La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 31918 depositata il 3 luglio 2017 intervenendo in tema di procedure dei presupposti legittimanti il sequestro della documentazione comprovante l’illecito penale tributario ha stabilito che “il sequestro dell’intero sistema è possibile se è proporzionato rispetto alle esigenze probatorie o per altro motivo venga in questione l’intero sistema. Nel caso di specie, la complessità del fenomeno di evasione e truffa posto in essere dalle società oggetto di verifica, l’esistenza nei supporti informativi della documentazione contabile e dei documenti attestanti i rapporti tra le società giustifica il sequestro di tutto il sistema, essendo detto sequestro proporzionato rispetto alle esigenze probatorie”
Pertanto per la Corte Suprema ai fini delle indagini, per un reato per il quale occorre procedere alla ricostruzione dei ricavi e/o volume d’affari e nei casi di particolare complessità degli accertamenti, è legittimo il sequestro probatorio dell’intera contabilità della società, anche mediante acquisizione del PC aziendale. Per i sequestri degli archivi informatici è necessario garantire la conservazione dei dati originali, e la conformità e immodificabilità delle copie estratte; il che è compito del tecnico incaricato, che procede all’estrazione dei dati secondo le indicazioni ricevute dall’Autorità giudiziaria.

La vicenda ha riguardato tre soggetti imputati per reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati finanziari ed emissione di fatture per operazioni inesistenti nei cui confronti veniva disposto il decreto di perquisizione e sequestro del P.M.. Avverso il provvedimento i tre indiziati proponevano ricorso al Tribunale del riesame che confermava  il decreto di perquisizione e sequestro emesso sulla base degli indizi del reato di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) finalizzata, fra l’altro, all’evasione IVA.

I ricorrenti propongono ricorso in cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale. In particolare ritengono, i ricorrenti, che il sequestro di tutti i computer sia stato disposto per mancata individuazione preventiva dei beni da ricercare ed apprendere e all’articolo 247, comma 1 bis, cod. proc. pen., che regola la perquisizione di un sistema informatico o telematico.

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso degli indagati. I giudici di legittimità ritengono che l’ordinanza impugnata sia conforme all’orientamento della Corte Suprema secondo cui, in tema di acquisizione della prova, l’A.G., al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, “può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato potrà presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema” (al riguardo la sentenza in esame cita Cass. pen. Sez. VI sent. n. 53168/16, relativa al sequestro di un archivio informatico in relazione al reato di abuso d’ufficio e turbativa d’asta, ma si vedano anche Cass. pen. Sez. III sent. n. 16622/17, in fattispecie relativa al sequestro di un personal computer in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché Cass. pen. Sez. II sent. n. 16544/13 relativa al sequestro di documenti, titoli cambiari e bancari e computer per varie ipotesi di reato, tra cui quello di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 D.Lgs. n. 74/00).

I giudici del palazzaccio precisano che l’art. 247 Cod. proc. pen. si limita a prevedere l’adozione di misure tecniche di sicurezza “dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedire l’alterazione”senza specificare quando e dove dette misure vadano attuate, se al momento del sequestro o anche dopo, cioè al momento dell’acquisizione dei dati mediante analisi del contenuto. Ritenendo applicabile il principio di diritto secondo cui “Gli art. 247, comma 1 bis, e 260, comma 2, cod. proc. pen., in tema di perquisizione – e di sequestro – di sistema informatico o telematico si limitano a richiedere l’adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate, né sui modi e neanche dove e quando, e quindi devono ritenersi misure idonee quelle individuate dall’Autorità giudiziaria procedente al momento dell’analisi dei dati da parte dei tecnici incaricati per l’estrazione dei dati, e non anche al momento del sequestro, nel luogo del sequestro.”