L’Agenzia dell Entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 411 del 11 ottobre 2019 ha precisato che il regime premiale dell’esonero del visto di conformità, previsto dalla disciplina normativa sugli ISA, non è trasferibile ai soci.

Nell’istanza di interpello il contribuente, socie di una di una società artigiana, che in considerazione del punteggio ISA in capo alla società, di cui era socio, aveva ottenuto 8,56 per cui considerato il livello di affidabilità fiscale, la stessa, non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità. Il contribuente  evidenziando che la società virtuosa gli trasferisce un credito da indicare nel quadro RH del proprio modello REDDITI PF 2019, l’istante chiede di conoscere se sia tenuto ad apporre su quest’ultimo il visto di conformità qualora intenda compensare l’eccedenza IRPEF 2018.

Per l’Agenzia delle Entrate il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma.

In particolare, per l’Amministrazione finanziaria, il contribuente che intende utilizzare il credito IRPEF, scaturente dal modello “REDDITI PF” in cui sono scomputate le ritenute dall’imposta netta, nelle cosiddette compensazioni “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro è obbligato a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Per l’Agenzia delle Entrate, prescindendo dalla circostanza che le ritenute scomputata dalla propria dichiarazione dei redditi siano costituite, ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, dal trasferimento da parte della società “virtuosa” di cui ha una partecipazione, il socio deve richiedere, non potendosi applicare di riflesso al socio della società il relativo beneficio nel caso in cui quest’ultima abbia ottenuto un punteggio di almeno 8 per gli ISA,  per le compensazioni superiori ai 5.000 euro l’apposizione del visto di conformità.

L’articolo 22 del DPR 917/86 statuisce che: “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti