Licenziamenti collettivo e iter procedimentale – Cassazione sez. lavoro 02/08/2012 n. 13884

 

Dopo l’entrata in vigore della legge 231/1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell’impresa ’più di 15 dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno  5), e all’arco temporale  (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo,  sindacale e pubblico, dell’operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale.

Nell’ambito di questa disciplina, accertati gli elementi costitutivi della fattispecie del licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle procedure previste dalla legge stessa, mentre resta irrilevante il numero di licenziamenti  attuati al termine della procedura sia eventualmente inferiore a quello programmato, né è ammissibile, in presenza di vizi della procedura, una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale plurimo.