La Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 26449 depositata il 10 ottobre 2024, intervenendo in tema di esternalizzazione attraverso il subappalto, ha ribadito che “… anche un appalto o subappalto può configurare un trasferimento di azienda (sentenza n. 12720 del 19/05/2017). Tuttavia è necessario che esistano i requisiti dell’autonomia e dell’organizzazione del ramo ceduto …

La vicenda ha riguardato un dipendente impiegato presso un appalto a cui veniva notificato il licenziamento a seguito dell’esternalizzazione dell’attività cui era adibito, avvenuta attraverso un subappalto. Il dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, ha ritenuto il licenziamento come collettivo, in considerazione che riguardava anche altri dipendenti. La Corte di appello accoglieva parzialmente il reclamo ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie l’articolo 7, comma 4 bis del decreto legge n. 248 del 2007 che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 223 del 1991 in materia di licenziamenti collettivi nei confronti dei lavoratori riassunti dalla subentrante in caso di cambio appalto. Avverso la decisione di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione fondato su sei motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini l’instaurazione di un subappalto non può integrare nemmeno la fattispecie del trasferimento d’azienda. 

Per i giudici di piazza Cavour nel caso di subappalto il presupposto è costituito dall’autonomia dell’organizzazione del subappaltatore. Diversamente nel caso di cessione d’azienda il presupposto è costituito dal trasferimento al cessionario di un apparato preesistente, anche dal punto di vista dell’organizzazione.