Abstract
Il contributo analizza la nuova disciplina del Libro Unico del Lavoro (LUL) applicabile ai rider delle piattaforme digitali, introdotta dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, con particolare riferimento al nuovo art. 47-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2015. La disposizione estende ai lavoratori autonomi di cui all’art. 47-bis D.Lgs. n. 81/2015 l’obbligo di redazione e consegna del Libro Unico del Lavoro, imponendo l’annotazione mensile del numero delle consegne effettuate e dell’importo totale erogato.
L’analisi ricostruisce l’evoluzione del LUL e ne esamina la funzione documentale alla luce della progressiva trasformazione delle modalità di organizzazione e remunerazione del lavoro mediante piattaforma. Particolare attenzione è dedicata al coordinamento tra la disciplina generale dell’art. 39 D.L. n. 112/2008 e la disciplina speciale del lavoro tramite piattaforme digitali, nonché ai problemi applicativi emersi dopo l’entrata in vigore della riforma del 2026.
Il contributo approfondisce, inoltre, i chiarimenti forniti dall’Interpello ministeriale n. 1/2026, relativi alla decorrenza degli obblighi, alla continuità della documentazione nei mesi privi di attività, alla distinzione tra il periodo di esecuzione delle consegne e quello di erogazione dei compensi e al computo delle consegne in presenza di ordini plurimi.
La ricerca considera infine il nuovo obbligo di LUL nel più ampio sistema di tutela dei rider delineato dal D.L. n. 62/2026, comprendente identificazione digitale, individualizzazione degli account, formazione tramite SIISL e trasparenza dei sistemi automatizzati e algoritmici. Ne emerge un’evoluzione della funzione del Libro Unico del Lavoro: da strumento prevalentemente connesso alla documentazione del rapporto di lavoro subordinato a dispositivo di tracciabilità documentale del lavoro autonomo mediante piattaforma, senza che tale estensione comporti, di per sé, la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Parole chiave: Libro Unico del Lavoro (LUL); rider; piattaforme digitali; lavoro tramite piattaforma; lavoro autonomo; D.L. n. 62/2026; L. n. 112/2026; art. 47-quater D.Lgs. n. 81/2015; art. 47-bis D.Lgs. n. 81/2015; trasparenza algoritmica; sistemi automatizzati; gig economy; lavoro digitale; SIISL; tracciabilità della prestazione; compensi dei rider; diritto del lavoro.
Sommario
- Il Libro unico del lavoro nella disciplina vigente: funzione e struttura dell’istituto. — 2. La documentazione del rapporto di lavoro tra subordinazione, autonomia e lavoro mediante piattaforma. — 3. La qualificazione del rapporto dei rider ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 62/20263. 4. Il Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 e la nuova disciplina dei rider. — 5. Il d.l. 30 aprile 2026, n. 62: la ridefinizione delle tutele per il lavoro mediante piattaforma. — 6. Il nuovo art. 47-quater, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015: l’estensione del Libro unico del lavoro ai rider autonomi. — 7. Il contenuto dell’adempimento: numero delle consegne e importo totale erogato. — 8. Le questioni applicative affrontate dall’Interpello ministeriale n. 1/2026. — 9. La continuità documentale nei mesi privi di attività e la distinzione tra competenza della prestazione e cassa del compenso. — 10. LUL, trasparenza algoritmica e controllo dell’attività mediante piattaforma. — 11. Il sistema sanzionatorio e i problemi di coordinamento con la disciplina generale. — 12. Considerazioni conclusive: dalla documentazione del lavoro subordinato alla tracciabilità del lavoro autonomo mediante piattaforma.
1. Il Libro unico del lavoro nella disciplina vigente: funzione e struttura dell’istituto
Il Libro unico del lavoro (LUL) costituisce, nell’ordinamento italiano, uno degli strumenti fondamentali di documentazione amministrativa del rapporto di lavoro. La sua istituzione risale all’art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposizione attraverso la quale il legislatore ha perseguito un obiettivo di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti documentali gravanti sui datori di lavoro privati.
L’art. 39, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il Libro unico del lavoro, nel quale sono iscritti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e, secondo la formulazione legislativa, gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il comma 2 individua quindi le principali informazioni oggetto di registrazione, comprese le dazioni in denaro o in natura, le trattenute, le detrazioni fiscali e gli elementi relativi alle presenze dei lavoratori subordinati.
La funzione del LUL non può tuttavia essere ridotta alla dimensione meramente contabile. Già la prassi amministrativa successiva alla sua introduzione ne ha evidenziato la funzione di documentazione dello stato effettivo del rapporto di lavoro e di supporto all’attività di vigilanza. Il LUL costituisce, pertanto, uno strumento nel quale convergono esigenze differenti: documentazione del rapporto, trasparenza delle componenti economiche, controllo amministrativo e, indirettamente, tutela della posizione previdenziale del lavoratore.
La disciplina deve però essere ricostruita con particolare precisione, distinguendo il LUL dal prospetto paga e dagli altri adempimenti fiscali e previdenziali. Il LUL non coincide con la denuncia contributiva e non può essere descritto semplicemente come la «base di calcolo» dell’UNIEMENS: si tratta di strumenti diversi, tra loro collegati sotto il profilo informativo ma caratterizzati da differenti presupposti, funzioni e discipline.
Anche sul piano temporale occorre tenere distinta la disciplina vigente da quella originaria. Il testo iniziale dell’art. 39 prevedeva la compilazione entro il giorno 16 del mese successivo; la disposizione è stata successivamente modificata e il comma 3 stabilisce oggi che il LUL deve essere compilato, con riferimento ai dati di ciascun mese, entro la fine del mese successivo.
Quanto alla conservazione, l’art. 6 del decreto ministeriale 9 luglio 2008 stabilisce un termine di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. Non è dunque corretto assumere, quale regola generale del LUL, un termine decennale di conservazione. La diversa durata di eventuali obblighi documentali o dei termini di prescrizione dei crediti non modifica il termine specificamente stabilito per la conservazione del Libro unico.
La disciplina del LUL costituisce dunque il punto di partenza necessario per comprendere la novità del 2026: il legislatore non ha creato un nuovo documento destinato ai rider, ma ha esteso a una categoria di lavoratori autonomi operanti mediante piattaforma digitale l’obbligo di redazione e consegna del LUL disciplinato dall’art. 39 del d.l. n. 112/2008.
2. La documentazione del rapporto di lavoro tra subordinazione, autonomia e lavoro mediante piattaforma
L’estensione dell’obbligo documentale ai rider autonomi assume particolare rilievo perché interviene in un’area nella quale le categorie tradizionali di subordinazione e autonomia sono sottoposte a una crescente tensione.
Il fenomeno della piattaformizzazione del lavoro ha infatti prodotto modelli organizzativi nei quali l’esecuzione della prestazione può essere formalmente autonoma, pur essendo caratterizzata da forme di organizzazione e controllo tecnologico particolarmente intense. Il problema giuridico non consiste tuttavia nel presumere che ogni lavoratore di piattaforma sia subordinato, ma nel verificare quali tutele debbano operare indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto.
Il Capo V-bis del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, costituisce in questo senso una disciplina particolarmente significativa. Il legislatore ha costruito un sistema di protezione destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme digitali, senza subordinare tutte le garanzie alla preventiva riqualificazione del rapporto.
Il modello è dunque differente da quello fondato sulla sola alternativa tra autonomia e subordinazione. L’ordinamento può infatti introdurre specifiche tutele per rapporti formalmente autonomi, lasciando impregiudicata la questione della qualificazione giuridica del singolo rapporto.
La novità introdotta nel 2026 deve essere letta precisamente in questa prospettiva. L’obbligo di LUL non determina, di per sé, alcuna trasformazione del rapporto autonomo in rapporto subordinato. Esso costituisce un obbligo documentale autonomo, funzionale alla tracciabilità dell’attività e dei compensi.
Questa distinzione è essenziale. L’introduzione del LUL per i rider non equivale alla generalizzazione della subordinazione nella gig economy, né introduce una presunzione assoluta di lavoro subordinato. Il legislatore ha invece scelto di rafforzare la trasparenza documentale anche in assenza di una qualificazione subordinata del rapporto.
3. La qualificazione del rapporto dei rider ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 62/2026
Un ulteriore profilo di particolare rilievo, strettamente connesso alla disciplina del Libro unico del lavoro, è rappresentato dall’articolo 12 del D.L. n. 62/2026, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 112/2026, che interviene sulla qualificazione dei rapporti di lavoro dei rider operanti attraverso piattaforme digitali.
