La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 18071 depositata il 1° luglio 2024, intervenendo in tema di sanzioni amministrative tributarie, ha affermato, in ordine alla non applicabilità delle sanzioni, che la giurisprudenza ha stabilito una serie di parametri (c.d. fattori indice) per la verifica della sussistenza dell’incertezza normativa oggettiva” quale causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 (“le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria (…)”) e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 (“la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste da leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”).

Gli Ermellini hanno precisato che il fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva è possibile rilevarlo attraverso una serie di fatti indice ed  in giurisprudenza sia stato evidenziato che in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva – che deve essere distinta dalla ignoranza incolpevole del diritto, come si evince dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 – è caratterizzata dalla impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni “indici”, quali, ad esempio:

1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;

2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;

3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;

4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;

5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;

6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;

7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;

8) il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;

9) il contrasto tra opinioni dottrinali;

10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente” (così, tra le altre, Cass. 22 luglio 2021, n. 21044; Cass. 28 gennaio 2021, n. 1893; Cass. 12 aprile 2019, n. 10313; Cass. 1° febbraio 2019, n. 3108; Cass. 13 giugno 2018 n. 15452; Cass. 28 gennaio 2021, n. 1893 secondo cui l’incertezza normativa non può ricavarsi dalla mera pendenza di un giudizio di illegittimità costituzionale o comunitaria di una norma tributaria, “dovendo emergere altrimenti condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della stessa norma“).

In buona sostanza, l’esenzione della responsabilità amministrativa dipendente da incertezza normativa può applicarsi sempre che si tratti di una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, condizione ricavabile da elementi univoci (cd. fattori-indice) in base ai quali non risulta chiara la portata e l’ambito di applicazione della stessa norma.