AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 maggio 2020, n. 148
Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ “Istante” residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia, chiede di sapere se può dedurre i contributi previdenziali che versa facoltativamente all’ente(INPS) che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di potere dedurre integralmente le quote volontarie versate all’INPS. A sostegno di tale soluzione, l’Istante richiama l’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47 che, modificando l’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR, ha ammesso la deducibilità dei contributi versati volontariamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, nonché la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 6 dicembre 2018, causa n. C-480/17 che, con riferimento alla deduzione dal reddito dei contributi
obbligatori o complementari versati ad un ente previdenziale professionale, ha dichiarato che uno Stato membro non può adottare una normativa che preveda una disparità di trattamento tra contribuenti residenti e non residenti.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si premette che in base agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del TUIR.
Il successivo articolo 24 del TUIR, in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, prevede, al comma 2, che “dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell’art. 10”, elencazione da ritenersi tassativa.
Tale disposizione non contempla gli oneri previsti dalla lettera e), comma 1,(come modificata dall’articolo 13, comma 1, lettera a, del decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47), del medesimo articolo 10 del TUIR, relativi ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero non possono trovare alcun riconoscimento fiscale, data la natura tassativa dell’elencazione degli oneri per i quali è riconosciuta la deduzione, ai sensi del predetto articolo 24,comma 2, del TUIR.
L’esclusione di alcuni oneri, in sede di determinazione del reddito da parte dei soggetti non residenti, trova la sua ratio nella circostanza che essi rappresentano un attendibile segnalatore della situazione economica del contribuente solo in relazione al reddito complessivo che, come noto, rileva integralmente in Italia per i soli soggetti residenti, i quali sono tassati con riferimento a tutti i loro redditi, ovunque prodotti.
Ciò non accade invece per i non residenti, il cui reddito, per la quota prodotta in Italia,costituisce un parametro insufficiente della capacità contributiva complessiva, in quanto rappresenta solo una parte del reddito complessivo che viene assoggettato a tassazione nel paese di residenza.
Il comma 3-bis del citato articolo 24 del TUIR, inoltre, rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti [e quindi anche la lettera e), comma1, dell’articolo 10 in esame] a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano che risultino residenti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni, come elencati nel decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 23 marzo 2017, “a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza”.
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo l’istante dichiarato di essere residente all’estero, e nel presupposto che non abbia prodotto in Italia almeno il 75 percento del reddito complessivamente prodotto, lo stesso non potrà portare in deduzione i “contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”(INPS), atteso che tale categoria di oneri non è ricompresa tra quelli elencati nel citato comma 2 dell’articolo 24 del TUIR.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Fondazione, qualificazione come ente non commerciale ex articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR - Deducibilità per il Fondatore degli oneri di utilità sociale ex articolo 100, comma 2, lettera a), del TUIR - Trattamento IRAP in relazione al…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27764 - Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2020", con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla…
- Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2023”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti…
- Approvazione del modello di dichiarazione “Consolidato nazionale e mondiale 2024”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30734 - Approvazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale 2022", con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…