La disposizione attribuisce rilievo alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, superando una valutazione fondata esclusivamente sulla qualificazione formalmente attribuita dalle parti. In tale prospettiva, assumono particolare importanza gli elementi dai quali sia possibile desumere l’esercizio di poteri di direzione e controllo da parte della piattaforma, anche quando tali poteri siano esercitati mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati.
La novità di maggiore rilievo è rappresentata dalla previsione di una presunzione relativa di subordinazione quando emergano fatti indicativi dell’esistenza di poteri di direzione e controllo, anche attraverso strumenti automatizzati. La presunzione non opera, quindi, in modo automatico per il solo fatto che il lavoratore utilizzi una piattaforma digitale, ma presuppone l’accertamento di elementi concreti riconducibili all’esercizio di un potere direttivo e di controllo; resta, inoltre, salva la possibilità di fornire la prova contraria.
La disciplina assume particolare rilevanza anche ai fini del nuovo obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro. La qualificazione del rapporto non può, infatti, essere valutata separatamente dalle modalità concrete attraverso le quali la prestazione viene organizzata e controllata. Ne deriva che l’eventuale qualificazione formale del rider come lavoratore autonomo non è di per sé sufficiente a escludere la natura subordinata del rapporto qualora, in concreto, la piattaforma eserciti poteri di direzione e controllo riconducibili ai presupposti individuati dall’articolo 12.
L’intervento normativo attribuisce così un ruolo centrale anche alle modalità di funzionamento degli algoritmi e degli altri strumenti digitali utilizzati dalla piattaforma. L’assegnazione delle consegne, il monitoraggio dell’attività, la valutazione della prestazione, l’applicazione di penalizzazioni o limitazioni nell’accesso alle opportunità di lavoro e, più in generale, ogni meccanismo automatizzato suscettibile di incidere sulle modalità di esecuzione della prestazione possono costituire elementi rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto.
L’articolo 12 deve pertanto essere letto in coordinamento con la disciplina del Libro unico del lavoro introdotta dal medesimo decreto-legge: mentre la prima disposizione interviene sul piano della qualificazione giuridica del rapporto, la disciplina del LUL opera sul piano degli obblighi documentali e informativi conseguenti. Ne emerge un sistema nel quale la corretta qualificazione del rapporto costituisce il presupposto essenziale per individuare il regime giuridico applicabile e i relativi adempimenti.
4. Il Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 e la nuova disciplina dei rider
La disciplina dei lavoratori delle piattaforme digitali è stata progressivamente arricchita attraverso interventi volti a garantire livelli minimi di protezione anche nei rapporti formalmente autonomi.
Il d.l. 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, rappresenta un ulteriore passaggio di questa evoluzione. Il decreto, significativamente rubricato «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale», contiene un insieme articolato di misure, tra le quali quelle dedicate specificamente ai rider delle piattaforme digitali.
Particolare rilievo assume l’art. 15 del decreto, rubricato «Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali». La disposizione interviene su tre distinti versanti del Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015:
- l’identificazione e l’accesso del lavoratore alla piattaforma;
- la documentazione dell’attività e dei compensi mediante il LUL;
- la formazione obbligatoria mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Il legislatore ha inoltre affiancato a tali interventi una disciplina più generale della trasparenza dei sistemi automatizzati utilizzati dalle piattaforme.
La scelta appare significativa perché mostra che il legislatore del 2026 non considera il problema della tutela del rider esclusivamente sotto il profilo retributivo. La risposta normativa investe contemporaneamente identità digitale, tracciabilità della prestazione, formazione, controllo degli account, trasparenza degli algoritmi e possibilità di intervento umano sulle decisioni automatizzate.
Ne emerge un modello di tutela nel quale la documentazione costituisce uno soltanto — sebbene particolarmente rilevante — degli strumenti di contrasto all’opacità organizzativa della piattaforma.
5. Il d.l. 30 aprile 2026, n. 62: la ridefinizione delle tutele per il lavoro mediante piattaforma
L’art. 15 del d.l. n. 62/2026, nella versione risultante dalla conversione, modifica anzitutto l’art. 47-bis del d.lgs. n. 81/2015.
