La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 31646 del 9 dicembre 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU degli alloggi sociali, ha ribadito il principio secondo cui l’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti  dal  decreto  ministeriale  del  22  Aprile  2008 (Sez. 5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 – , Ordinanza n.     del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01).”

La vicenda ha riguardato un istituto autonomo di edilizia residenziale a cui il Comune notificava un avviso di accertamento per IMU. L’Istituto impugnava l’atto impositivo eccependo che gli immobili in relazione ai quali l’ente locale aveva richiesto il pagamento dell’IMU presentavano le caratteristiche per essere considerati “sociali”. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso ritenendo che l’ordinaria connotazione sociale degli alloggi ex IACP fosse riconducibile al fatto notorio, tanto che lo stesso Comune li assegnava formando apposita graduatoria. Il Comune proponeva appello deducendo che l’Istituto non aveva specificamente individuato gli immobili su cui si sarebbe dovuta applicare l’esenzione e non aveva dimostrato la natura di “alloggi sociali” degli stessi. I giudici di secondo grado accoglievano l’appello. L’Istituto avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso; cassavano la sentenza impugnata e rinviavano la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.

Gli Ermellini evidenziavano con “riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedere per poter essere qualificati “alloggi sociali”, nell’ordinanza n. 6380 del 2024, è stato affermato che è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie….l’alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di  proprietà  dell’ente,  sono  in  sede  di  locazione  destinati  e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.

Per il Supremo consesso nel rinviare ai giudici di merito dispone che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado applichi i principi di diritto dianzi “illustrati ed accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione ad “alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24 giugno 2008”, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013”