Nel panorama del diritto del lavoro e della previdenza, la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico ha conosciuto una profonda trasformazione negli ultimi anni, a seguito dell’introduzione di normative specifiche (in particolare il D.Lgs. n. 36/2021 e le sue modifiche) che hanno cercato di dare unità organica alla materia, collegando aspetti tributari, lavoristici e previdenziali. Tali interventi, pur finalizzati a semplificare e armonizzare il quadro normativo, hanno anche messo in luce complessi profili interpretativi in tema di contributi previdenziali dovuti dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) nei confronti dei loro collaboratori.
La disciplina dei compensi e degli oneri contributivi relativi alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica è da tempo oggetto di intensi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, specie in relazione alla possibilità di esonerare le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dall’obbligo di versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei loro collaboratori.
Per anni, la principale chiave di lettura è stata quella offerta dal codice tributario – in particolare dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR – il quale qualificava come “redditi diversi” i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dando adito a interpretazioni (anche in sede previdenziale) che tendevano a ritenere tali compensi esenti dall’imposizione contributiva.
Tale impostazione, tuttavia, ha dovuto confrontarsi con un orientamento giurisprudenziale costante della Corte di Cassazione che, già prima della riforma, precisava l’assenza di un’automatismo esentativo, richiedendo la verifica sostanziale della natura delle prestazioni e la prova dei presupposti normativi per l’esenzione contributiva (principio ribadito recentemente nell’Ordinanza Cass. n. 30743 del 21 novembre 2025).
La Riforma del Lavoro Sportivo – D.Lgs. n. 36/2021, attuata in conformità dell’art. 5 della Legge n. 86/2019, ha profondamente ristrutturato la disciplina dei rapporti di lavoro nel settore sportivo, introducendo una normativa organica sul lavoro sportivo e una disciplina specifica per i compensi dei lavoratori sportivi dilettantistici, con effetti diretti anche in materia contributiva e previdenziale.
L’obiettivo di questo contributo è duplice: 1) analizzare criticamente il rapporto tra la giurisprudenza di legittimità e la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021; 2) offrire un quadro comparativo tra la disciplina antecedente e quella a regime post-riforma con riguardo alle regole contributive per le ASD e i collaboratori sportivi.
In tale contesto si colloca la recente Ordinanza n. 30743 del 21 novembre 2025 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la quale si consolida un indirizzo giurisprudenziale ormai costante: non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le ASD formali, in assenza di prova concreta delle condizioni normative richieste per il regime agevolato.
Confronto netto “prima / dopo la riforma del lavoro sportivo”
Prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021, il lavoro sportivo dilettantistico si caratterizzava per un assetto frammentario e largamente affidato all’elaborazione giurisprudenziale. In assenza di una tipizzazione legislativa delle figure lavorative, la qualificazione dei rapporti era rimessa a valutazioni ex post, fondate prevalentemente sull’accertamento in giudizio della natura dilettantistica dell’attività svolta, con conseguente centralità dell’onere della prova in capo agli enti sportivi.
Con la riforma, il legislatore ha operato un deciso mutamento di paradigma, introducendo una disciplina organica del lavoro sportivo e tipizzando le diverse forme di rapporto (subordinato, autonomo e collaborazione coordinata e continuativa), superando l’approccio meramente interpretativo e riducendo l’area di incertezza applicativa. La rilevanza del contenzioso viene così progressivamente sostituita da un sistema di inquadramento preventivo del rapporto, fondato su presupposti normativi chiari e su obblighi previdenziali predeterminati.
Il quadro normativo di riferimento
L’impostazione tradizionale: natura fiscale dei compensi (art. 67 TUIR) e giurisprudenza pre-riforma
La disciplina fiscale dei compensi sportivi ante riforma
Storicamente, i compensi erogati da ASD e SSD per attività riconducibili allo sport dilettantistico rientravano nella categoria dei “redditi diversi” prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, secondo il quale tali compensi non concorrevano alla formazione del reddito entro determinati limiti quantitativi.
In sede fiscale, ciò comportava un regime di favore, ma non automaticamente estendibile alla materia previdenziale. Questa dicotomia tra regime fiscale e regime contributivo ha caratterizzato la prassi interpretativa fino alla riforma del 2021, dando spesso luogo a profonde incertezze applicative.