Il nuovo comma 2-bis disciplina le modalità di accesso alla piattaforma. L’identificazione può avvenire mediante SPID, CIE o CNS oppure attraverso un account rilasciato dalla piattaforma a un singolo codice fiscale e assistito da un sistema di autenticazione a più fattori. Le credenziali sono qualificate come strettamente personali e non cedibili. La cessione dell’account o l’utilizzo dello stesso da parte di un soggetto diverso dal titolare sono sanzionati amministrativamente con una somma da 800 a 1.200 euro.
La previsione presenta una funzione che va oltre la mera sicurezza informatica. L’identificazione individualizzata della persona che accede alla piattaforma crea infatti un presupposto documentale per l’attribuzione della prestazione al singolo lavoratore. In altri termini, la certezza dell’identità digitale costituisce la condizione preliminare per la certezza dell’imputazione della prestazione.
Il successivo comma 2-ter introduce due divieti rivolti direttamente alla piattaforma: essa non può rilasciare più di un account per ciascun codice fiscale e non può commissionare allo stesso lavoratore prestazioni temporalmente inconciliabili. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro.
Quest’ultima previsione è particolarmente interessante sul piano sistematico. Il legislatore non si limita a imporre obblighi di comportamento al lavoratore, ma interviene sull’architettura organizzativa della piattaforma, vietando pratiche che potrebbero rendere opaca o materialmente ineseguibile la prestazione.
L’art. 15 interviene inoltre sull’art. 47-septies, introducendo un obbligo di formazione base. Le attività formative essenziali sono stabilite annualmente con decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, e devono essere seguite dal lavoratore entro i primi trenta giorni dalla prima prestazione attraverso il SIISL. Il mancato completamento della formazione viene segnalato al committente; qualora quest’ultimo continui ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore segnalato per tre mesi, è prevista una sanzione amministrativa da 800 a 2.400 euro.
Il legislatore realizza così un sistema nel quale l’accesso alla piattaforma, la formazione e la documentazione del rapporto diventano elementi collegati di una più ampia strategia di emersione e controllo.
6. Il nuovo art. 47-quater, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015: l’estensione del Libro unico del lavoro ai rider autonomi
La principale novità oggetto del presente contributo è contenuta nell’art. 15, comma 1, lett. b), del d.l. n. 62/2026.
La disposizione aggiunge all’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 il comma 3-bis, secondo il quale il committente, a decorrere dal 1° luglio 2026, è tenuto alla redazione e alla consegna ai lavoratori di cui all’art. 47-bis del LUL di cui all’art. 39 del d.l. n. 112/2008, nel quale devono essere annotati, per ciascun mese di attività, anche il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.
Il dato normativo deve essere letto con attenzione.
Anzitutto, l’obbligo non è introdotto dall’art. 47-bis, bensì dall’art. 47-quater, comma 3-bis. L’art. 47-bis svolge invece la funzione di individuare i lavoratori ai quali la nuova disposizione si riferisce.
In secondo luogo, la norma non istituisce un «LUL digitale» autonomo né un nuovo documento diverso dal LUL disciplinato dall’art. 39 del d.l. n. 112/2008. Si tratta dello stesso istituto, applicato a una categoria ulteriore in virtù di una disposizione speciale.
In terzo luogo, la norma non trasforma il rider autonomo in lavoratore subordinato. L’obbligo documentale opera proprio in ragione della disciplina speciale prevista dal Capo V-bis e non presuppone la riqualificazione del rapporto.
La vera novità sistematica consiste pertanto nel fatto che uno strumento storicamente collegato alla documentazione del lavoro subordinato viene utilizzato anche per documentare una prestazione autonoma organizzata mediante piattaforma.
Si determina così un’estensione funzionale del LUL: la sua funzione non è più necessariamente collegata alla rappresentazione dell’orario e delle presenze secondo il paradigma del lavoro subordinato, ma può essere adattata alla rappresentazione di un’attività autonoma caratterizzata da prestazioni discrete e contabilizzabili.
La norma non parla infatti di ore di connessione, tempi di attesa o durata dell’accesso alla piattaforma. Essa individua due dati ulteriori specificamente riferiti al modello economico dei rider: il numero delle consegne e l’importo totale erogato.
È proprio questa scelta legislativa a conferire alla riforma la sua maggiore rilevanza sistematica.
