AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 settembre 2021, n. 583
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Art. 124 d.l. Rilancio – letti ospedalieri di terapia intensiva
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’associazione ALFA riferisce che lo scopo associativo è di sostenere il sistema sanitario nazionale e, in particolare modo, la lotta contro la pandemia da Covid-19.
A tale fine ha assunto l’impegno di acquistare e successivamente donare alla struttura sanitaria n. 6 letti di terapia intensiva.
Si tratta di letti di ultima generazione particolarmente adatti alla gestione degli ambienti in area critica dove sono ricoverati i pazienti con patologie più gravi.L’istante richiama l’art. 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone, con riguardo a determinati beni, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto senza limitazioni alla detrazione per le relative cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, e chiede se per gli acquisti dei letti trova applicazione la sopra richiamata disciplina.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante non propone alcuna specifica soluzione.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 124 del decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi della norma appena richiamata, le cessioni dei beni sono esenti da IVA senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dette cessioni sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.
Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 124 (“Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per i contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19′) aggiunge, nella Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante i beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%, il seguente comma ” 1-ter. 1. Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione ente ral e; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherina Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020, ha fornito dei primi chiarimenti sulla disciplina in commento e, ai fini dell’importazione dei beni, ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.
Per quanto di interesse in questa sede, nella recente circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, è stato precisato al riguardo che si tratta, in particolare, di alcuni dei beni contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020 che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 luglio 2020, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’importazione di questi beni in esenzione da dazi e da IVA.
Tali beni sono stati ovviamente ritenuti, prima dalla Commissione UE e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario.
Ciò porta a ritenere che per usufruire del regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. A differenza di quello allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 prima citata, in considerazione della formulazione della norma e dell’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 ha natura tassativa e non esemplificativa.
Con riferimento ai codici doganali forniti dall’ADM, la menzionata circolare n. 26/E ha anche precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM.
Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.
Ciò premesso, per quanto concerne il quesito posto dall’istante, nel medesimo documento di prassi, al paragrafo 2.8 (Definizione di «attrezzatureper la realizzazione di ospedali da campo»), è stato chiarito che rientrano in questa categoria i letti ospedalieri, le tende, ivi incluse quelle in plastica in quanto beni che, in base all’elenco allegato alla decisione (UE) 2020/491 del 3 aprile 2020, sono “attrezzature di ospedali da campo”. In senso conforme si è espressa anche l’ADM che ha classificato questi beni alle voci doganali: letti ospedalieri ex 9402 9000, tende 6306 22 00 – 6306 2900, tende di plastica 3926 90 97, come descritte dalle seguenti tabelle.
L’allegato I al Regolamento Comunità Europea 23 luglio 1987, n. 2658 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) riporta l’elencazione dei codici numerici stabiliti a livello comunitario per la classificazione delle merci, ossia la nomenclatura combinata (NC) delle merci e le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune (Taric).
Nel menzionato allegato, i letti per uso medico-chirurgico sono indicati nella sezione XX – MERCI E PRODOTTI DIVERSI, capitolo 94, che comprende: mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.
Considerata la finalità della norma in commento, tesa a favorire il contrasto, la gestione e il contenimento non solo del COVID-19, ma delle pandemie e malattie causate da altri virus, e alla luce dei chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’applicazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio, illustrati nella circolare n. 26/E del 2020, si ritiene che i letti ospedalieri di terapia intensiva potranno rientrare nel regime agevolato in commento a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D citata.
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