Art. 67 e 69 del TUIR: disciplina fiscale con effetti previdenziali
La disciplina fiscale contenuta negli artt. 67 e 69 del TUIR – che identifica i “redditi diversi” inclusivi dei compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica – costituisce il riferimento di partenza anche per definire se tali compensi possano essere esclusi dalla base imponibile previdenziale. In particolare, la lett. m) del comma 1 dell’art. 67 TUIR comprende nel novero dei redditi non imponibili fiscalmente i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” da organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche e sono riconosciuti come tali.
L’art. 69 TUIR, inoltre, fissa la non concorrenza alla formazione del reddito dei compensi percepiti per attività sportiva dilettantistica entro una certa soglia (che ha subito nel tempo modificazioni), con effetti fiscal-tributari diretti. Sebbene si tratti di norme fiscali, esse hanno avuto rilevanza anche nel campo previdenziale/inailistico perché la qualificazione dei compensi come “redditi diversi” può condurre, nei casi giuridicamente corretti, a considerare tali compensi non imponibili anche ai fini previdenziali/contributivi, se ne ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina stessa e dalla giurisprudenza della Cassazione.
Confronto netto “prima/dopo riforma” sul piano previdenziale
Nel sistema previgente, la disciplina previdenziale dei compensi sportivi dilettantistici risultava fortemente condizionata dall’interpretazione giurisprudenziale, che escludeva automatismi tra qualificazione fiscale del reddito e obblighi contributivi, imponendo agli enti sportivi di dimostrare in giudizio la natura non lavorativa del rapporto. Tale assetto generava un’elevata esposizione al rischio accertativo, con frequente riqualificazione dei rapporti e recuperi contributivi.
A seguito della riforma del lavoro sportivo, il legislatore ha superato l’impostazione fondata esclusivamente sull’onere della prova, introducendo un modello previdenziale strutturato, che individua ex ante i presupposti di assoggettamento contributivo in base alla tipologia del rapporto e al superamento di determinate soglie economiche. Ne deriva un sistema in cui la tutela previdenziale non è più affidata prevalentemente alla valutazione giudiziale ex post, ma a un inquadramento normativo preventivo, che riduce l’incertezza applicativa e ridefinisce il ruolo della giurisprude
Normativa interna del lavoro sportivo e obbligo contributivo
Parallelamente, la normativa interna (D.Lgs. n. 36/2021) ha ridisegnato la disciplina del lavoro sportivo, prevedendo regole specifiche per i rapporti di collaborazione nel settore sportivo dilettantistico (co.co.co., autonomi, ecc.), con implicazioni contributive e assicurative. Tale testualità si integra con la normativa previdenziale generale (INPS/INAIL), la quale richiede, in linea di principio, il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per le prestazioni lavorative, a prescindere dalla natura dell’attività (subordinata o autonoma), salvo eccezioni normative specificamente previste.
La questione fondamentale, pertanto, non è l’esonero tout court in base alla qualifica formale (e statica) dell’ente sportivo, bensì la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti sostanziali e oggettivi che consentono l’applicazione dell’eccezione contributiva prevista dall’art. 67 TUIR.
L’orientamento della Corte di Cassazione pre-riforma
La Corte di Cassazione ha progressivamente precisato che:
La qualificazione fiscale dei compensi come “redditi diversi” non esclude automaticamente l’obbligo contributivo.
Per beneficiare di una qualsivoglia agevolazione contributiva è necessario provare, in concreto, che la natura delle prestazioni e dell’attività sia effettivamente dilettantistica e non professionale.
La qualificazione formale dell’ente (iscrizione al CONI, statuto, denominazione) è incapace di esaurire il giudizio sulla esenzione contributiva senza una verifica sostanziale delle condizioni di fatto.
Questi principi sono stati richiamati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ad esempio nell’Ordinanza Cass. n. 30743/2025, che ha confermato la mancanza di automatismi esentativi e l’onere della prova a carico dell’ente che invoca l’esenzione.
In altri termini, anche sotto la disciplina precedente alla riforma, l’esenzione contributiva si reggeva su un paradigma in cui la sostanza del rapporto supera la forma giuridica: ciò significa che la Cassazione richiedeva l’accertamento fattuale delle condizioni che giustificano l’agevolazione contributiva.
Il D.Lgs. n. 36/2021: profili generali e campo di applicazione
Origine e finalità della riforma
Il D.Lgs. n. 36/2021 è stato adottato in attuazione della Legge n. 86/2019, con l’intento di riordinare organicamente la disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo, superando l’impianto normativo frammentato e risalente alla L. 91/1981.