7. Il contenuto dell’adempimento: numero delle consegne e importo totale erogato
L’obbligo introdotto dall’art. 47-quater, comma 3-bis, presenta una struttura volutamente semplice.
Per ciascun mese di attività devono essere annotati:
- il numero delle consegne;
- l’importo totale erogato al lavoratore.
Non risultano invece espressamente previsti dal nuovo comma 3-bis l’annotazione delle ore di connessione, degli incentivi algoritmici, dei criteri di assegnazione delle singole attività, delle valutazioni di performance o delle condizioni climatiche.
Tali elementi possono eventualmente rilevare in altri ambiti della disciplina della piattaforma, ma non devono essere presentati come contenuti obbligatori del nuovo LUL in assenza di una specifica previsione normativa.
La scelta del legislatore è significativa anche sotto il profilo della tecnica normativa. Il numero delle consegne rappresenta l’elemento quantitativo della prestazione; l’importo totale erogato rappresenta invece il risultato economico della stessa.
Il LUL diventa dunque, nel contesto dei rider autonomi, uno strumento di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta.
La differenza rispetto al modello ordinario è evidente. Nel lavoro subordinato il LUL documenta, tra l’altro, il calendario delle presenze, le ore lavorate, gli straordinari, le ferie e le assenze. Nel lavoro autonomo mediante piattaforma, la prestazione può invece essere rappresentata attraverso il numero delle unità di attività concretamente realizzate e il relativo risultato economico.
Non si tratta, quindi, di adattare artificialmente il rider al paradigma dell’orario di lavoro subordinato. Si tratta di adattare la funzione documentale del LUL alla struttura della prestazione autonoma.
8. Le questioni applicative affrontate dall’Interpello ministeriale n. 1/2026
La portata innovativa della disciplina è emersa immediatamente sul piano applicativo. Il Ministero del lavoro, con l’Interpello n. 1/2026, pubblicato il 1° settembre 2026, ha fornito chiarimenti proprio sull’applicazione del nuovo comma 3-bis dell’art. 47-quater.
Il primo problema riguardava il differimento di novanta giorni introdotto dalla legge di conversione.
L’art. 15, comma 1-bis, del d.l. n. 62/2026 stabilisce infatti che, con riferimento alle annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine previsto dal nuovo comma 3-bis è prorogato di novanta giorni.
Il Ministero ha precisato che tale differimento deve essere inteso in senso transitorio e riguarda il solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026. Per le mensilità successive trovano invece applicazione le ordinarie tempistiche di tenuta del LUL.
La precisazione è rilevante perché impedisce di interpretare la proroga come una sospensione generale dell’obbligo di LUL per i rider.
Il secondo problema concerne il rapporto tra il momento in cui la prestazione viene eseguita e quello in cui il compenso viene effettivamente erogato.
Il Ministero distingue correttamente i due profili: le consegne devono essere registrate con riferimento al periodo nel quale la prestazione è stata concretamente eseguita; le somme corrisposte devono invece essere registrate nel mese dell’effettiva erogazione, secondo un criterio di cassa. Per assicurare la necessaria correlazione informativa, l’Interpello ritiene utile l’indicazione, nel campo «note» del LUL, del periodo storico cui il compenso si riferisce.
La distinzione è di notevole interesse dogmatico perché mostra come il nuovo LUL non presupponga una perfetta coincidenza tra prestazione e pagamento.
Si determina, invece, una doppia temporalità documentale:
tempo della prestazione → numero delle consegne;
tempo del pagamento → importo erogato.
Il LUL diventa così uno strumento capace di raccordare due momenti economicamente e giuridicamente distinti.
9. La continuità documentale nei mesi privi di attività e la distinzione tra competenza della prestazione e cassa del compenso
Un ulteriore chiarimento dell’Interpello riguarda i mesi nei quali il contratto di lavoro autonomo rimane in essere, ma il rider non effettua alcuna consegna e non matura alcun compenso.
Il Ministero ritiene che il LUL debba essere elaborato anche in tali mesi, con valori pari a zero. La soluzione viene giustificata dalla volontà legislativa di assicurare una continuità documentale durante l’intera durata del rapporto.
La soluzione è particolarmente significativa.
