La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24588 depositata il 31 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che il comportamento della cassiera che utilizza la propria carta fedeltà del supermercato per gli acquisti dei clienti che ne sono sprovvisti, con conseguente accumulo in proprio favore dei punti, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è grave anche ai fini della lesione del vincolo fiduciario.
La vicenda ha riguardato un acassiera di un supermercato che è stata licenziata per giusta causa per aver utilizza la “Carta punti” caricandoci su la spesa dei clienti privi della tessera fedeltà.
La lavoratrice impugnava il provvedimento di espulsione inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiedeva l’accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento e per l’effetto la condanna della convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Il giudice adito rigettava le richieste del dipendente. La lavoratrice impugnava la decisione del giudice di prime cure con ricorso inanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello confermando la sentenza di primo grado riconoscevano anche la proporzione tra condotta della dipendente e sanzione inflitta. Inoltre i giudici territoriali hanno “ritenuto idoneamente provato che la lavoratrice aveva trasgredito il divieto – conosciuto dalla stessa – di utilizzazione dalla CARTA (…) da parte dei cassieri, ed ha osservato che in ogni caso la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all’art. 2104 – 2° comma – Cod. Civ., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dai datore di lavoro e dai suoi collaboratori.”
La lavoratrice avverso la decisione dei giudici distrettuali proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso depositato. Per i giudici di legittimità i giudici di merito hanno correttamente proceduto “ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club Sma per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 88 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004”.
La condotta della cassiera, “oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario”.
Pertanto la Corte Suprema ha riconosciuto, in merito alla doglianza della mancata affissione del regolamento disciplinare, la corretta applicazione della norma da parte dei giudici territoriale “facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex art. 7 -1° comma – della legge n. 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.
Disattese anche le censure relative alla gravità della sanzione irrogata, in quanto in Appello è stato valutato proprio questo aspetto tenendo conto sia della “reiterazione della condotta vietata” sia della proporzionalità della sanzione “in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera”.
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