La riforma ha introdotto un quadro normativo organico che prende in considerazione:
la definizione unitaria del lavoratore sportivo;
la disciplina dei diversi modelli contrattuali applicabili (subordinato, autonomo, coordinato e continuativo);
la regolamentazione dei profili fiscali, previdenziali e contributivi specifici per il settore.
L’impatto del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello Sport)
La riforma agisce come un “terremoto controllato” sui parametri interpretativi che citavi:
Superamento dei “Redditi Diversi”: Con la piena operatività della riforma, i compensi sportivi non rientrano più (salvo casi residuali) tra i redditi diversi, ma vengono tipizzati come lavoro sportivo (autonomo, subordinato o co.co.co.).
Nuove Soglie di Esenzione:
Fascia 0 – 5.000 €: Esenzione totale (sia fiscale che contributiva).
Fascia 5.000 – 15.000 €: Esenzione fiscale, ma scatta l’obbligo contributivo (Gestione Separata INPS) sulla parte eccedente i 5.000 euro.
Oltre 15.000 €: Imposizione sia fiscale che previdenziale.
Confronto Sintetico: Vecchio vs Nuovo Regime
| Caratteristica | Vecchio Regime (Pre-Riforma) | Nuovo Regime (D.Lgs. 36/2021) | ||
| Natura del Reddito | Reddito Diverso (Art. 67 TUIR) | Reddito da Lavoro Sportivo | ||
| Soglia No-Tax | 10.000 € | 15.000 € | ||
| Soglia No-Contributi | Spesso appiattita sui 10.000 € | 5.000 € (molto più bassa) | ||
| Presunzione Legale | Assente (analisi caso per caso) | Co.co.co. presunta sotto le 24h/settimana |
La Nuova Architettura del Lavoro Sportivo
La riforma elimina la possibilità di inquadrare i collaboratori sportivi come percettori di “redditi diversi” (ex art. 67 TUIR). Ora, chiunque riceva un compenso per un’attività sportiva è, per legge, un lavoratore.
Esistono oggi tre figure principali:
Lavoratore Subordinato: (Raro nel dilettantismo) con tutte le tutele del caso.
Collaboratore Coordinato e Continuativo (Co.co.co.): La forma più diffusa. Se l’impegno non supera le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a eventi sportivi), la legge presume la natura autonoma del rapporto.
Lavoratore Autonomo (Partita IVA): Per chi esercita l’attività in modo abituale e professionale.
Lo Sdoppiamento delle Soglie (Fisco vs. Previdenza)
Questo è il punto di rottura più critico rispetto al passato. Mentre prima la soglia dei 10.000 euro era unitaria, oggi il sistema è binario:
| Tipologia di Esenzione | Soglia Annua | Effetto oltre la soglia | ||
| Esenzione Previdenziale (INPS) | 5.000 € | Si pagano i contributi alla Gestione Separata solo sulla parte eccedente i 5.000 €. | ||
| Esenzione Fiscale (IRPEF) | 15.000 € | Si paga l’IRPEF solo sulla parte eccedente i 15.000 €. |
Nota Tecnica: Fino al 31 dicembre 2027, è prevista un’agevolazione ulteriore: la base imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali è ridotta del 50%.
Obblighi di Trasparenza e il Ruolo del RASD
L’impatto operativo è massiccio a causa del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
Comunicazioni Obbligatorie: Per i Co.co.co. sotto i 15.000 €, la comunicazione di inizio rapporto e l’iscrizione sul LUL (Libro Unico del Lavoro) avvengono telematicamente tramite il RASD, semplificando (in teoria) la vita alle ASD.
Incompatibilità: È stato introdotto il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre ASD/SSD della medesima Federazione o Ente di Promozione Sportiva (EPS).
Sicurezza sul Lavoro: I lavoratori sportivi, anche i Co.co.co., rientrano pienamente nelle tutele del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria, formazione, etc.).
L’Iva e il Terzo Settore
Un impatto non trascurabile riguarda l’armonizzazione con la disciplina IVA. Dal 2025/2026, molte prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva verso i soci, precedentemente “fuori campo IVA”, diventano esenti IVA (art. 10 DPR 633/72). Questo obbliga le ASD a una gestione contabile più rigorosa e all’apertura della Partita IVA in casi prima non necessari.
Il lavoratore sportivo secondo la nuova disciplina
L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come colui che svolge attività sportiva verso un corrispettivo, senza distinzione tra settore professionistico o dilettantistico, includendo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e altri soggetti che svolgono mansioni necessarie all’attività sportiva su indicazione dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline Sportive Associate.