Il legislatore non ha infatti costruito l’obbligo come mera registrazione delle singole operazioni economiche. Se così fosse, nei mesi senza consegne non sarebbe necessario produrre alcun prospetto. La prassi ministeriale interpreta invece la disposizione nel senso della continuità documentale, imponendo l’elaborazione del prospetto anche in assenza di attività.
Si tratta di una soluzione che rafforza la funzione probatoria e ricostruttiva del documento.
Il LUL può così fornire una rappresentazione seriale dell’andamento del rapporto, consentendo di distinguere:
- il rapporto contrattualmente in essere;
- l’assenza di prestazioni nel singolo mese;
- l’assenza di compensi;
- la successiva ripresa dell’attività.
La disciplina del 2026 introduce quindi una forma di documentazione seriale del rapporto autonomo che, pur non trasformandolo in rapporto subordinato, lo rende maggiormente verificabile.
L’Interpello affronta infine il problema degli ordini plurimi destinati al medesimo acquirente.
La soluzione adottata non deriva da una nozione astratta di «consegna», ma dal sistema tariffario concretamente applicato: se a ciascun ordine corrisponde una tariffa distinta, gli ordini devono essere registrati come consegne separate; se invece viene corrisposto un compenso unitario per l’insieme degli ordini recapitati in un’unica soluzione, l’operazione può essere registrata come un’unica consegna.
Anche questo chiarimento rivela la funzione sostanzialmente economico-contabile del nuovo adempimento: il numero delle consegne deve essere coerente con il criterio mediante il quale la prestazione viene remunerata.
10. LUL, trasparenza algoritmica e controllo dell’attività mediante piattaforma
La riforma del 2026 deve essere collocata in un contesto normativo più ampio.
Il d.l. n. 62/2026 dedica infatti una specifica disposizione agli obblighi di informazione relativi ai sistemi automatizzati. L’art. 14 prevede che le piattaforme forniscano ai lavoratori informazioni chiare, accessibili e comprensibili sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per l’assegnazione delle attività, la determinazione o modifica dei compensi, la valutazione delle prestazioni e la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.
Il lavoratore ha inoltre diritto, su richiesta, a una spiegazione intelligibile e al riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che incidono, tra l’altro, sulla sospensione o chiusura dell’account, sul diniego della retribuzione per il lavoro prestato o sulla situazione contrattuale.
Questa disciplina consente di comprendere meglio la funzione del nuovo LUL.
Non è corretto affermare che il LUL diventi esso stesso uno strumento di «trasparenza algoritmica» in senso pieno. Il LUL non deve documentare l’intero funzionamento dell’algoritmo.
Esiste tuttavia una relazione funzionale tra i due piani.
La trasparenza algoritmica consente al lavoratore di conoscere i criteri attraverso i quali la piattaforma organizza e remunera la prestazione; il LUL consente invece di verificare, ex post, alcuni dei risultati economici dell’attività concretamente svolta.
I due strumenti svolgono quindi funzioni complementari:
trasparenza algoritmica → conoscibilità dei criteri decisionali;
LUL → documentazione dell’attività e del risultato economico.
Questa distinzione consente di evitare una sovrapposizione concettuale che non trova fondamento nel dato normativo.
La disciplina del 2026 presenta inoltre un ulteriore elemento di particolare interesse: il testo coordinato prevede, nell’ambito della disciplina dei sistemi automatizzati, obblighi di conservazione e accessibilità di dati relativi ad accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, con specifiche finalità di vigilanza.
È proprio il coordinamento tra questi dati e il LUL a prospettare, in prospettiva, una nuova dimensione della prova documentale nel lavoro mediante piattaforma.
La piattaforma può così essere sottoposta a una pluralità di livelli documentali:
- dati di accesso e identificazione;
- dati relativi alle assegnazioni;
- dati relativi alle prestazioni;
- dati relativi ai corrispettivi;
- LUL consegnato al lavoratore;
- informazioni sui sistemi automatizzati e sulle decisioni che incidono sul rapporto.
La novità del 2026 non consiste pertanto nella creazione di un unico documento capace di rappresentare l’intero funzionamento dell’algoritmo, bensì nella costruzione di un ecosistema documentale della prestazione digitale.
11. Il sistema sanzionatorio e i problemi di coordinamento con la disciplina generale
La disciplina sanzionatoria deve essere affrontata con particolare cautela.
