L’INPS con il messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020 è intervenuta sul divieto di licenziamento introdotto dall’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), come integrato e modificato dall’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. La norma in commento statuisce che a decorrere dalla data del 17 marzo 2020 l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
La norma sopra indicata prevede che sino alla scadenza del suddetto termine di cinque mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
Il citato articolo 80 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto, inoltre, all’articolo 46 il comma 1-bis che testualmente recita: “Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.
Pertanto l’INPS chiarisce che il dipendente che sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, leggasi ragioni economiche, durante il periodo del divieto di licenziamento stabilito dall’articolo 46 del D.L. n. 18/2020 ha ugualmente diritto a percepire la Naspi.
Lo stesso Ministero del Lavoro ha ricordato che la NASPI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la loro occupazione e «non rileva il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore».
L’Istituto ha precisato con il messaggio in commento che è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.
Tuttavia, si fa presente che l’erogazione della indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dall’articolo 46 del decreto Cura Italia – sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità
di disoccupazione.
La revoca del recesso da parte del datore di lavoro
L’INPS precisa che in caso di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, da parte del datore di lavoro, chiedendo, ai sensi dell’articolo 46, contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento l’indennità Naspi sarà recuperata, in considerazione del ripristino del rapporto e della tutela concessa tramite la cassa integrazione.
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