Questa definizione unitaria ha una portata concettuale significativa:
supera la distinzione netta tra professionistico e dilettantistico vigente sotto la disciplina precedente;
collega direttamente la natura del rapporto alla prestazione resa e alla sua retribuzione, indipendentemente dal titolo formale con cui l’ente si qualifica.
In altre parole, l’attività resa dal collaboratore può essere qualificata come lavoro sportivo anche nel contesto dilettantistico, con effetti diretti sui profili contributivi.
Entrata in vigore e successive modificazioni
Il D.Lgs. n. 36/2021 è entrato in vigore il 1° luglio 2023, con la previsione di una clausola di salvaguardia per i rapporti in corso, e successivamente è stato oggetto di diverse modifiche correttive (tra cui D.Lgs. n. 163/2022 e D.Lgs. n. 120/2023).
Principali effetti del D.Lgs. n. 36/2021 sulla contribuzione nei confronti delle ASD
Uno degli impatti più rilevanti della riforma riguarda la disciplina dei compensi e degli obblighi contributivi per i lavoratori sportivi nell’ambito dilettantistico, non più inquadrata come mero “reddito diverso” ma strutturata secondo nuove soglie e regole contributive specifiche.
Soglie di esenzione contributiva e regole di contribuzione
La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021 e dal suo correttivo prevede che:
fino a € 5.000,00 annui: i compensi di lavoro sportivo nell’area dilettantistica non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali/contributivi;
tra € 5.000,00 e € 15.000,00 annui: i compensi restano fiscalmente esenti ma diventano assoggettati ai contributi previdenziali su base imponibile ridotta o con modalità specifiche;
oltre € 15.000,00 annui: i compensi formano base imponibile ai fini fiscali e contributivi secondo le regole ordinarie.
Queste soglie sono state introdotte proprio per dare maggiore certezza applicativa rispetto al precedente regime tributario e contributivo, collegando in modo più diretto la retribuzione percepita alla disciplina previdenziale.
Regime transitorio e sanatoria contributiva
Il D.Lgs. n. 36/2021, all’art. 35, comma 8-quater, prevedeva una sanatoria contributiva per i rapporti iniziati prima del 1° luglio 2023 – in relazione ai quali non erano stati versati contributi ai sensi della disciplina previgente – purché tali rapporti potessero essere legittimamente ricondotti alla fattispecie agevolata dell’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR.
La giurisprudenza ha interpretato la sanatoria in senso selettivo: laddove il rapporto non soddisfacesse i requisiti sostanziali della disciplina previgente (pur invocata dall’ente), non può applicarsi la sanatoria. In altre parole, l’efficacia della sanatoria dipende dalla sussistenza concreta dei presupposti di legittimità del trattamento agevolativo antecedente alla riforma.
Confronto tra disciplina ante e post riforma: profili contributivi e obblighi delle ASD
La seguente tabella riassume i principali cambiamenti nei profili contributivi applicabili alle ASD e ai lavoratori sportivi dilettantistici:
| Aspetto | Disciplina Ante Riforma (pre D.Lgs. 36/2021) | Disciplina Post Riforma (D.Lgs. 36/2021) | ||
|---|---|---|---|---|
| Base giuridica dei compensi | Art. 67, comma 1, lett. m) TUIR – compensi considerati “redditi diversi” | Titolo specifico nel D.Lgs. n. 36/2021; disciplina organica dei lavoratori sportivi | ||
| Natura contributiva | Giurisprudenza di legittimità: obbligo contributivo salvo prova contraria dell’attività dilettantistica e non professionale | Soglie di esenzione e contribuzione secondo regole specifiche | ||
| Esenzione contributiva automatica | No: onere della prova dei requisiti sostanziali | Sì, entro € 5.000/anno | ||
| Regime fiscale dei compensi | “Redditi diversi” con limiti variabili | Fiscalità disciplinata nell’art. 36 D.Lgs. n. 36/2021 con limiti di € 15.000/anno | ||
| Onere probatorio | Onere della prova dell’esenzione contributiva | Applicazione di regole oggettive basate su soglie e criteri chiari | ||
| Sanatoria contributiva | Assente | Sanatoria per rapporti antecedenti purché validi sotto previgente disciplina | ||
| Qualificazione del rapporto | Basata sulla natura sostanziale della prestazione | Definizione unitaria di lavoratore sportivo per qualsiasi compenso |
L’interpretazione giurisprudenziale post-riforma
Sebbene la giurisprudenza di legittimità più recente – come l’Ordinanza n. 30743/2025 – riguardi rapporti anteriori alla piena operatività della riforma, la logica sottesa ai principi affermati è coerente con i criteri introdotti dalla disciplina organica.