L’art. 39 del d.l. n. 112/2008 prevede una pluralità di illeciti amministrativi relativi al LUL. La violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta è punita con la sanzione da 500 a 2.500 euro; l’omessa esibizione agli organi di vigilanza è sanzionata da 200 a 2.000 euro. La disciplina prevede inoltre specifiche conseguenze per l’omessa o infedele registrazione.
L’art. 39, comma 7, prevede, salvo l’errore meramente materiale, la sanzione da 150 a 1.500 euro per l’omessa o infedele registrazione dei dati che determini differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. La sanzione sale da 500 a 3.000 euro quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero un periodo superiore a sei mesi e da 1.000 a 6.000 euro quando riguarda più di dieci lavoratori ovvero un periodo superiore a dodici mesi.
La disciplina distingue quindi l’illecito relativo all’istituzione e tenuta del LUL dall’omessa o infedele registrazione.
Tale distinzione è essenziale anche per i rider.
L’art. 47-quater, comma 3-bis, introduce infatti l’obbligo di utilizzare il LUL nei rapporti considerati dalla disposizione speciale, ma non istituisce un autonomo apparato sanzionatorio del «LUL dei rider». In assenza di una disciplina speciale derogatoria, il problema deve essere affrontato mediante il coordinamento tra la norma speciale che introduce l’obbligo e la disciplina sanzionatoria generale del LUL.
Non è quindi corretto affermare, senza ulteriori specificazioni, che l’art. 47-quater, comma 3-bis, preveda «sanzioni amministrative analoghe al regime ordinario, aggravate in caso di reiterazione plurimensile». La norma speciale introduce l’obbligo documentale; la disciplina sanzionatoria deve essere ricostruita attraverso il sistema generale dell’art. 39 e delle disposizioni applicabili.
Anche la nozione di recidiva deve essere trattata con cautela. L’art. 39 contiene specifiche disposizioni in materia di sanzioni e recidiva relativamente a determinate violazioni, ma non è corretto utilizzare genericamente la «recidiva reiterata» quale formula capace di escludere ogni beneficio premiale.
Analogamente, deve essere evitata la sovrapposizione tra LUL e prospetto paga. L’art. 39, comma 5, prevede che la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel LUL assolve agli obblighi derivanti dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. Ciò non significa tuttavia che LUL e prospetto paga siano concettualmente indistinguibili: si tratta di istituti distinti, sebbene la consegna della copia delle scritturazioni possa assolvere la funzione prevista dalla disciplina del prospetto paga.
Infine, l’eventuale omissione contributiva conseguente a una registrazione infedele deve essere valutata separatamente. Il LUL non costituisce infatti il titolo costitutivo dell’obbligazione contributiva e una violazione documentale non determina automaticamente un illecito penale.
L’eventuale responsabilità contributiva, fiscale o penale deve essere verificata sulla base degli specifici presupposti delle singole fattispecie.
In particolare, non è corretto qualificare la soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 come una generica «soglia di rilevanza penale dell’omissione contributiva». Essa riguarda la specifica fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
La distinzione tra illecito documentale, obbligazione contributiva e reato deve quindi essere rigorosamente mantenuta.
12. Considerazioni conclusive: dalla documentazione del lavoro subordinato alla tracciabilità del lavoro autonomo mediante piattaforma
La riforma introdotta dal d.l. n. 62/2026 non determina una trasformazione generale del Libro unico del lavoro in un documento destinato a tutti i lavoratori digitali.
Il legislatore ha adottato una soluzione più circoscritta e, proprio per questo, più significativa: ha esteso l’obbligo di redazione e consegna del LUL ai lavoratori di cui all’art. 47-bis del d.lgs. n. 81/2015, inserendo la previsione nel nuovo comma 3-bis dell’art. 47-quater.
La novità deve essere interpretata nel contesto di un più ampio rafforzamento delle tutele dei rider.
L’art. 15 del d.l. n. 62/2026 interviene infatti sull’identificazione digitale del lavoratore, vieta la cessione degli account e l’utilizzazione di account da parte di soggetti diversi dal titolare, impedisce alla piattaforma di associare più account al medesimo codice fiscale e di commissionare prestazioni temporalmente incompatibili, introduce nuovi obblighi formativi tramite SIISL e stabilisce specifici meccanismi sanzionatori.
