 1972, non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività d’impresa, ma ogni volta che l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi”.