Particolarmente interessante è il profilo della sanatoria contributiva ex art. 35, comma 8-quater del D.Lgs. n. 36/2021: secondo la Corte, in assenza di prova dei requisiti che avrebbero legittimato l’esenzione contributiva sotto l’ordinamento previgente, non è possibile far valere il beneficio transitorio della sanatoria stessa.
Ciò conferma il principio secondo cui non è la forma a determinare il regime contributivo, ma la sostanza del rapporto e la verifica fattuale della natura delle prestazioni rese.
In prospettiva, per i rapporti sorti dopo il 1° luglio 2023, il giudice dovrà applicare direttamente la disciplina del D.Lgs. n. 36/2021, valutando dunque:
la corretta configurazione del rapporto come lavoro sportivo;
la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle franchigie contributive (ad es. soglia dei € 5.000);
l’osservanza delle regole di denuncia e versamento contributivo previste dal nuovo testo.
Criticità interpretative e questioni aperte
Nonostante il notevole avanzamento sistematico rappresentato dal D.Lgs. n. 36/2021, permangono alcune questioni applicative rilevanti:
Verifica della natura del rapporto di lavoro sportivo: benché la normativa fornisca criteri, la distinzione tra prestazioni effettivamente rientranti nell’ambito sportivo e altre attività può richiedere un accertamento fattuale complesso, simile per certi aspetti all’onere probatorio pre-riforma.
Coordinamento con la normativa previdenziale generale: è necessario valutare come le regole specifiche confluiscano con le discipline generali relative alla Gestione Separata INPS o al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.
Impatto delle modifiche correttive successive: i decreti correttivi (163/2022 e 120/2023) prevedono ulteriori dettagli applicativi che devono essere integrati con la norma di base.
La questione giuridica: esenzione contributiva automatica o onere della prova?
Il caso sottoposto alla Cassazione
Nel caso oggetto dell’Ordinanza n. 30743/2025, una società sportiva dilettantistica impugnava una cartella di pagamento emessa dall’ente previdenziale per l’omesso versamento dei contributi relativi ai compensi corrisposti a sedici istruttori di impianti sportivi, per il periodo da gennaio 2008 a marzo 2009. L’ente aveva qualificato tali rapporti come soggetti a contribuzione previdenziale.
La società sportiva, opponendosi, aveva dedotto che i compensi corrisposti ai collaboratori – essendo riferibili ad attività direttamente connesse all’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica – dovessero essere considerati “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 lett. m) TUIR e quindi, in virtù dell’esenzione fiscale, non soggetti a contribuzione previdenziale/inailistica. La questione è giunta fino alla Corte di Cassazione dopo il rigetto in primo e secondo grado.
La soluzione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui non sussiste alcuna automaticità nell’applicazione dell’esonero contributivo in favore delle ASD o SSD semplicemente in ragione della loro qualificazione formale (es. iscrizione al registro CONI o menzione statutaria). Per la Suprema Corte, infatti:
La mera qualifica giuridica di ente sportivo dilettantistico e l’affiliazione a federazioni o al CONI non esauriscono il giudizio di diritto; è necessaria, piuttosto, una valutazione sostanziale delle condizioni di fatto che caratterizzano l’attività svolta, compresa l’effettiva natura senza fine di lucro e il carattere non professionale delle prestazioni rese dai collaboratori.
La Cassazione ha dunque ribadito che l’onere della prova grava sulla parte che invoca l’esenzione contributiva: spettava alla società sportiva dimostrare in concreto che i requisiti richiesti dall’art. 67 lett. m) TUIR fossero soddisfatti, e non era sufficiente l’esposizione delle previsioni statutarie o delle iscrizioni formali. La Corte ha quindi ritenuto corretta l’affermazione del giudice di merito secondo cui “non è sufficiente il mero dato formale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI”, ma occorre una “verifica in concreto delle modalità di svolgimento dell’attività sportiva e del tipo di prestazioni rese dagli istruttori” – sotto il profilo sostanziale e non meramente formale.
L’onere probatorio: contenuti e limiti
Natura dilettantistica dell’attività
La Suprema Corte – aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato – ha chiarito che la verifica della natura dilettantistica dell’attività non può essere surrogata da elementi meramente formali, quali l’affiliazione dell’ente o la presenza di clausole statutarie. È necessario, invece, accertare se l’attività sportiva sia effettivamente svolta senza fine di lucro, e se i rapporti di collaborazione e i compensi corrisposti siano coerenti con tale natura. In altri termini, la verifica riguarda la sostanza e non la forma dell’attività dell’ente sportivo.
