Il decreto legge sul lavoro con gli interventi di “manutenzione” della riforma Fornero modifica anche la procedura conciliativa preventiva da esperire inanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, la quale va obbligatoriamente seguita prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’area di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Il decreto legge n. 76 del 28 maggio 2013 con l’art. 7 introduce tre rilevanti modifiche all’attuale normativa.
Le prime due escludono alcune tipologie di licenziamento dall’ambito applicativo della norma. Infatti è stato espressamente escluso che la procedura debba essere seguita in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia. Il chiarimento era atteso ed è molto opportuno. Sulla questione, infatti, si erano registrate oscillazioni interpretative che avevano creato una situazione di incertezza nell’applicazione della norma.
Sul punto il ministero del Lavoro, con la circolare 3 del 16 gennaio 2013, al fine di ovviare a tale situazione aveva optato per la non applicabilità della procedura, sulla base della considerazione che il licenziamento per superamento del comporto è fattispecie diversa dal recesso per giustificato motivo oggettivo. Una prima decisione del Tribunale di Milano (ordinanza 5 marzo 2013, estensore Casella) aveva confermato tale interpretazione. Un’ordinanza di poco successiva del medesimo Tribunale (22 marzo 2013, est. Atanasio) aveva deciso invece in senso opposto, sanzionando l’omissione della procedura da parte del datore di lavoro con un risarcimento a favore del dipendente pari a sei mensilità di retribuzione. Con la conseguenza paradossale di indurre le aziende a richiedere prudenzialmente l’attivazione della procedura, pur sapendo che la direzione territoriale del Lavoro, in ossequio alla circolare ministeriale, non avrebbe dato seguito alla richiesta.
Gli altri casi di esclusione dalla procedura riguardano due diverse tipologie di licenziamento:
- quello inerente al cambio di appalto, quando al licenziamento sia seguita l’assunzione presso altro datore di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- quello per completamento delle attività e chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.
Sono due casi per i quali la riforma Fornero esclude il pagamento a carico del datore di lavoro del contributo all’Aspi.
La terza modifica normativa disciplina gli effetti della mancata comparizione di una o di entrambe le parti davanti la commissione conciliativa la nuova norma prevede che da tale circostanza il giudice possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Si vuole così rafforzare lo strumento introdotto dalla riforma Fornero, inducendo le parti a partecipare effettivamente al tentativo di conciliazione, pena una valutazione negativa del loro comportamento nel successivo giudizio.
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