Parallelamente, l’art. 14 rafforza la trasparenza dei sistemi automatizzati, imponendo alle piattaforme obblighi informativi sugli algoritmi utilizzati per l’assegnazione delle attività, la determinazione dei compensi, la valutazione delle prestazioni e la gestione dell’accesso alla piattaforma, oltre a riconoscere il diritto del lavoratore alla spiegazione intelligibile e al riesame mediante intervento umano di determinate decisioni automatizzate.
All’interno di questo sistema, il nuovo LUL svolge una funzione specifica: documentare mensilmente il numero delle consegne e l’importo totale erogato.
Il suo significato sistematico non consiste dunque nella trasformazione del rider autonomo in lavoratore subordinato, né nella trasformazione del LUL in un registro dell’algoritmo. La vera innovazione consiste nell’aver utilizzato un istituto tradizionalmente collegato alla documentazione del rapporto di lavoro per costruire una forma di tracciabilità documentale del lavoro autonomo mediante piattaforma.
Il chiarimento ministeriale del settembre 2026 conferma questa impostazione. La continuità del LUL anche nei mesi privi di consegne, la distinzione tra il mese di esecuzione della prestazione e quello di effettiva erogazione del compenso e il criterio tariffario per il conteggio degli ordini plurimi mostrano che il nuovo obbligo non ha una funzione meramente formale. Esso mira a costruire una rappresentazione seriale e verificabile dell’attività economica svolta attraverso la piattaforma.
Ne emerge una possibile evoluzione della funzione del LUL.
Nella sua configurazione tradizionale, il documento rappresenta il rapporto di lavoro attraverso categorie quali presenza, orario, assenza, retribuzione e trattamento previdenziale. Nel lavoro autonomo mediante piattaforma, la rappresentazione si sposta invece verso categorie differenti: prestazione, consegna, compenso, continuità del rapporto e identificazione digitale.
Il passaggio è significativo perché dimostra che la funzione documentale della legislazione del lavoro può sopravvivere alla trasformazione delle forme organizzative della prestazione.
La sfida futura sarà quella di coordinare efficacemente questi differenti livelli documentali: LUL, dati della piattaforma, sistemi automatizzati, informazioni sui compensi, strumenti di identificazione e dati utilizzati dall’attività ispettiva.
In tale prospettiva, il diritto del lavoro della piattaforma non sembra dirigersi verso l’abbandono delle categorie documentali tradizionali, ma verso la loro progressiva riconfigurazione.
Il LUL rappresenta, sotto questo profilo, un osservatorio privilegiato: nato come strumento di semplificazione amministrativa e di documentazione del lavoro, esso viene oggi utilizzato anche come dispositivo di trasparenza e tracciabilità di prestazioni formalmente autonome.
La novità del 2026 non risiede dunque nella nascita di un «LUL algoritmico», espressione che non trova riscontro nel dato normativo, ma nell’emersione di un nuovo paradigma documentale nel quale la registrazione del lavoro non coincide necessariamente con la misurazione dell’orario.
È il risultato economico della prestazione — il numero delle consegne e il compenso corrispondente — a diventare oggetto di documentazione obbligatoria.
Proprio in questo passaggio può essere individuato il significato più profondo della riforma: la trasparenza non viene più costruita esclusivamente intorno alla subordinazione, ma anche intorno alla tracciabilità della prestazione autonoma organizzata dalla piattaforma.
La tutela del lavoro digitale, pertanto, non richiede necessariamente l’abbandono delle categorie tradizionali; può richiedere, piuttosto, che esse vengano adattate alle nuove modalità attraverso le quali la prestazione viene organizzata, misurata e remunerata.
In questa prospettiva, il nuovo art. 47-quater, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015 costituisce una disposizione di particolare interesse sistematico: non perché abbia trasformato il rider autonomo in lavoratore subordinato, ma perché ha esteso per la prima volta in modo espresso la funzione documentale del LUL a una forma di lavoro autonomo caratterizzata dalla mediazione di una piattaforma digitale.
Il problema futuro sarà allora quello di verificare se tale obbligo resterà una misura di trasparenza amministrativa o se, attraverso il coordinamento con la disciplina dei sistemi automatizzati e con i dati conservati dalle piattaforme, potrà diventare uno degli elementi di una più ampia infrastruttura pubblica e privata di tracciabilità del lavoro digitale.