Licenziamenti: somministrati doppia procedura di conciliazione - Interpello n. 27 del 2013Il Ministero del Lavoro con  l’interpello n. 27 del 20 settembre 2013 in risposta alla richiesta dell’Assosom inerente l’applicazione della procedura conciliativa di cui all’art. 7, L. n. 604/1966, così come modificata dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012. Per il Ministero la procedura di conciliazione preventiva prevista per i licenziamenti fondati su un giustificato motivo oggettivo si applica anche verso i lavoratori somministrati che, alla fine di una missione, sono licenziati dall’agenzia per il lavoro per mancanza di occasioni di impiego. 

L’aspetto trattato dal quesito era di particolare interesse, in quanto il Ccnl del 2008 ha istituito – quando ancora non esisteva la conciliazione preventiva introdotta dalla legge Fornero – una procedura obbligatoria da seguire nei confronti dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato che restano privi di impiego. Sulla base di tale procedura, l’agenzia per il lavoro, una volta cessata la missione del lavoratore assunto a tempo indeterminato, deve attivare un percorso che inizia con un accordo sindacale e prevede la realizzazione di alcune misure di ricollocazione: solo al termine di questo percorso, che dura almeno 6 mesi, l’agenzia può licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo. Questo percorso si è complicato con l’introduzione dell’ulteriore procedura prevista dalla legge Fornero, che si applica negli stessi casi di quella prevista dal Ccnl, con la conseguenza che le procedure da seguire sono diventate due, ognuna caratterizzata da molti adempimenti.
Per risolvere la complicazione, della doppia procedura,  venutasi a creare non è sufficiente un interpello per risolverla, in quanto la risposta del Ministero appare ineccepibile, la legge non ammette deroghe.

Una soluzione potrebbe essere trovata con la revisione del del contratto collettivo nazionale in cui potrebbe essere cancellata la procedura sindacale o la sua estrema semplificazione. L’interpello precisa, inoltre, che i lavoratori somministrati non devono essere conteggiati dalle imprese utilizzatrici ai fini del computo dell’organico aziendale (la procedura si applica solo sopra i 15 dipendenti per unità o 60 su scala nazionale).

Il Ministero rispondendo ad un ulteriore interpello (numero 26) dell’Ordine dei consulenti del lavoro in tema di impiego intermittente, in merito alla possibilità di equiparare l’attività di inventario, incaricato al conteggio di prodotti e colli, stoccati o esposti in vendita, a una di quelle previste dal Regio decreto 2657/1923 (le attività rientranti nel decreto possono essere eseguite con lavoro intermittente senza il rispetto dei limiti ordinari). Il Ministero risponde in maniera affermativa, ritenendo che l’attività in questione sia equiparabile a quella, elencata nel decreto, svolta dai pesatori e dai magazzinieri.