La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11568 del 11 maggio 2017 interviene in tema di trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale ed ha affermato che qualora il lavoratore litiga con i suoi colleghi di lavoro lo stesso può essere trasferito. Non qualificando il provvedimento come disciplinare per cui non bisogna occorre conformarsi alla procedura per le contestazioni previste dallo Statuto dei lavoratori.
La vicenda ha visto protagonista un dipendente comunale che aveva impugnato il provvedimento del datore di lavoro che disponeva il suo trasferimento presso altra sede lavorativa poiché il lavoratore aveva continui litigi e difficoltà di comunicazione con i suoi colleghi realizzando una «incompatibilità ambientale»
Il Tribunale adito dal lavoratore rigettava il ricorso proposto. Il lavoratore avverso la sentenza di primo grado proponeva ricorso alla Corte di Appello che confermava la sentenza impugnata.
Il dipendente avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione basato su sei motivi.
Gli Ermellini respingono il ricorso del dipendente ed affermano che il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore quando è finalizzato alla tutela dell’efficienza e dell’organizzazione dell’azienda. Inoltre non trattandosi di una sanzione nei confronti del dipendente, per l’adozione del provvedimento non è necessario rispettare la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori in tema di contestazioni disciplinari.
Pertanto il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non essendo una sanzione disciplinare ma è finalizzata a soddisfare esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda; per cui la sua adozione non è subordinata a tutte le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, ma è soggetto solo a una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede. Questo significa anche che la legittimità del provvedimento di trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale prescinde dalla colpa del lavoratore trasferito.
Il trasferimento del dipendente giustificato dalla incompatibilità aziendale è giustificato dallo stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva per cui non è collegato a ragioni punitive e disciplinari. Pertanto può essere disposto anche senza il rispetto delle garanzie sostanziali o procedimentali stabilite dalla legge, per le sanzioni disciplinari, in favore del dipendente.
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