Non professionalità delle prestazioni dei collaboratori
Altro elemento decisivo è il criterio della non professionalità delle prestazioni. Perché il compenso sia considerato “reddito diverso” ai sensi dell’art. 67 TUIR, e quindi potenzialmente esente dall’obbligo contributivo, è necessario che la prestazione del collaboratore sia prestata in favore dell’ente per finalità sportive dilettantistiche e non come attività professionale abituale. La giurisprudenza tributaria e civilistica ha già più volte chiarito che la prestazione lavorativa meramente occasionale o non caratterizzata da continuità e organizzazione autonoma tipica dell’attività professionale può rientrare nella disciplina agevolativa; ma tale qualificazione non può prescindere da una verifica fattuale concreta.
La prova in concreto dei requisiti
La decisione della Cassazione evidenzia una regola di fondo del diritto probatorio: chi invoca un’eccezione o un regime di favore deve provarne i presupposti. Nel caso degli enti sportivi, spetta alla parte che richiede l’esonero contributivo fornire adeguata prova dell’effettiva sussistenza di:
Svolgimento di attività sportiva dilettantistica in senso sostanziale e non esclusivamente formale;
Natura senza fine di lucro dell’ente e coerenza con lo statuto;
Carattere non professionale delle prestazioni rese dai collaboratori;
Coerenza dei compensi erogati con i limiti e i criteri fissati dall’art. 67 TUIR.
Questi elementi costituiscono il nucleo probatorio necessario per legittimare l’applicazione dell’esenzione contributiva e non possono essere dedotti automaticamente dall’esistenza di un vincolo associativo o dall’affiliazione al CONI.
Precedenti giurisprudenziali: continuità interpretativa
La pronuncia n. 30743/2025 si inserisce in un solido filone giurisprudenziale che ha più volte affrontato simili questioni.
Cass. ord. n. 28845/2023 e altri precedenti
Già con ordinanze e sentenze precedenti, la Cassazione aveva chiarito che il mero status di ASD o la semplice iscrizione al registro CONI non bastano a qualificare automaticamente i compensi come redditi diversi esenti da contribuzione. La Corte aveva affermato che occorre verificare la natura reale dell’attività, nonché la concreta prestazione resa dal collaboratore, con riferimento alle modalità di organizzazione, continuità, e alla effettiva non professionalità della prestazione.
Score dei precedenti e consolidamento dell’approdo
Diversi orientamenti di legittimità (Cass. n. 2710/2022, n. 3965/2022 e altri) avevano già sottolineato che il regime agevolato in materia fiscale e contributiva per le attività dilettantistiche non può fondarsi su prove meramente formali, ma richiede il rispetto di condizioni sostanziali e fattuali. Tale orientamento è stato richiamato esplicitamente dall’ordinanza n. 30743/2025, che ne conferma l’applicabilità anche in materia previdenziale e contributiva.
Implicazioni pratiche e profili applicativi
Per le ASD e SSD
La pronuncia della Cassazione ha profonde implicazioni operative:
Non basta l’iscrizione al CONI o l’adozione di statuti conformi alla disciplina delle ASD: occorre dimostrare in concreto l’effettivo svolgimento delle attività sportive senza fini di lucro.
L’ente deve essere in grado di documentare, attraverso atti, organizzazione e gestione, che l’attività dei collaboratori è effettivamente dilettantistica e non professionale.
È necessario conservare e predisporre una documentazione probatoria robusta (verbali, piani di attività, criteri di pagamento, evidenze di non continuità e non professionalità dei servizi resi).
Per i professionisti e i consulenti
I consulenti del lavoro, i giuristi e i revisori sono chiamati a:
Valutare con rigore la natura delle prestazioni rese dagli istruttori/collaboratori;
Supportare le ASD nella predisposizione di documentazione volta a dimostrare il regime agevolato sulla base dei criteri giurisprudenziali affermati;
Informare i propri clienti circa le criticità che possono emergere in sede di controllo ispettivo o contenzioso con INPS/INAIL.
Criticità aperte e prospettive evolutive
Nonostante l’indirizzo consolidato, permangono alcune criticità interpretative e applicative:
La soglia quantitativa dei compensi e la correlazione con l’esenzione contributiva: la giurisprudenza attuale richiama spesso la disciplina fiscale (limiti TUIR) ma non sempre si esprime chiaramente sul confine tra redditi diversi e contributi previdenziali.
