FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 03 dicembre 2020

L’esonero dal versamento dei contributi per aziende senza CIG – Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai 10 quesiti più frequenti in materia

L’articolo 3 del decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto “Agosto”, In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, riconosce ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’lnail, riparametrato e applicato su base mensile. Il presente documento mira a sciogliere, mediante la risposta a 10 quesiti, i dubbi più ricorrenti in materia, anche alla luce delle indicazioni operative e di prassi successive al decreto e in raccordo all’esonero poi previsto dall’articolo 12 del D.L. n. 137/2020.

Un’azienda che abbia usufruito della cassa integrazione fino a maggio e non abbia più richiesto integrazioni salariali da giugno in poi può accedere all’esonero in questione?

Lo stesso articolo 3, comma 1, D.L. n. 104/2020 prevede che l’esonero in commento può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Contestualmente, la norma medesima, non prevede che ai fini dell’accesso all’esonero sia obbligatorio avere fruito di cassa integrazione sia nel mese di maggio che nel mese di giugno. Il richiamo ai mesi in questione sembrerebbe inquadrarsi nella individuazione di un parametro di riferimento, ai fini della quantificazione dell’esonero. Ne deriva che, qualora un datore di lavoro avesse usufruito di integrazione salariale solo nel mese di maggio, l’esonero sarebbe quantificato solo nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di maggio 2020, con esclusione, ovviamente, dei premi e contributi dovuti all’lnail.

Un datore di lavoro, che abbia rinunciato a inoltrare domanda di integrazione salariale ex decreto legge n. 104/2020 e abbia invece necessità – a causa della chiusura dell’azienda per disposizioni contenute in DPCM – di fruire dal 16 novembre 2020 delle sei settimane concesse dal D.L. 137/2020, può chiedere l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto “Agosto”?

L’art. 12, comma 15, D.L. n. 137/2020, prevede che “I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo”.

Trattasi di norma di raccordo tra l’esonero alternativo alla integrazione salariale previsto dall’art. 3 D.L n. 104/2020 e quello previsto dall’art. 12 D.L. n. 137/2020.

In assenza di istruzioni Inps, si può ritenere che il datore di lavoro possa:

a) richiedere pro quota l’esonero in riferimento ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, attraverso la procedura di regolarizzazione (UniEmens/Vig);

b) contestualmente inoltrare domanda per fruire delle settimane di integrazione salariale di cui al decreto legge 137/2020.

Il legislatore ha introdotto l’esonero alternativo di cui all’art. 3 D.L. n. 104/2020 e quello di cui all’art. 12 D.L. 137/20.

I due esoneri possono essere entrambi richiesti dal datore di lavoro?

Ai sensi dell’art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020 si prevede: “in via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane”. Pertanto, il legislatore ha inteso prorogare l’esonero di cui all’art. 3 del “Agosto”, pur modificandone i termini di riferimento e di fruizione nel seguente modo:

– l’esonero ex art. 3, D.L. n. 104/2020 è previsto per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020;

– l’esonero ex art. 12, comma 14, D.L. n. 137/20 consiste in un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Si ritiene che, i due esoneri, avendo presupposti differenti, laddove ricorrano le condizioni previste dalle due norme di riferimento, possano essere richiesti entrambi dal datore di lavoro.

Il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 dell’lnps informa che i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’Istituto, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che viene attribuito alla posizione contributiva con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020. Quindi, si chiede se tale inciso sia da intendersi riferito al periodo di competenza dei contributi dovuti nel mese di dicembre o alle denunce contributive in scadenza nel mese di dicembre (quindi UniEmens mese di novembre).

Con il messaggio n. 4254 l’Inps comunica che “I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens Vig)” e che “i datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura”. Ora, la dicitura utilizzata dall’Istituto, “denuncia corrente”, lascerebbe intendere che, riportando il messaggio n. 4254 la data del 13 novembre 2020, questa vada individuata in quella di novembre, scadente il 31 dicembre. Tuttavia, tale interpretazione risulta in contrasto con il dettato normativo secondo cui l’esonero è riferito al versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto, si ritiene che l’esonero in parola possa essere recuperato con la denuncia dei contributi di dicembre scadente il 31 gennaio 2021.

Il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 dell’lnps comunica che “I datori di lavoro, nelle ipotesi in cui intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovranno avvalersi di analoga procedura”. Come si deve operare concretamente?

In materia, con messaggio n. 4487 di venerdì 27 novembre 2020 la Direzione centrale Entrate ha fornito alle strutture territoriali le seguenti precisazioni.

Qualora i datori intendano recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si segnala che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’lnail, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Nell’istanza per l’attribuzione del codice “2Q” viene richiesta l’indicazione della contribuzione piena a carico del datore di lavoro. Si chiede se l’aliquota da riportare nell’istanza debba includere o meno le contribuzioni escluse dal benefico (es. aliquota di finanziamento fondi interprofessionali 0,30% e aliquota di cui ai fondi ex artt. 26-29 D.Lgs. 148/2015).

Si ritiene che l’aliquota da indicare sia quella riferita alle sole contribuzioni incluse.

Il citato messaggio n. 4254 dell’lnps informa che “I datori di lavoro, alfine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare all’lnps, tramite la funzionalità ‘Contatti’ del Cassetto previdenziale alla voce ‘Assunzioni agevolate e sgravi-Sgravio Art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 10’, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione ‘2Q’, che assume il nuovo significato di ‘Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020’ nella quale autocertificano:

– le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

– la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

– la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

– l’importo dell’esonero”.

Quali sono le caratteristiche della suddetta autocertificazione e le relative conseguenze?

Con messaggio n. 4487 di venerdì 27 novembre la Direzione centrale Entrate ha fornito alle strutture territoriali le seguenti precisazioni:

– ai fini dell’attribuzione del c.a. “2Q”, le informazioni richieste tramite contatto con oggetto “Sgravio art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104” dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex DPR 445/2000;

– il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito da FSBA;

– in riferimento alle verifiche dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, le medesime devono intendersi formali e finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività come possono recuperare l’esonero contributivo?

A tal fine l’Inps nel messaggio 4254 del 13 novembre 2020 informa che, per recuperare lo sgravio spettante, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).

Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro effettui nel mese di dicembre 2020 un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, conseguente alla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, successivamente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività stessa, conserva il diritto a recuperare l’esonero contributivo?

II comma 2 dell’art. 3, D.L. n. 104/20, prevede che al datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui al comma 1, si applichino i divieti di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legge 104/90 (ndr articolo 14 del medesimo decreto legge 104/2020).

Come noto il citato art. 14 stabilisce:

– al comma 1 che “ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito del trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020”;

– al comma 2 che “alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge”.

Tuttavia, va sottolineato che il comma 3 dell’art. 14 prevede che le suddette preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività stessa.

L’esonero contributivo spetta anche nel caso di trattamenti d’integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. In particolare, spetta nel caso del Fondo di solidarietà per l’artigianato (FSBA)?

L’articolo 3 del decreto legge n. 104/2020 prevede che l’esonero si applica a coloro che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni.

L’assegno ordinario riconosciuto con causale Covid-19 è regolato dall’articolo 19 del D.L. n. 18/2020 e riguarda anche quello riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Sono compresi anche i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, quale quello del settore dell’artigianato, espressamente richiamati dall’art. 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020. Pertanto, l’esonero spetta anche nell’ipotesi di trattamenti di integrazione salariale del Fondo di solidarietà per l’artigianato (FSBA), come confermato dall’lnps con messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020.