La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 118 depositata il 4 gennaio 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU degli immobili degli Enti pubblici, ha ribadito il principio secondo cui ” l’art. 7, 1° co., lett. a) cit. prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali», e quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (cfr. Cass. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre); questa interpretazione restrittiva si impone anche in ragione del carattere derogatorio ed eccezionale delle norme di esenzione tributaria, ed è su tali presupposti che si è appunto affermato, nelle suddette controversie introdotte dal Ministero della Difesa (cfr. Cass. 20041/2011; così anche Cass. 26453/2017), che l’esenzione Ici prevista dall’art. 7, comma 1° lett. a), d.lgs. 504/1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati «destinati esclusivamente ai compiti istituzionali» «spetta soltanto se l’immobile è direttamente ed immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone»; “  (Cassazione, sez. V, ordinanza 27035/2023)

Per gli Ermellini sono soggetti all’IMU gli immobili destinati ad alloggi per l’abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie e non ha alcuna rilevanza che il canone concessorio non sia un corrispettivo, ma solo un rimborso spese. In quanto “si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta per fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone”

Il Supremo consesso, in altri termini, gli immobili degli Enti pubblici sono esenti dall’IMU solo se sono utilizzati direttamente e per fini istituzionali, inoltre la destinazione deve essere effettiva e concreta.