La continuità normativa alla luce delle riforme in itinere del lavoro sportivo: la piena operatività delle norme del D.Lgs. n. 36/2021 potrebbe ridefinire parametri interpretativi consolidati basati su vecchie regole tributarie.
La giurisprudenza di merito e di legittimità continuerà dunque a fornire importanti contributi ermeneutici, fino a quando il legislatore non intervenga con disciplina organica ex novo che assicuri maggiore certezza dei criteri di esclusione contributiva nel settore sportivo dilettantistico.
Schema riepilogativo – Evoluzione del lavoro sportivo dilettantistico
PRIMA della riforma (fino al D.Lgs. n. 36/2021)
| Profilo | Assetto previgente | |
|---|---|---|
| Qualificazione del rapporto | Non tipizzata, rimessa a valutazioni caso per caso | |
| Fonte principale | Giurisprudenza (Cassazione e giudici di merito) | |
| Ruolo dell’art. 67 TUIR | Centrale ai fini fiscali, ma spesso invocato anche in ambito previdenziale | |
| Esonero contributivo | Nessun automatismo; spesso oggetto di contestazione | |
| Onere della prova | In capo all’ente sportivo | |
| Rischio accertativo | Elevato (riqualificazioni ex post) | |
| Tutela previdenziale | Frammentaria e incerta |
DOPO la riforma (D.Lgs. n. 36/2021)
| Profilo | Nuovo assetto | |
|---|---|---|
| Qualificazione del rapporto | Tipizzata (subordinato, autonomo, co.co.co. sportivo) | |
| Fonte principale | Normativa primaria e decreti attuativi | |
| Ruolo dell’art. 67 TUIR | Ridimensionato; separazione tra profilo fiscale e previdenziale | |
| Esonero contributivo | Previsto solo entro soglie e condizioni normativamente determinate | |
| Onere della prova | Ridotto grazie all’inquadramento ex ante | |
| Rischio accertativo | Contenuto se corretta qualificazione del rapporto | |
| Tutela previdenziale | Strutturata (iscrizione INPS secondo la tipologia del rapporto) |
Conclusione
L’ Ordinanza n. 30743/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un significativo approdo giurisprudenziale nel quadro del diritto del lavoro sportivo e del sistema contributivo, ribadendo un principio di ordine generale: l’esenzione contributiva per le ASD non può discendere automaticamente dalla mera forma giuridica o dall’affiliazione, ma richiede una puntuale verifica fattuale e probatoria dei requisiti sostanziali previsti dalla norma.
In un’ottica giuridica, l’importanza di questo orientamento risiede non solo nella sua applicazione concreta, ma anche nella sua afferenza ai principi generali del diritto, quali l’onere della prova, il rispetto del principio di legalità contributiva e la necessità di garantire certezza del diritto alle parti sociali coinvolte nei rapporti lavorativi e associativi.
Le ASD e i loro consulenti sono quindi chiamati a sviluppare una cultura giuridica e documentale adeguata, capace di rispondere in modo convincente alle verifiche ispettive e ai giudizi, fondando ogni istanza di esenzione su solide basi fattuali e giuridiche.
Checklist operativa
1. Verifica preliminare dell’ente sportivo
1.1 Natura giuridica e inquadramento sportivo
☐ Atto costitutivo e statuto conformi ai requisiti di legge
☐ Assenza di scopo di lucro non solo formale ma sostanziale
☐ Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)
☐ Affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale / DSA / EPS riconosciuti
☐ Coerenza tra attività effettivamente svolta e finalità statutarie
Nota giurisprudenziale
La Cassazione è costante nel ritenere che statuto e affiliazione non bastano, se non accompagnati da una gestione coerente (principio ribadito, tra le altre, da Cass. sez. lav., ord. n. 30743/2025).
2. Individuazione corretta del “lavoratore sportivo”
2.1 Qualificazione soggettiva (art. 25 D.Lgs. 36/2021)
☐ Il soggetto svolge attività sportiva dietro corrispettivo
☐ Rientra tra le figure tipizzate (atleta, allenatore, istruttore, preparatore, direttore tecnico/sportivo, ecc.)
☐ Mansioni previste o riconducibili ai regolamenti federali
☐ Attività effettivamente funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva
Attenzione
Restano escluse dal lavoro sportivo le prestazioni meramente amministrative o gestionali non qualificate come sportive, che vanno inquadrate secondo le regole ordinarie del lavoro.
3. Corretta qualificazione del rapporto di lavoro
3.1 Tipologia contrattuale
☐ Lavoro subordinato sportivo
☐ Collaborazione coordinata e continuativa sportiva
☐ Lavoro autonomo sportivo
☐ Coerenza tra:
forma contrattuale
modalità effettive di svolgimento della prestazione
grado di autonomia, continuità, inserimento nell’organizzazione
Punto chiave (continuità con la Cassazione)
Anche dopo la riforma, la qualificazione non è rimessa alla volontà delle parti, ma al concreto atteggiarsi del rapporto.
4. Verifica delle soglie economiche (profilo contributivo)
4.1 Compensi annui per ciascun lavoratore sportivo
☐ Fino a € 5.000 annui
→ esenzione contributiva INPS
☐ Da € 5.000 a € 15.000 annui
→ contribuzione dovuta secondo le regole del lavoro sportivo dilettantistico
→ fiscalmente non imponibile IRPEF
☐ Oltre € 15.000 annui
→ piena imponibilità fiscale e contributiva
Consiglio pratico
Tenere un prospetto individuale annuale per ciascun lavoratore sportivo, aggiornato progressivamente.
5. Adempimenti previdenziali e assicurativi
5.1 INPS
☐ Iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale corretta
☐ Verifica se ricorre l’obbligo di Gestione Separata
☐ Calcolo della contribuzione sulla parte eccedente la soglia di esenzione
☐ Versamenti effettuati nei termini
5.2 INAIL
☐ Valutazione dell’obbligo assicurativo (dipende dal tipo di attività svolta)
☐ Apertura posizione INAIL se necessaria
☐ Denunce e premi correttamente calcolati
Errore frequente
Confondere esenzione contributiva INPS con esonero INAIL: sono piani distinti.
6. Documentazione probatoria essenziale (difesa in caso di ispezione)
6.1 Documenti dell’ente
☐ Statuto e atto costitutivo
☐ Verbali assembleari
☐ Programmi sportivi e calendari attività
☐ Bilanci e rendiconti economici
☐ Documentazione RASD e affiliazioni
6.2 Documenti del rapporto di lavoro
☐ Contratto scritto (obbligatorio)
☐ Descrizione delle mansioni sportive
☐ Compensi pattuiti e modalità di pagamento
☐ Prospetti compensi annuali
☐ Eventuali attestazioni federali/qualifiche
Ottica Cassazione
In assenza di documentazione, l’onere della prova dell’esenzione non è assolto.
7. Rapporti antecedenti al 1° luglio 2023 (regime transitorio)
7.1 Verifica sanatoria contributiva (art. 35 D.Lgs. 36/2021)
☐ Rapporto effettivamente riconducibile all’art. 67, co. 1, lett. m) TUIR
☐ Prestazione realmente dilettantistica
☐ Assenza di professionalità abituale
☐ Compensi entro i limiti previgenti
Avvertenza fondamentale
La sanatoria non opera automaticamente.
La Cassazione ha chiarito che vale solo se il rapporto era legittimamente agevolabile anche prima.
8. Profili di rischio e “red flags” (indicatori di criticità)
☐ Compensi elevati e continuativi
☐ Unico committente (ASD) per lunghi periodi
☐ Orari rigidi e inserimento stabile nell’organizzazione
☐ Mansioni indistinguibili da lavoro ordinario
☐ Mancanza di contratti scritti
☐ Pagamenti non tracciati
In presenza di più indicatori, alto rischio di riqualificazione contributiva.
9. Ruolo del consulente / legale
☐ Analisi preventiva del modello organizzativo dell’ASD
☐ Mappatura dei rapporti di lavoro sportivo
☐ Scelta consapevole della tipologia contrattuale
☐ Supporto nella gestione delle ispezioni
☐ Predisposizione del fascicolo difensivo
Approccio consigliato
Non “difendere l’esenzione”, ma dimostrare la correttezza complessiva del sistema adottato.
10. Conclusione operativa
La riforma del lavoro sportivo ha introdotto maggiore chiarezza normativa, ma non ha eliminato la centralità del controllo sostanziale, che resta il cuore della valutazione giudiziale e ispettiva.
La vera tutela per le ASD non è l’etichetta “dilettantistica”, bensì:
corretta qualificazione dei rapporti
rispetto delle soglie
documentazione coerente
consapevolezza dei limiti del regime agevolato
In continuità con la giurisprudenza di Cassazione, la forma segue la sostanza, anche dopo il D.Lgs. n. 36/2021.
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